Separazione e divorzio internazionali di cittadini stranieri residenti in Italia – indice:
- La disciplina
- La scelta della legge
- La legge applicabile
- La legge sul regime patrimoniale
- Dove separarsi
- I documenti necessari
- Formalità al Paese d’origine
- Certificato comunitario
Non capita raramente che cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio all’estero trascritto in Italia, intendano separarsi e divorziare avendo stabilito la propria residenza in Italia. Le prime domande che si pongono sono: è valida una procedura svolta in Italia? La separazione o il divorzio saranno riconosciuti anche nei Paesi d’origine della coppia? I dubbi sono del resto speculari a quelli dei cittadini italiani che si siano stabiliti all’estero e intendano separarsi, e le norme applicabili sono del resto le stesse.
Il regolamento dell’Unione Europea per la separazione ed il divorzio internazionali di cittadini stranieri
A dettare una disciplina sul territorio dell’Unione per il divorzio di cittadini stranieri, ha provveduto il Regolamento UE numero 1259 del 2010.
Il testo ha dato esecuzione alla “cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale“. Sul territorio europeo dunque, per separazione e divorzio di cittadini stranieri anche extracomunitari, deve sempre ritenersi applicabile il sopra citato testo di legge.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del testo di legge, lo stesso ha carattere “universale” e “si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”.
I coniugi stranieri possono scegliere la legge applicabile
Il Regolamento UE sopra citato lascia molto spazio al potere decisionale dei coniugi in ordine alla legge applicabile alla loro separazione o divorzio.
L’articolo 5 prevede infatti che i cittadini stranieri residenti in Italia possano stabilire come attivare il procedimento di separazione giudiziale o divorzio giudiziale, scegliendo la legge di quale Paese applicare. Lo stesso vale anche nella circostanza in cui i coniugi scelgano un procedimento consensuale stragiudiziale con negoziazione assistita. La legge applicata al procedimento dovrà essere, alternativamente:
- quella dello Stato in cui i coniugi hanno la propria residenza abituale;
- dello Stato in cui abbiano avuto la propria ultima residenza abituale;
- del Paese in cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge del Paese in cui si svolgerà il procedimento, o cosiddetta legge del foro.
Cosa accade se i coniugi stranieri non sono d’accordo sulla legge applicabile per separarsi e divorziare
Può capitare anche che i cittadini stranieri residenti in Italia non siano d’accordo su dove svolgere la procedura di separazione o divorzio oppure sulla legge applicabile al procedimento.
In questi casi soccorre l’articolo 8 del Regolamento, che stabilisce come la legge applicabile sia, subordinatamente:
- quella di ultima residenza abituale dei coniugi, purché non sia passato più di un anno dalla cessazione della convivenza al momento dell’azione giudiziale;
- in subordine, la legge di cui i coniugi sono cittadini quando è attivato il procedimento;
- ancora in subordine, la legge del luogo in cui è adita l’autorità.
La legge sul regime patrimoniale in sede di separazione e divorzio – Il Regolamento 1103 del 2016
Diversa è invece la disciplina in ordine alla legge applicabile in tema di regime patrimoniale e rapporti patrimoniali fra coniugi. In questo caso la disciplina è dettata dal Regolamento UE numero 1103 del 2016.
Il regolamento in questione deve ritenersi applicabile, come stabilito nello stesso, anche ai cittadini di stati non facenti parte dell’Unione Europea.
I criteri fissati dal testo in esame sono ben diversi da quelli del Regolamento 1259 del 2010, ma la ragione del legislatore è abbastanza chiara.
Facciamo l’esempio di una coppia di stranieri che contragga matrimonio all’estero, lì vivendo per qualche anno anche dopo il matrimonio, scegliendo il regime patrimoniale (locale) della separazione dei beni. Il successivo trasferimento stabile in Italia, dove viceversa, ad esempio, in mancanza di una scelta diversa dei coniugi opererà il regime di comunione legale dei beni avrà un qualche effetto sui rapporti patrimoniali della coppia? A dare una risposta alla nostra domanda ci pensa l’articolo 26 del Regolamento UE 1103 del 2016. L’articolo 26 del Regolamento chiarisce che, in mancanza di un accordo dei coniugi sulla scelta della legge, quella applicabile al regime patrimoniale è:
a) La legge della prima residenza abituale dei coniugi subito dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza;
b) Quella della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio;
c) Quella con cui i coniugi, assieme, hanno il collegamento più stretto al momento del matrimonio.
Dove è possibile separarsi o divorziare per cittadini stranieri residenti in Italia: il foro competente – Regolamento UE 2201/2003
I cittadini stranieri residenti abitualmente in Italia, stante la disciplina del Regolamento dell’Unione Europea numero 2201 del 2003, potranno attivare la procedura per la separazione o il divorzio in Italia.
La procedura seguirà lo stesso iter di quella per i cittadini italiani: potrà essere di separazione e divorzio giudiziali o di separazione consensuale o divorzio congiunto.
I criteri sono determinati dall’articolo 3 del predetto Regolamento UE 2201 del 2003, che stabilisce, alternativamente i seguenti criteri:
a) Quello del territorio in cui si trova:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l’ultima residenza abituale dei coniugi laddove uno di essi vi risieda ancora, o
- la residenza abituale del coniuge convenuto, o
- se la domanda è congiunta, la residenza abituale di uno dei due coniugi, o
- quella abituale dell’attore se questi vi ha risieduto per almeno un anno subito prima della domanda o,
- la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi.
b) Quello della cittadinanza comune dei coniugi o, nel caso di Regno Unito e Irlanda, ha il proprio “domicile”.
I documenti necessari per la separazione o il divorzio internazionali di cittadini stranieri residenti in Italia
Saranno necessari:
- La copia dell’atto integrale di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto.
- I certificati contestuali di residenza e Stato di Famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge.
- In caso di divorzio, la copia autentica del verbale di separazione consensuale con il relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato. Tali documenti possono richiedersi presso la Cancelleria del Tribunale che ha pronunciato i relativi provvedimenti.
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.
- Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.
Le formalità per la validità della separazione e del divorzio internazionali nel Paese di origine dei coniugi
Una volta ottenuta la sentenza o il provvedimento di separazione e divorzio, sarà necessario ai coniugi “dare validità” anche nel Paese di origine della sentenza o degli accordi presi.
Laddove i cittadini stranieri siano comunque cittadini dell’Unione Europea, la procedura sarà molto semplice: non sarà necessaria Apostille e sarà sufficiente una traduzione giurata del testo della sentenza, da farsi nel Paese di origine senza necessità di Apostille. A stabilirlo è il Regolamento UE numero 1191 del 6 luglio del 2016.
Se invece i cittadini stranieri sono extracomunitari di Paesi non aderenti a convenzioni diverse, la procedura seguirà l’iter della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre del 1961. Sarà dunque necessaria la legalizzazione e l’Apostille della sentenza o dell’omologa degli accordi fra coniugi, da farsi presso l’istituzione competente presso il Paese di origine.
Il Certificato dell’articolo 39 del Regolamento 2201/2003 per l’utilizzo nella UE di provvedimenti di separazione e divorzio internazionali
Il legislatore europeo, al fine di dare la possibilità a chi abbia posto in essere un procedimento di separazione o divorzio all’interno dell’Unione, di poterlo utilizzare agevolmente in un altro Paese UE, ha previsto il certificato di cui all’articolo 39.
Il predetto documento dà infatti modo di poter procedere ad annotazione e trascrizione di sentenze e provvedimenti equivalenti di separazione o divorzio che hanno avuto luogo in Paesi esteri ma dell’Unione. L’articolo 39 del Regolamento 2201 del 2003 prevede infatti un modello standard europeo, che attesta la conformità delle decisioni in materia di separazione e divorzio alla disciplina vigente nel Paese di rilascio.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio