La convocazione dell’assemblea – indice
- Le tipologie
- L’assemblea ordinaria
- L’assemblea straoridinaria
- La convocazione
- La convocazione obbligatoria
- Le formalità della convocazione
- L’assemblea totalitaria
L’assemblea sociale è l’organo collegiale della società per azioni che costituisce la riunione dei soci. A questo organo, come abbiamo avuto modo di precisare in separati approfondimenti, vengono attribuiti poteri deliberativi anche molto importanti, per quanto dipendenti dal modello di amministrazione e di controllo di cui la società ha scelto di dotarsi.
Tipologie di società
Prima di parlare della convocazione dell’assemblea in termini più specifici, giova rammentare che l’assemblea può essere:
- generale, se intervengono tutti i soci;
- speciale, se intervengono solo particolari categorie di azioni, che delibereranno su argomenti di proprio interesse.
Assemblea ordinaria
La distinzione più nota è tuttavia quella tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, ovvero la distinzione della tipologia di assemblea a seconda dell’oggetto di delibera.
In particolar modo, l’assemblea ordinaria nelle società che non hanno consiglio di sorveglianza ha il potere di deliberare su:
- approvazione bilancio annuale;
- distribuzione eventuale degli utili;
- nomina degli altri organi sociali;
- sostituzione o revoca dei membri degli altri organi sociali;
- compenso degli amministratori e dei sindaci;
- azione di responsabilità nei confronti di amministratori e di sindaci;
- altri oggetti che sono attribuiti all’assemblea dalla legge, e su autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti di amministratori.
Nel caso in cui la società disponga di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria può deliberare su:
- nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza;
- compenso dei consiglieri di sorveglianza;
- responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- nomina del soggetto che effettua la revisione legale dei conti;
- distribuzione degli utili;
- modificazione dello statuto, se questa competenza non è attribuita ad altri organi sociali per specifiche modifiche.
Assemblea straordinaria
Nella generalità delle società, invece, l’assemblea straordinaria delibera su:
- emissione di obbligazioni convertibili in azione;
- nomina e poteri dei liquidatori;
- ogni altra materia che è attribuita ad essa dalla legge.
Convocazione assembla dei soci
Giungiamo dunque al focus dell’approfondimento odierno, legato alla convocazione dei soci.
Stando a quanto previsto dall’art. 2366 c.c., la convocazione è effettuata da:
- amministratore unico;
- consiglio di amministrazione;
- consiglio di gestione (nel sistema dualistico).
In alcuni casi, l’amministratore non ha la facoltà di convocare l’assemblea, bensì un vero e proprio obbligo.
Convocazione obbligatoria
Le ipotesi di convocazione obbligatoria sono numerose. Le abbiamo schematizzate nel seguente elenco, citando gli articoli del codice civile di principale riferimento:
- approvazione annuale del bilancio, e delibera su eventuale distribuzione degli utili, almeno una volta all’anno;
- sostituzione degli amministratori mancanti, qualora venga meno la maggioranza, o nell’ipotesi in cui lo statuto della società preveda che la cessazione di alcuni amministratori faccia cadere l’intero consiglio (art. 2386 c.c.);
- integrazione del collegio sindacale (art. 2401 c.c.);
- diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per opportuni provvedimenti (art. 2446 c.c.);
- attivo patrimonio sotto minimo legale consentito, al fine di deliberare la reintegrazione o la trasformazione della società (art. 2447 c.c.);
- conseguimento oggetto sociale, o impossibilità a conseguire l’oggetto sociale, se l’assemblea non delibera in tal proposito, al fine di procedere allo scioglimento societario (art. 2484 c.c.);
- accertamento di una delle cause di scioglimento della società, per nominare i liquidatori e le ulteriori decisioni in tema di liquidazione, salvo che sia diversamente previsto dallo statuto (art. 2487 c.c.);
- nei casi in cui nel procedimento di liquidazione delle azioni del socio che ha receduto, la società non possa acquistare le stesse per mancanza di utili e di riserve disponibili. In questo caso l’assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società;
- in caso di richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 10% del capitale sociale nelle altre società, o ancora la quota prevista dallo statuto (minore a tali proporzioni).
Convocazione obbligatoria da parte dei sindaci
La legge prevede poi alcune ipotesi particolari in cui la convocazione obbligatoria non è effettuata dall’amministrazione, bensì dai sindaci o dai consiglieri di sorveglianza (a seconda del modello di governance attuato dalla società).
Le ipotesi sono:
- omissione o ingiustificato ritardo nella convocazione obbligatoria da parte degli amministratori o da parte del consiglio di gestione (art. 2406 c.c.);
- irregolarità gravi da parte degli amministratori che comportano urgente necessità di provvedere (art. 2406 c.c.);
- mancanza di tutti gli amministratori, al fine di procedere alla loro sostituzione (art. 2386 c.c.).
Convocazione obbligatoria da parte del Tribunale
Vi è infine l’ipotesi di convocazione obbligatoria da parte del Tribunale, disciplinata dall’art. 2367 c.c. e dall’art. 2487 c.c.. In particolare, se tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale nelle società che fanno ricorso la mercato del capitale di rischio, e il 10% del capitale sociale nelle altre società abbiano domandato la convocazione, e nessuno vi abbia provveduto, gli stessi possono ben rivolgersi al Tribunale (art. 2367 c.c.).
L’altra ipotesi è quella di omessa convocazione da parte degli amministratori per la nomina dei liquidatori e per le altre delibere sulla liquidazione, su istanza dei soci o degli amministratori, o dei sindaci (art. 2487 c.c.).
Formalità della convocazione
L’art. 2366 c.c. prevede alcune formalità della convocazione che gli amministratori dovrebbero rispettare. In particolar modo, l’avviso di convocazione dovrà contenere:
- giorno, luogo e ora dell’assemblea;
- ordine del giorno, ovvero l’elenco sintetico, chiaro e preciso, degli argomenti che verranno trattati.
L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in un quotidiano che sia indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato in assemblea. Nelle società con azioni quotate è previsto che l’assemblea sia convocata con pubblicazione dell’avviso sul sito internet della società, e con altre modalità che sono determinate dalla Consob mediante regolamento.
Cos’è l’assemblea totalitaria
Una ipotesi particolare di assemblea è quella c.d. totalitaria, ovvero l’assemblea riunitasi senza preventivo avviso e senza regolare convocazione.
Ebbene, l’assemblea totalitaria è ritenuta valida solo se viene rappresentato l’intero capitale sociale, e solo se partecipa la maggioranza di componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Le deliberazioni qui assunte dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo non presenti.
Ognuno degli intervenuti, può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiari di non ritenersi sufficientemente informato, ex art. 2366 c.c.