Il legato in sostituzione di legittima – indice:
Il legato in sostituzione di legittima trova la propria fonte all’articolo 551 del codice civile. È una disposizione a titolo particolare che ha riguardo ai diritti (le quote) dei legittimari. Si tratta infatti della possibilità attribuita al testatore di disporre a beneficio di questi ultimi in misura quantitativamente inferiore a quanto loro spettante. Il legittimario – legatario in sostituzione di legittima sarà tenuto, per conseguire in modo integrale il proprio diritto, a rinunciare preventivamente alla disposizione prima di agire in riduzione. La norma dispone:
“Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione di legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede.
Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile”.
Cos’è il legato in sostituzione di legittima
È innanzi tutto una disposizione testamentaria. Si tratta precisamente di un legato attraverso il quale il testatore ottiene un effetto che può, in taluni casi, non essere dissimile alla diseredazione.
Il testatore può infatti disporre di un particolare diritto, di un credito o di una somma di denaro, a beneficio di un soggetto legittimario, che sarà tacitato in riferimento alla propria quota di legittima.
Il valore patrimoniale attribuito al legatario in sostituzione potrà essere maggiore o ben inferiore rispetto alla quota di legittima da calcolarsi ai sensi degli articoli 536 e seguenti e 556 del codice civile:
- Nell’ipotesi in cui il valore del legato in sostituzione di legittima sia inferiore rispetto alla legittima, laddove il legatario voglia conseguire integralmente la legittima, dovrà necessariamente rinunciare al legato;
- Nel caso invece in cui il valore del legato sostitutivo sia maggiore rispetto alla legittima, per la parte eccedente alla legittima il legato graverà sulla quota disponibile (da calcolarsi ai sensi dell’articolo 556 del codice civile).
- Il legato sostitutivo, per la quota non eccedente rispetto alla legittima, grava su quest’ultima.
Gli effetti del legato sostitutivo
Una delle conseguenze più rilevanti del legato sostitutivo di legittima, sarà quella di escludere il legatario dalla comunione ereditaria. Il legatario, come tale, non dovrà partecipare alla divisione ereditaria, e acquisterà il proprio diritto senza dover necessariamente accettare in modo espresso. Allo stesso modo il legatario non avrà diritto di prelazione ereditaria sui diritti e quote caduti in successione.
Al legittimario è attribuita poi la facoltà di scelta in ordine al conseguimento del legato o alla rinuncia con esercizio dell’azione di riduzione.
La facoltà di supplemento
Il testatore tuttavia, ha anche la possibilità di attribuire al legatario in sostituzione la facoltà di poter “chiedere il supplemento” senza previa rinuncia del legato. In questo caso potrà parlarsi di legato sostitutivo “con facoltà di supplemento”. Tale ultima disposizione ha l’effetto di attribuire al legatario un diritto di credito pari alla differenza fra la legittima ed il valore patrimoniale del diritto.
Il divieto di pesi e condizioni
Al legato sostitutivo di legittima non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 549 del codice civile. Sarà dunque possibile porre a carico del legatario in sostituzione pesi e condizioni che gravino sul legato benché lesivi della quota di legittima.
Rapporti con la diseredazione
Come detto, il legato sostitutivo, in taluni casi, può avere un effetto diseredativo. Il valore patrimoniale di quanto attribuito in sostituzione della legittima infatti, non è in alcun modo vincolato al valore della quota di legittima. Il testatore, per esempio, a fronte di una quota di legittima del valore di 100, potrà disporre di un credito del valore di 10. Il legatario – legittimario, potrà in questo caso agire in riduzione per ottenere il valore patrimoniale di 100 solo rinunziando previamente al legato sostitutivo del valore patrimoniale di 10. Ciò non vale nell’ipotesi in cui il legato sostitutivo includa la facoltà di supplemento: in questo caso il legatario potrà conseguire e richiedere il credito pari a 90 (100 – 10) chiedendolo direttamente agli eredi.
Legato sostitutivo di legittima e successione legittima
Cosa accade nell’ipotesi in cui si apra in tutto o in parte la successione legittima e, fra i chiamati, vi sia un legatario in sostituzione? La successione legittima si aprirà anche a suo beneficio o vi sarà escluso?
Ad avviso della dottrina forse oggi prevalente, deve ritenersi la natura non diseredativa del legato in sostituzione di legittima. Il legatario dunque, laddove si apra in tutto o in parte la successione legittima, parteciperà come un qualsiasi altro chiamato e non sarà dunque diseredato.
La differenza fra il valore del diritto legato in sostituzione e la legittima
Quali saranno gli eredi che beneficeranno della differenza fra la quota di legittima del legatario in sostituzione e il valore del diritto legato?
Ad avviso della giurisprudenza (Cassazione n. 111 del 7 gennaio 1984), la suddetta differenza andrà a vantaggio degli altri legittimari e non della quota disponibile.