Il giudizio abbreviato – indice:
Il giudizio abbreviato o rito abbreviato è un procedimento speciale disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale. La sua caratteristica principale è rappresentata dall’assenza del dibattimento. Il processo è quindi celebrato nell’udienza preliminare.
Cos’è il rito abbreviato
Come detto, si tratta di un procedimento speciale, caratterizzato fondamentalmente dall’assenza del dibattimento e dalla decisione, salvo eccezioni, presa “allo stato degli atti”.
A fronte della rinuncia di parte delle garanzie difensive del dibattimento, all’imputato, in caso di condanna, è garantito uno sconto di pena consistente, come previsto dall’articolo 442 del codice di procedura penale.
“In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.”
Quando non è ammesso
Con riforma apportata dalla legge numero 33 del 2019, il rito abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. La riforma ha efficacia per tutti i reati posti in essere successivamente al 20 aprile del 2019. La richiesta di rito abbreviato dunque, per tutti i delitti commessi successivamente a tale data e puniti con l’ergastolo, sarà dichiarata inammissibile.
I termini processuali per chiedere il giudizio abbreviato
A stabilire fino a quando, nel processo penale, può essere richiesto il rito abbreviato è l’articolo 438 comma secondo del codice di procedura penale. Il rito abbreviato può essere richiesto:
- Nei procedimenti in cui è prevista l’udienza preliminare, fino alla formulazione delle conclusioni;
- Laddove sia prevista la citazione diretta a giudizio, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
- Quando è stato emesso un decreto penale di condanna, in sede di opposizione;
- Se invece è stato disposto il giudizio immediato, la richiesta può essere formulata entro quindici giorni dalla notifica del decreto con cui è disposto;
- Infine, quando si procede con giudizio direttissimo, il rito abbreviato deve essere necessariamente richiesto nel primo momento utile successivo all’udienza di convalida o, laddove non vi sia udienza di convalida, prima dell’apertura della fase dibattimentale.
La richiesta, secondo quanto disposto dall’articolo 438 del codice di procedura penale, può essere presentata per iscritto oppure oralmente. Può essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale che deve quindi essere munito di apposita procura speciale autenticata.
Il rito abbreviato condizionato
Come precisato, nel giudizio abbreviato il giudice decide “allo stato degli atti”, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 438 del codice di procedura penale, quinto comma.
L’imputato ha la possibilità di formulare domanda di ammissione al rito subordinata “ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione”. Il giudice in questo caso ha discrezione di decidere se l’integrazione, così come richiesta, sia veramente necessaria per decidere e, nello stesso tempo, compatibile con la speditezza e la “leggerezza processuale” del rito. Il Pubblico Ministero ha la possibilità, nel caso in cui il rito sia ammesso con integrazione probatoria, di richiedere prova contraria.
Nell’ipotesi in cui l’integrazione probatoria richiesta non sia ammessa dal giudice, l’imputato potrà, in subordine, richiedere il rito abbreviato senza integrazione probatoria, oppure, a sua discrezione, il patteggiamento.
Svolgimento del processo
L’articolo 441 del codice di procedura penale stabilisce lo svolgimento delle udienze. Fatta salva diversa richiesta formulata da tutti gli imputati, il processo sarà in camera di consiglio e non in pubblica udienza.
Il rito è quello dell’udienza preliminare, e, in quanto compatibili, si applicano le norme di quella fase processuale.
La persona offesa del reato ha la possibilità (e non l’obbligo) di costituirsi parte civile e chiedere dunque il risarcimento del danno derivante dalla commissione del reato. La costituzione di parte civile da parte della persona offesa dal reato costituisce accettazione del giudizio abbreviato. Il danneggiato dal reato, laddove non si costituisca parte civile nel procedimento, avrà comunque la possibilità di attivare un separato procedimento civile per ottenere il risarcimento del danno.
Laddove il giudice non ritenga possibile decidere allo stato degli atti, potrà chiedere d’ufficio le integrazioni probatorie ritenute necessarie.
Il giudizio di appello
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 443 del codice di procedura penale, la sentenza pronunciata è appellabile.
Nel giudizio abbreviato però, l’imputato non avrà la possibilità di appellare eventuali pronunce di proscioglimento (né di assoluzione). Il Pubblico Ministero invece avrà la possibilità di appellare le sentenze di assoluzione e di proscioglimento.
Il Pubblico Ministero non potrà appellare tutte le sentenze: quelle di condanna saranno appellabili soltanto nel caso in cui sia stato modificato dall’organo giudicante il titolo del reato.
Il giudizio di appello di sentenza emessa in rito abbreviato si svolgerà anch’esso in camera di consiglio e non in pubblica udienza.
I vantaggi del giudizio abbreviato e la durata del processo
I vantaggi del rito abbreviato sono costituiti dalla possibilità di avere un consistente sconto di pena e, laddove sia utile all’imputato, di avere una pronuncia in tempi abbastanza brevi (da pochi mesi ad un anno circa).
La scelta in ordine a questo tipo di rito dipende molto dal contenuto del fascicolo che il Pubblico Ministero ha formato nel corso delle indagini. Quando dalla documentazione e dagli atti raccolti in corso di indagini vi sia per l’imputato la concreta possibilità di una sentenza di assoluzione ed appaia evidente come ulteriori prove si rendano superflue, la scelta sarà senza dubbio da valutarsi.
Ove invece la difesa ritenga opportuna la produzione di prove necessarie alla dimostrazione di non colpevolezza dell’imputato, la fase dibattimentale rappresenterà il contesto più indicato che dovrà però tenere conto dell’assenza di sconti di pena.