L’azione di responsabilità contro gli amministratori nelle S.p.a – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- La responsabilità
- Azione della società
- L’esercizio da parte dei soci
- I creditori sociali
- Verso i soci o i terzi
- Gli organi fallimentari
- Responsabilità e scioglimento
- La solidarietà
Le società di capitali possono adottare tre modelli di governance ovvero di sistemi di amministrazione. Si tratta dei sistemi tradizionale, monistico e dualistico. Da tali sistemi dipende la composizione dell’organo amministrativo. Quest’ultimo può essere composto da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale, dal solo consiglio di amministrazione nel sistema monistico, e dal consiglio di gestione nel sistema dualistico. Gli amministratori o l’amministratore unico sono dotati di poteri esclusivi con dei limiti, previsti dalla legge. Hanno tuttavia anche una serie di doveri e obblighi imposti loro dalla legge o dallo statuto. Quando non rispettano tali obblighi e doveri, che possono essere distinti in violazioni di obblighi specifici o violazione dell’obbligo di amministrare con l’ordinaria diligenza, sono soggetti all’azione di responsabilità.
Le norme che disciplinano tale azione sono gli articoli 2392 e seguenti del codice civile che dettano i casi in cui può essere esercitata l’azione di responsabilità contro gli amministratori nelle S.p.a.. Alla disciplina del Codice civile si aggiungono poi alcune norme contenute in leggi speciali.
Cos’è l’azione di responsabilità contro gli amministratori nelle S.p.a
L’azione di responsabilità contro gli amministratori nelle S.p.a è uno strumento di legge che alcuni soggetti possono utilizzare per far valere in un giudizio il danno subito dalla mancata osservanza di obblighi e doveri da parte degli amministratori.
L’inosservanza di obblighi e doveri da parte degli amministratori genera in essi una responsabilità che deriva in gran parte dalla negligenza con cui hanno esercitato il loro ufficio. La relazione al decreto legislativo n. 6/2003 chiarisce il concetto di responsabilità collegando l’esercizio dell’incarico di amministratore ad un operato diligente. Si legge nella relazione che il comportamento diligente dell’amministratore consiste nell’effettuare scelte “informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile e negligente improvvisazione”.
L’articolo 2932 del codice civile in aggiunta esordisce affermando che “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.
Ci sono invece altre norme del codice civile che, dettando specifiche condotte degli amministratori, ne determinano la responsabilità in caso di violazione. Per citarne alcune:
- l’articolo 2391 sugli interessi degli amministratori;
- l’articolo 2446 che al primo comma stabilisce che gli amministratori devono convocare l’assemblea quando c’è una riduzione di capitale oltre il terzo;
- e così l’articolo 2447 se il capitale è diminuito sotto il minimo di legge a causa di perdite consistenti ed altre.
In tutti i casi in cui gli amministratori siano inadempienti per negligenza o mancata attuazione di norme che specificamente individuano delle condotte legate al loro incarico si genera, dunque, una responsabilità in capo ad essi.
Come funziona
Il codice civile distingue tre ipotesi di responsabilità degli amministratori:
- quella verso la società, regolata dall’articolo 2932 c.c.;
- nei confronti dei creditori della stessa e disciplinata all’articolo 2934 c.c.;
- rispetto agli organi preposti alle procedure fallimentari, ex art. 2934-bis c.c.;
- verso i singoli soci o dei terzi, in base all’articolo 2935 c.c.
Il terzo tipo di responsabilità è regolata e riconosciuta oltre che nel codice civile anche nella legge fallimentare all’articolo 146.
Possono proporre, dunque, l’azione di responsabilità contro gli amministratori rispettivamente:
- la società o i soci che rappresentano una certa quantità di capitale sociale;
- i creditori sociali;
- il singolo socio o il terzo;
- il curatore fallimentare, il commissario liquidatore e il commissario straordinario.
La responsabilità degli amministratori nelle S.p.a
L’articolo 2932 c.c. individua due casi di responsabilità degli amministratori, uno generico ed uno riferito ad una condotta specifica. I casi sono rispettivamente i seguenti:
- gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall’inosservanza dei propri doveri (che, come si diceva sopra, devono essere svolti con la diligenza necessaria all’incarico ricoperto). La responsabilità si limita ai danni e non si estende ai risultati negativi della gestione;
- con riferimento agli obblighi di agire informati posti in capo agli amministratori previsto al sesto comma dell’articolo 2381 nonché all’obbligo di intervenire se a conoscenza di fatti pregiudizievoli per impedire o eliminare conseguenze dannose di questi. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2932 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili se non rispettano tali obblighi.
La norma inoltre segnala un caso in cui l’amministratore resta escluso dalla responsabilità verso la società nonostante la commissione o l’omissione di atti/fatti. È il caso previsto dall’ultimo comma della norma che esclude dalla responsabilità l’amministratore che “essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”.
La società che muove l’azione di responsabilità verso gli amministratori è tenuta a dimostrare l’esistenza del danno e il nesso di causalità (cioè che il danno è attribuibile agli amministratori) ma non la colpa degli stessi. Spetta a quest’ultimi dimostrare di essere esenti da colpa.
L’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori delle S.p.a da parte della società
Gli articoli 2393 e 2393-bis del codice civile forniscono i passaggi per l’esercizio dell’azione di responsabilità . Distingue in particolare come devono comportarsi le società chiuse (quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) e quelle aperte (quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). Determina inoltre le conseguenze che ne derivano per gli amministratori responsabili.
Si inizia con una discussione in merito alla proposizione dell’azione di responsabilità. Questa può avvenire in sede di assemblea ordinaria appositamente convocata oppure in occasione dell’assemblea di discussione del bilancio ovvero in sede di riunione del collegio sindacale.
Al termine della discussione l’organo collegiale delibera in senso positivo o negativo. Se l’esito è stato positivo, a seguito della delibera di tali organi (nel caso del collegio sindacale la deliberazione dev’essere assunta con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti) può essere promossa l’azione di responsabilità. L’articolo 2393 c.c. specifica che ciò può avvenire anche se la società è in liquidazione e in ogni caso entro 5 anni da quando l’amministratore ha cessato la carica.
Quali sono le conseguenze per gli amministratori che subiscono tale azione? L’assemblea ne revoca la carica se la delibera è assunta con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale e ne provvede alla sostituzione.
In alternativa all’esercizio dell’azione di responsabilità, alla quale rinuncia, la società può proporre la risoluzione della controversia con una transazione. L’ultimo comma dell’articolo 2393 c.c. richiede tuttavia a due condizioni:
- che l’assemblea deliberi in ordine all’approvazione della rinuncia e della transazione;
- che i soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale sociale non esprima voto contrario. Nelle società quotate la quota di rappresentazione del capitale è di 1/20 oppure nella percentuale prevista nello statuto.
I soci e l’azione di responsabilità contro gli amministratori delle S.p.a nelle società quotate e non quotate
L’azione di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentano una certa quota di capitale. Bisogna tuttavia distinguere a seconda che partecipino in una società aperta o chiusa.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 2393-bis, nelle società chiuse, l’azione può essere promossa “anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo”.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (quelle aperte), ai sensi del medesimo articolo, l’azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
La procedura prevede la nomina da parte dei soci che possiedono la maggioranza del capitale di uno o più rappresentanti per promuovere l’azione e compiere gli atti che vi conseguono. Se il giudice accoglie la domanda per procedere con l’azione la società deve rimborsare ai soci le spese del giudizio e “quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione”.
Anche i soci possono rinunciare all’azione di responsabilità ed optare per la transazione della controversia.
Quando possono esercitare l’azione di responsabilità i creditori della società
Ai sensi dell’articolo 2934 c.c. i creditori sociali possono avanzare l’azione di responsabilità contro gli amministratori se quest’ultimi:
- non hanno provveduto al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale in base ai proprio obblighi;
- non hanno tutelato i loro crediti lasciando diminuire il patrimonio sociale fino all’impossibilità di soddisfarli.
È discusso in dottrina e giurisprudenza se in questi casi gli amministratori siano responsabili in via contrattuale o extracontrattuale. Le ricadute sul piano pratico sono in un caso e nell’altro ben diverse. Nel primo caso, come quanto già detto per l’azione di responsabilità promossa dalla società, i creditori dovranno dimostrare soltanto l’esistenza e la riconducibilità del danno agli amministratori. Nel secondo caso invece dovranno dimostrare anche il loro aver agito ovvero omesso con colpa o dolo.
L’ultimo comma della norma lascia spazio all’opinione secondo cui l’azione di responsabilità esercitata dai creditori sia un atto autonomo rispetto a quella esercitata dalla società. Questo infatti afferma che “La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali”. La norma prosegue inoltre stabilendo che “La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.
Esiste tuttavia un’altra opinione secondo cui l’azione di responsabilità esercitata dagli amministratori sia un’azione promossa in via surrogatoria rispetto a quella della società.
La responsabilità degli amministratori verso i singoli soci o terzi
Possono avanzare l’azione di responsabilità verso gli amministratori anche i singoli soci o i terzi individualmente. Questo è ammesso se dalla mala gestio degli amministratori è derivato loro un danno alla sfera patrimoniale personale. Il riconoscimento al diritto all’azione legale è contenuto nell’articolo 2395 c.c. Questo, al primo comma, afferma che: “Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori“.
I requisiti qui individuati dalla norma per promuovere l’azione ed ottenere il risarcimento del danno sono due. Ovvero:
- che gli amministratori abbiano posto in essere degli atti illeciti, colposi o dolosi, nell’esercizio delle loro funzioni;
- il danneggiamento del patrimonio del singolo socio o del terzo indipendentemente da quello subito dal patrimonio della società. A dare questa interpretazione normativa, che restringe l’ambito di applicazione della norma rispetto a quelle precedenti, è stata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8359 del 2007.
L’azione dev’essere esercitata entro 5 anni da quando è stato compiuto il fatto che ha leso il patrimonio del singolo socio o del terzo. Il suo esercizio da parte di quest’ultimo, inoltre, non preclude la possibilità per la società di avanzare un’altra azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore ove si soddisfino i requisiti richiesti dall’articolo 2392 c.c.
A differenza degli altri casi di responsabilità qui è chiaro che la responsabilità degli amministratori è di tipo extracontrattuale. Il singolo socio o il terzo infatti devono dimostrare in giudizio non solo l’esistenza del danno e il nesso di causalità ma anche il dolo o la colpa degli amministratori.
Gli organi fallimentari e la responsabilità degli amministratori
Quando la società per azioni è sottoposta ad una procedura fallimentare è altresì possibile che gli amministratori si rendano responsabili nei confronti degli organi della procedura in corso.
Ci sono due norme che riconoscono il diritto all’esercizio dell’azione di responsabilità verso gli amministratori da parte dei soggetti preposti alle procedure. Queste sono l’articolo 2394-bis del codice civile e l’articolo 146 della legge fallimentare.
L’articolo 2394-bis c.c. stabilisce che “In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario”.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 146 della legge fallimentare invece il curatore fallimentare può esercitare, previa autorizzazione dell’amministratore delegato e sentito il parere del comitato dei creditori le azioni di responsabilità contro gli amministratori. Il primo comma della stessa norma infatti impone agli amministratori della società in fallimento gli stessi obblighi che sono imposti al fallito. Questi sono elencati all’articolo 49 della legge fallimentare.
La responsabilità degli amministratori nei confronti degli organi fallimentari è una responsabilità di natura contrattuale. In tal senso si sono espressi i giudici della Cassazione nel 2008 con la sentenza numero 25977. Nel testo testo della sentenza si legge che “L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 legge fall., ha natura contrattuale…ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti”.
Scioglimento della società e azione di responsabilità contro gli amministratori delle S.p.a
In caso di scioglimento della società gli amministratori sono obbligati dalla legge ad adempiere una serie di obblighi. Se non vi adempiono sono responsabili verso la società, i creditori sociali, i singoli soci e i terzi.
A stabilirlo è l’articolo 2485 c.c. Questo prevede che “Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi”.
Gli amministratori sono altresì responsabili solidalmente nei confronti dei medesimi soggetti per gli atti da loro omessi o compiuti in violazione dei loro obblighi amministrativi in un altro caso. Ovvero nel periodo che intercorre tra il verificarsi della causa di scioglimento e la nomina dei liquidatori. A stabilirlo è l’articolo 2486 c.c.
Si configura pertanto un’ipotesi specificatamente individuata dal legislatore di responsabilità degli amministratori . I soggetti sopra indicati pertanto possono in tal caso promuovere, nelle forme previste, l’azione di responsabilità ex artt. 2932 e ss del codice civile.
La solidarietà dei sindaci e l’azione di responsabilità contro gli amministratori nelle S.p.a
Oltre all’organo amministrativo e all’assemblea dei soci che sono presenti in tutti i sistemi di amministrazione delle società di capitali nel sistema tradizionale si aggiunge il collegio sindacale. Quest’organo vigila sulla correttezza dell’operato degli amministratori in ordine a quanto previsto dalla legge e dallo statuto non addentrandosi nel merito delle scelte da questi effettuate. Anch’essi, come gli amministratori, devono agire con l’opportuna diligenza richiesta dalla loro carica. Ad affermare ciò è il primo comma dell’articolo 2407 c.c. che recita: “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico“.
Essendo dunque le loro funzioni strettamente collegate alle attività poste in essere dagli amministratori sono solidalmente responsabili con questi per le violazioni da essi commesse. Il secondo comma dell’articolo 2407 infatti stabilisce che “Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.
È pertanto procedibile nei loro confronti l’azione di responsabilità nelle stesse modalità previste dagli articoli 2393 e seguenti del codice civile alla stregua degli amministratori.