La scrittura privata – indice:
- Cos’è
- Efficacia probatoria
- Autenticata
- Data
- Il contratto
- Nullità del contratto
- Trasferimento immobiliare
- Atto pubblico e scrittura privata
La scrittura privata costituisce uno dei mezzi di prova dei fatto giuridici e si sostanzia in un atto scritto sottoscritto dal suo autore. La sua efficacia è sancita dall’articolo 2702 del codice civile ai fini del valore probatorio. L’altro mezzo di prova in forma di atto scritto è l’atto pubblico, rispetto al quale tratteremo le differenze.
Cos’è la scrittura privata
La scrittura privata è un documento redatto in forma scritta che può essere figlio di una o più persone, che non necessariamente ne hanno provveduto alla stesura.
Essa contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti suoi autori, con la quale manifestano una determinata volontà. Ciò che attribuisce valore alla scrittura è la sottoscrizione della stessa dal suo autore o dai suoi autori. L’efficacia probatoria tuttavia rende necessario verificare la veridicità della sottoscrizione.
L’efficacia probatoria della scrittura privata
L’articolo 2702 del codice civile afferma:
“La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Come detto nel paragrafo precedente, bisogna accertare la veridicità della sottoscrizione della dichiarazione per attribuire forza di prova alla scrittura privata.
L’autenticità delle firme può avvenire in tre modi:
- con l’autenticazione, mediante accertamento dell’identità dei sottoscrittori da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale che attesti l’autenticità della firma apposta in sua presenza (scrittura autenticata, articolo 2703 del codice civile);
- quando avviene il riconoscimento del soggetto contro il quale si oppone la scrittura, espressamente se costui riconosce di averla sottoscritta oppure tacitamente ex articolo 215 del codice di procedura civile (scrittura riconosciuta, articolo 2702 codice civile);
- mediante accertamento giudiziale, quando il soggetto contro il quale si oppone la scrittura non ne riconosce la sottoscrizione e si chieda al giudice di verificarne l’autenticità (scrittura verificata, articolo 216 e seguenti del codice di procedura civile).
La scrittura privata autenticata
L’articolo 2703 del codice civile recita:
“Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.
Quando la sottoscrizione è stata autenticata, riconosciuta o verificata essa costituisce prova fino a querela di falso soltanto riguardo alla provenienza della dichiarazione contenuta nella scrittura e non riguardo la veridicità del contenuto. Per quest’ultima si applicano le regole generali della prova critica.
La data della scrittura privata
La data di stesura della scrittura privata è importante per l’applicazione di alcune regole e soprattutto per gli effetti della scrittura nei confronti dei terzi. In particolare, si rende opportuno valutare la data della scrittura rispetto all’avvenimento di certi fatti (anteriormente o posteriormente).
L’articolo 2704 reca la disciplina sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi affermando che:
“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.”
La scrittura privata ha data certa quando è autenticata. Quando non lo è, la data è certa in quattro momenti temporali distinti:
- quando viene registrata ai fini fiscali
- a partire dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del soggetto o di uno dei soggetti che l’hanno sottoscritta
- dal giorno in cui il suo contenuto viene riprodotto in un atto pubblico
- dal giorno in cui si verifica un fatto che determina con certezza l’anteriorità della scrittura
Il contratto e la sua forma
Nell’ampia categoria di atti stipulabili per scrittura privata troviamo il contratto.
Il contratto come definito dal codice civile all’articolo 1321 è un accordo di due o più parti che manifestano una volontà rispetto ad un rapporto giuridico patrimoniale.
La forma del contratto non è necessariamente scritta, può infatti anche essere stipulato oralmente o per facta concludentia. In tal caso, ovviamente, non si tratta di scrittura privata. Quando, al contrario, la manifestazione della volontà delle parti è messa per iscritto esso costituisce scrittura privata e in quanto tale è sottoscritta dalle parti. La forma scritta del contratto è richiesta espressamente dalla legge, in alcuni casi, come requisito di validità del negozio giuridico.
Rispetto alla scrittura privata il contratto è un atto che coinvolge necessariamente due o più soggetti, mentre la prima può essere anche un atto unilaterale.
La nullità del contratto per difetto di forma
L’articolo 1418 del codice civile tratta le cause di nullità del contratto affermando come segue:
“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.”
I requisiti di cui all’articolo 1325 sono gli elementi essenziali del contratto. Si tratta di:
- Accordo fra le parti;
- Causa;
- Oggetto;
- Forma se richiesta dalla legge.
La loro simultanea presenza esclude la nullità.
Il contratto stipulato in forma scritta, come abbiamo già detto, è una scrittura privata. Questa tuttavia è valida solo quando l’accordo fra le parti è sottoscritto. Al contrario, in mancanza di sottoscrizione, l’accordo si ritiene non avvenuto, con conseguente inesistenza del contratto.
In tale ultimo caso, non si produrrà alcuna efficacia propria della scrittura privata ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile.
Il trasferimento immobiliare
Uno dei casi in cui la legge impone la forma scritta del contratto a pena di nullità è la compravendita di beni immobili.
Tale previsione, oltre ad altre ipotesi, si individua nell’articolo 1350 del codice civile che, al comma 1, afferma:
“Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili …”.
Il trasferimento immobiliare richiede, dunque, la forma scritta come quella di atto pubblico o scrittura privata. Il contratto di compravendita dei beni immobili può essere fatto sotto forma di semplice scrittura privata ai fini della validità. Si rende tuttavia necessario l’intervento del notaio per un semplice motivo:
- Il trasferimento deve essere trascritto nei registri pubblici immobiliari per avere efficacia nei confronti dei terzi e ciò ne presuppone la forma scritta. Ai fini della trascrizione è tuttavia sufficiente la scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale.
Le differenze tra atto pubblico e scrittura privata
L’atto pubblico costituisce, a fianco alla scrittura privata, l’altra tipologia di forma negoziale.
È definito all’articolo 2699 del codice civile:
“L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.
A differenza della scrittura privata, l’atto pubblico è redatto direttamente dal pubblico ufficiale, notaio od altro autorizzato. Questi, dunque, verifica in prima persona l’identità delle parti e la loro volontà di sottoscrivere quanto dichiarato nell’atto.
Tali modalità di esecuzione lo rendono molto più efficace della scrittura privata sul piano probatorio. Esso infatti fa pubblica fede sia della provenienza dell’atto, attestando l’identità del soggetto o dei soggetti che l’hanno sottoscritto, sia della manifestazione della volontà delle parti alla presenza del pubblico ufficiale e dei testimoni se richiesti per legge (articolo 48 della Legge Notarile). L’efficacia così descritta opera fino all’impugnazione dell’atto con querela di falso.
Sull’efficacia dell’atto pubblico il codice civile recita: “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.