Separazione o divorzio internazionale di cittadini residenti all’estero – indice:
- Disciplina
- Legge applicabile
- I rapporti patrimoniali
- In mancanza di accordi
- Dove si decide
- Adempimenti
- Utilizzo delle sentenze in UE
In materia di separazione e divorzio non sono infrequenti problemi relativi alla legge applicabile alla coppia di cittadini italiani o esteri, che abbiano contratto matrimonio in Italia e successivamente fissato la propria residenza all’estero o viceversa. ulteriore problema è rappresentato dal foro di competenza. I dubbi normativi di questo tipo sono da risolvere alla luce delle norme di diritto internazionale sul punto, vediamo quindi quali sono. La disciplina è del tutto analoga per quanto attiene alla speculare circostanza di separazione e divorzio di cittadini stranieri residenti in Italia.
La disciplina UE sulla legge applicabile per separazione e divorzio internazionale di cittadini residenti all’estero
L’Unione Europea, ha dato attuazione alla “cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”. Il Regolamento UE numero 1259 del 2010, ha fissato delle nuove regole di diritto internazionale nell’ambito di separazione e divorzio. Secondo quanto prescritto all’articolo 4 del Regolamento, lo stesso ha “carattere universale”. In particolare “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”.
La legge scelta dai coniugi
La disciplina in ordine alla legge applicabile per la separazione giudiziale o il divorzio giudiziale lascia molto spazio alla scelta dei coniugi, che è privilegiata. L’articolo 5 prevede la possibilità per i coniugi di scegliere di comune accordo dove separarsi e secondo quale disciplina. Vi sono tuttavia alcuni limiti perché la legge dev’essere, alternativamente:
- Quello dello Stato di residenza abituale;
- Quella dell’ultima residenza abituale;
- Dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
- Quella relativa a dove sarà celebrato il processo o si faranno gli accordi (la cosiddetta legge del foro).
Le considerazioni valgono anche nella circostanza in cui il procedimento sia di separazione consensuale o divorzio congiunto, anche quindi nel caso non si trattasse di un procedimento giudiziale ma mediante negoziazione assistita.
La legge per la separazione o il divorzio internazionale di cittadini italiani o stranieri in mancanza di accordo
Non capita sempre che i coniugi trovino un accordo sulla disciplina applicabile alla separazione o al divorzio.
La legge generalmente applicabile per i procedimenti di separazione e divorzio è quella dove i coniugi hanno la propria residenza abituale. A stabilirlo è l’articolo 8, primo comma lettera a) del Regolamento UE numero 1259 del 2010, sopra menzionato. Sarà applicabile, in subordine:
- La legge dell’ultima residenza abituale dei coniugi, purché il periodo non si sia concluso da più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale;
- In mancanza, la legge di cui i due coniugi sono cittadini quando è adita l’autorità giurisdizionale;
- Ancora in subordine, quella relativa al luogo in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
La legge applicabile ai rapporti patrimoniali in sede di separazione e divorzio e il Regolamento 1103 del 2016
A stabilire la legge applicabile in tema di rapporti patrimoniali fra coniugi in sede di separazione e divorzio è il Regolamento UE numero 1103 del 2016.
Tale Regolamento ha carattere universale, si applica cioè anche a cittadini di stati esterni all’Unione Europea.
Il predetto Regolamento stabilisce innanzitutto all’articolo 5 che l’autorità giurisdizionale dello Stato investita di una domanda di separazione e divorzio darà luogo alla competenza delle autorità giurisdizionali dello stesso Stato sulle questioni relative al regime patrimoniale dei coniugi.
Ma quale sarà la legge applicabile al regime patrimoniale fra coniugi? I criteri, comprensibilmente, sono diversi da quelli del Regolamento 1259 del 2010.
Si pensi, ad esempio ad una coppia di italiani che contragga matrimonio in Italia, lì vivendo per qualche anno anche dopo il matrimonio, e optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Il successivo trasferimento stabile all’estero, dove viceversa, ad esempio, operi obbligatoriamente un particolare regime di comunione legale dei beni avrà un qualche effetto sul regime patrimoniale effettivo della coppia? A dare una risposta negativa a questa domanda è l’articolo 26 del Regolamento UE 1103 del 2016. L’articolo 26 stabilisce che, in mancanza di accordo sulla scelta della legge, la legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi sarà:
- a) La legge della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in subordine;
- b) Quella della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio;
- c) Quella con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio.
Dove è possibile separarsi o ottenere il divorzio per cittadini italiani residenti all’estero: il foro competente – Regolamento UE 2201/2003
Passiamo ora agli aspetti pratici, legati a dove sia materialmente possibile adire l’autorità giurisdizionale per la separazione o il divorzio, e quindi quale sia il foro di competenza.
La disciplina è fissata in questo caso da un differente Regolamento UE: il Regolamento 2201 del 2003, che stabilisce i criteri di competenza. In particolare, il Capo II, sezione 1, articolo 3 della legge in questione, stabilisce la competenza generale:
Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro, alternativamente:
a) nel cui territorio si trova:
- La residenza abituale dei coniugi, o
- L’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- La residenza abituale del convenuto, o
- In caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- La residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- La residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello stato membro stesso o, nel caso del Regno Unico e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi.
Stante la disciplina menzionata, per il caso in cui una coppia di cittadini italiani risieda all’estero, ci sarà la possibilità di scegliere se attivare il procedimento di separazione nel luogo di residenza abituale o adendo l’autorità giurisdizionale dello Stato italiano.
Un esempio
Laddove, come nell’esempio di cui sopra, i coniugi siano entrambi cittadini italiani, ma residenti negli Stati Uniti d’America, gli stessi potranno separarsi in italia ed adire l’autorità giurisdizionale italiana o viceversa farlo negli U.S.A. . Ciò è reso possibile dal sopra citato articolo 3 del Regolamento UE numero 2201 del 2003.
Gli adempimenti per il caso di separazione e divorzio internazionale in Italia e all’estero
Indipendentemente dal luogo in cui abbia avuto seguito il procedimento di separazione o divorzio, sarà importante per i coniugi dare comunicazione formale al Comune o all’autorità competente in Italia e nel luogo di residenza, sull’avvenuto divorzio o separazione. L’esito del procedimento dovrà essere annotato ai margini dell’atto di matrimonio. Ciò sarà di fondamentale importanza per dare ufficialità e concretezza al procedimento svolto, anche in un luogo, seppur diverso, rispetto a quello in cui la separazione o il divorzio hanno avuto il proprio corso.
Il certificato dell’articolo 39 del Regolamento UE 2201 del 2003 per l’utilizzo di provvedimenti di separazione e divorzio
Il Regolamento dell’Unione Europea numero 2201 del 2003 ha reso uniforme l’utilizzo dei provvedimenti di separazione e divorzio nell’Unione Europea. L’articolo 39 della legge in esame prevede infatti che:
“L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all’allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all’allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).”
Ciò rende, ad esempio, un provvedimento di separazione o divorzio di un Tribunale italiano agevolmente utilizzabile in un altro Paese dell’Unione Europea, grazie al modello standard la cui emissione sarà da richiedere al Paese dove si è svolto il procedimento di separazione o divorzio. L’utilità del documento di chi all’articolo 39 è chiaramente quella di poter procedere agevolmente ad annotazione e trascrizione di provvedimenti esteri comunitari presso gli enti competenti dello Stato dove si richiede di poter utilizzare il provvedimento.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio