L’inquinamento ambientale – indice
Nel titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, il primo delitto contro l’ambiente che incontriamo è quello di inquinamento ambientale.
Disciplinato dall’art. 452 c.p., è evidentemente un reato di ampia configurabilità, introdotto dal legislatore al fine di punire severamente le condotte di inquinamento ambientale non riconciliabili con quanto previsto da altri articoli dello stesso Codice.
Cerchiamo allora di comprendere cos’è il reato di inquinamento ambientale e quali sono le sue caratteristiche, partendo dalla definizione dell’art. 452 c.p.
Cos’è il reato di inquinamento ambientale
Il legislatore definisce il reato di inquinamento ambientale in questo modo:
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Il dispositivo, rammentiamo, è così introdotto in seguito all’intervento legislativo del 2015, con l’art. 68 della l. 22 maggio 2015, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis nel Codice penale.
I reati contro l’ambiente
Come sopra facilmente desumibile, il delitto di inquinamento ambientale è stato recentemente introdotto dal legislatore unitamente all’intero Titolo VI-bis.
L’obiettivo del legislatore è chiaro: prevedere delle sanzioni chiare e specifiche nei confronti di quei comportamenti che generano gravi lesioni all’ambiente. Prima dell’introduzione del nuovo Titolo, infatti, le lesioni ambientali venivano ricondotte non sempre congruamente all’interno del perimetro del delitto di disastro ambientale ex art. 434 c.p.
Con l’occasione si è evidentemente inteso attribuire un quadro punitivo più specifico e severo dinanzi a tutte quelle ipotesi di delitto non rientranti nel reato appena citato. Non sfugge, peraltro, che l’intervento del legislatore si sia reso necessario per poter rafforzare i deterrenti che, evidentemente, il precedente Codice dell’ambiente non era riuscito a imporre in misura efficace.
Le caratteristiche del reato di inquinamento ambientale
Come in parte abbiamo già affermato nelle scorse righe, il reato in questione punisce l’inquinamento ambientale. Un tema ampio, che racchiude tutte quelle condotte che, pur non sfocianti in un disastro ambientale, sono comunque lesive per l’ambiente.
Il reato in oggetto è un delitto a forma libera, configurabile in seguito a una condotta di azione o omissione, pur determinante in una compromissione o in un deterioramento significativo e quantificabile del “bene” ambiente.
A sua volta, il termine compromissione può essere legato ad una nozione di cambiamento irreversibile, in peggio. Il termine deterioramento indica invece un effetto più lieve, ovvero una modificazione reversibile. I beni presi di mira da tali condotte, come sancito dal dispositivo, quelli “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
Per quanto poi concerne le altre caratteristiche, si rileva come sia qui richiesto il dolo generico, ovvero la volontà di compiere un abuso, con contemporanea consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale.
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Danno irreversibile e reversibile
Chiarito quanto sopra, torniamo per qualche istante sulle condotte produttive di un danno ambientale. Il riferimento del legislatore da un comportamento di compromissione o deterioramento apre infatti margini di punibilità ex art 452 c.p. anche quando il danno è reversibile.
Peraltro, una simile posizione è ben supportata dalle più recenti interpretazioni giurisprudenziali. Secondo la recente sentenza Cass. pen. n. 15865/2017, infatti, non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno.
Per quanto attiene poi una definizione più completa dei termini di compromissione e deterioramento, ci si può riferire ancora una volta alla stessa pronuncia, per cui è deterioramento
una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole
mentre si parla di compromissione nei casi di
uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.
Le sanzioni del reato di inquinamento ambientale
Chiudiamo infine con un rapido richiamo alle sanzioni previste, con il legislatore che ha inteso punire le condotte sopra delineate con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
L’ultimo comma del dispositivo prevede una forma aggravata sanzionatoria, prevedendo che nell’ipotesi in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o ancora in danno di specie animali o vegetali protette, la pena sia aumentata, senza specifici riferimenti nel testo.