Il testamento internazionale – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- I requisiti della scheda
- Altre formalità
- L’attestato
- Chi può farlo
- Revoca e pubblicazione
- La conservazione
Fra le varie forme di testamento contemplate dal nostro ordinamento c’è il testamento internazionale introdotto dalla legge 387 del 29 novembre 1990. Con questa legge l’Italia ha aderito alla Convenzione di Washington del 1973 tenutasi per giungere ad una forma unica di testamento con profili extrastatuali nei vari paesi aderenti alla Convenzione. L’obbiettivo perseguito da quest’ultima infatti fu quello di diminuire le difficoltà interpretative sulla legge nazionale da applicare al testamento. È un negozio giuridico che produce gli stessi effetti delle altre forme previste dal nostro codice civile differenziandosi sotto il profilo formale. Gli adempimenti formali imposti dalla legge per tale negozio testamentario lo accomunano con la forma del testamento segreto. La legge sulle successioni mortis causa invece disciplinano il contenuto del testamento internazionale.
Che cos’è il testamento internazionale
Il testamento internazionale è quella forma di testamento che viene utilizzata per disporre dei propri beni dopo la morte quando si verificano due situazioni:
- la persona del testatore o le sostanze di cui dispone e che cadrebbero in successione hanno profili di internazionalità;
- come forma alternativa a quelle tradizionalmente previste dal proprio ordinamento.
L’articolo 1 dell’Annesso alla legge 387/1990 definisce cos’è un testamento internazionale in relazione alla sua validità. Stabilisce infatti che:
“Un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio oppure la residenza del testatore, se è redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso”.
Da tale disposizione e da quelle seguenti si individuano i requisiti di validità del testamento di cui si approfondirà in seguito.
Per quanto riguarda la natura del testamento internazionale si tratta di un atto di diritto privato internazionale che può essere redatto, ai sensi dell’articolo 2 della traduzione della Convenzione, dai notai nel territorio nazionale o dagli agenti diplomatici e consolari all’estero.
Come funziona il testamento internazionale: le parti e i requisiti
Il testamento internazionale si compone di due parti: la cosiddetta scheda testamentaria e l’attestato. In quanto a struttura somiglia in particolar modo al testamento segreto.
La scheda testamentaria è un documento in cui sono contenute le disposizioni di ultima volontà del testatore. L’attestato è invece un altro documento distinto ed autonomo rispetto al primo in cui si certifica l’avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
La legge prevede dei requisiti di validità del testamento, che, semplificando i termini, riguardano la scheda testamentaria. L’attestato infatti viene regolato separatamente dagli articoli dal 9 al 13 dell’annesso alla legge ma non costituisce requisito di validità del testamento.
Redigere una scheda testamentaria valida: i requisiti
Costituendo il corpo del testamento, la scheda testamentaria deve essere redatta rispettando le seguenti regole dettate dalla legge dagli articoli 3 e seguenti dell’Annesso alla legge 387/1990:
- deve essere stesa in forma scritta dal testatore o da un soggetto da lui scelto con qualsiasi mezzo di scrittura o manualmente e nella lingua preferita. In ogni caso può esprimere la volontà di una sola persona ed è dunque unipersonale;
- il testatore deve dichiarare in presenza di due testimoni e di un notaio, o altro soggetto abilitato, che tale scheda testamentaria è sua e della stessa conosce il contenuto. Quest’ultimo non necessariamente dev’essere reso noto agli altri presenti;
- dev’essere sottoscritta alla fine, ovvero al termine dell’elenco delle disposizioni testamentarie, dal testatore e immediatamente dopo, in sua presenza, dai testimoni e dal notaio o dal soggetto abilitato.
Qualora non si rispettassero tali requisiti il secondo comma dell’articolo 1 dell’Annesso alla legge 387/1990 prevede la nullità del testamento stesso. La stessa norma tuttavia ammette la validità del testamento internazionale nullo sotto forma di altra specie di testamento.
La sottoscrizione: precisazioni
L’Annesso alla legge 387/1990 descrive dettagliatamente le modalità di sottoscrizione della scheda testamentaria contemplando diverse ipotesi agli articoli 5 e 6.
Anzitutto la scheda può essere composta di uno o più fogli. Nel primo caso la sottoscrizione avverrà alla fine dell’unico foglio da parte di tutti i soggetti suddetti. Nel secondo caso ogni foglio andrà numerato e firmato dal solo testatore.
Se invece il testatore ha firmato la scheda precedentemente, in sede di dichiarazione di fronte ai testimoni e al notaio riconoscerà e confermerà la sua firma.
Nell’ulteriore ipotesi in cui il testatore sia incapace di firmare invece, dovrà comunicarne i motivi al soggetto abilitato. Quest’ultimo sarà allora onerato di farne menzione sia nella scheda testamentaria che nell’attestato. La menzione ha lo scopo di sostituirsi alla firma.
La legge ammette inoltre che il testatore possa, su autorizzazione della stessa legge con cui è stato individuato il soggetto abilitato, indicare una persona terza che firmi la scheda testamentaria al suo posto. In mancanza di un soggetto che si sostituisca al testatore nella firma si occuperà di ciò il soggetto abilitato.
Aggiunte formali slegate dalla validità ma rilevanti per l’incaricato a ricevere il testamento
Il testamento internazionale non è affetto da nullità se non presenta le seguenti formalità previste dal legislatore.
Alcune sono già state nominate con riguardo alla fase della sottoscrizione del testamento e si tratta di:
- la firma del testatore, o di chi per lui doveva firmare, nelle pagine intermedie della scheda testamentaria (articolo 6);
- la numerazione dei fogli che la compongono (articolo 6);
- l’indicazione della data in cui il notaio ha firmato il documento che, ai sensi dell’articolo 7, deve essere apposta alla fine. Tale data può essere accompagnata anche da quella in cui il testatore ha messo per iscritto le proprie volontà;
- la produzione dell’attestato di cui agli articoli 9 e seguenti dell’Annesso alla legge regolatrice.
Queste formalità se non rispettate non hanno dei riflessi, come già detto, sulla validità del testamento bensì sulla posizione del soggetto legittimato a riceverlo, ovvero, in Italia, il notaio. Sono previsti infatti dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti oltre l’eventuale possibilità di dover risarcire i danni al testatore.
Come nel testamento segreto, inoltre, è opportuno che il notaio sigilli il plico di documenti costituenti il testamento.
L’attestato
La legge 387/1990 all’articolo 9 dell’Annesso prevede che “La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell’art. 10 il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente legge sono stati rispettati“.
L’attestato è un documento autonomo rispetto alla scheda testamentaria che certifica che tutti gli adempimenti di legge sono stati eseguiti. Deve essere redatto in italiano a differenza della scheda testamentaria.
Viene prodotto dal notaio o dal soggetto abilitato il quale lo conserva e ne consegna una copia al testatore. La sua mancata produzione, come già detto nel paragrafo precedente, non costituisce motivo di invalidità del testamento.
La formula dell’attestato
La sua forma è la seguente:
Attestato
(Convenzione del 26 ottobre 1973)
1. Il sottoscritto _________________________________________________ (nome, indirizzo e qualifica)
persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale
2. Attesta che il ________________(data) a___________________ (luogo)
3. (testatore) __________________________________________ (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
in mia presenza ed in quella dei testimoni
4. a) ________________________________________________ (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
b) __________________________________________________(nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
ha dichiarato che il documento allegato è il suo testamento e che ne conosce il contenuto.
5. Attesto inoltre che:
6. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,
1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma già apposta;
*2. Il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:
– ho menzionato questa circostanza nel testamento
* – la firma è stata apposta da_______________________________________________ (nome, indirizzo)
7. b) I testimoni ed io stesso(a) abbiamo firmato il testamento
8. *c) Ciascun foglio del testamento è stato firmato da__________________________________ e numerato.
9. d) Mi sono accertato dell’identità del testatore e dei testimoni indicati precedentemente;
10. e) I testimoni soddisfacevano alle condizioni richieste in base alla legge in virtù della quale stipulo (il testamento).
11. *f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento:
______________________________________________________________________________
12. Luogo
13. Data
14. Firma e, se del caso, Sigillo
Chi può fare testamento internazionale
I principi che hanno ispirato la Convenzione di Washington hanno esteso il più possibile la platea dei soggetti che possono avvalersi del testamento internazionale.
Possono infatti usufruire di tale forma di testamento:
- tutti i cittadini italiani sia che si trovino in Italia che all’estero e indipendentemente da dove si trovano i beni che rientreranno nella successione al momento dell’apertura. Qualora si tratti di cittadini italiani residenti all’estero la legittimazione a ricevere il testamento non sarà più del notaio bensì dell’agente diplomatico o consolare italiano del paese in cui si trova;
- gli stranieri che si trovano in Italia originari di un Paese che ha aderito alla convenzione oppure di un Paese che riconosce al suo interno il testamento fatto all’estero come forma valida di testamento.
Con riguardo alla capacità di testare la legge non è esplicita. Stabilisce soltanto che il testatore deve conoscere il contenuto del testamento. Questi dunque può fare testamento ed essere muto, sordomuto, cieco o analfabeta a differenza del testamento segreto in cui il testatore può al massimo esserlo chi è sordo, muto o sordomuto.
Si può revocare il testamento internazionale? Come funziona la sua pubblicazione?
L’articolo 14 dell’Annesso alla legge 387/1990 stabilisce che “Il testamento internazionale è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti”. La risposta è dunque positiva. Si ricorda infatti che le volontà testamentarie sono sempre revocabili fino alla morte del testatore. Si applica pertanto al testamento internazionale la disciplina della revoca dei testamenti nazionali contenuta agli articoli 679 e seguenti del codice civile.
Il testamento internazionale può essere revocato espressamente o tacitamente o con un testamento posteriore. La revoca, insieme al testamento, dev’essere iscritta presso il Registro Generale dei Testamenti.
Per quanto riguarda la pubblicazione del testamento internazionale, nel silenzio del legislatore, si applica la disciplina prevista per i testamenti segreto ed olografo contenuta nell’articolo 620 del codice civile.
La conservazione del testamento: il Registro Generale dei Testamenti
Vige in Italia un sistema di conservazione dei testamenti che impone al notaio che li riceve di conservarli e richiederne l’iscrizione presso il Registro Generale dei Testamenti tenuto dal Ministero della Giustizia. Tale registro consente di sapere se una persona deceduta ha fatto testamento in Italia o all’estero.
L’articolo 8 della legge 387/1990, tuttavia, stabilisce che “In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell’attestato previsto all’art. 9”.
Tale disposizione ha suscitato dei dubbi nella dottrina circa la conservazione del testamento. C’è infatti chi ritiene vada applicato tale articolo in quanto l’Italia sarebbe sprovvista di un regolamento uniforme sulla conservazione dei testamenti. Altra parte invece ritiene che il testamento vada conservato dal notaio in due copie sia della scheda testamentaria che dell’attestato. La duplice copia serve infatti al notaio a conservane una, per la quale provvederà all’iscrizione presso il registro generale dei testamenti, e l’altra per consegnarla al testatore.