Il calcolo dell’assegno di mantenimento: i criteri – indice:
- L’assegno di mantenimento
- Nella separazione consensuale e giudiziale
- A favore dell’ex coniuge
- Verso i figli
- Mantenimento dei figli: i criteri
I criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento sono diversi a seconda che si tratti di determinare l’assegno dovuto all’ex coniuge separato o ai figli. Alcuni criteri sono dettati dalla legge altri si sono affermati nella giurisprudenza e sono cambiati nel corso del tempo. Dopo un breve riassunto su cos’è l’assegno di mantenimento, chi sono i beneficiari e a quali condizioni si andrà ad esaminare quali sono i criteri di calcolo dell’assegno.
Cos’è l’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è un contributo economico che il giudice in sede di separazione, giudiziale o consensuale, pone a carico di un coniuge nei confronti:
- dell’ex coniuge separato, privo di adeguati redditi propri ed al quale non è stata addebitata la separazione;
- dei figli, qualora vi siano.
Non va confuso con l’assegno divorzile che è un contributo economico che nasce da presupposti diversi e che ha finalità diverse. Il giudice lo determina infatti in sede di divorzio, congiunto o giudiziale.
Tale misura economica va a sostituire gli effetti dell’assistenza materiale nati con il matrimonio e sospesi a causa della separazione. L’articolo 143 del codice civile, si ricorda, stabilisce che “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Con la separazione vengono sospesi, fino all’eventuale sentenza di divorzio, i doveri di fedeltà, assistenza morale, collaborazione e coabitazione. Resta tuttavia in vita l’obbligo di assistenza materiale che si traduce proprio nell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato.
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento dei figli l’obbligo di corrispondere l’assegno del coniuge all’altro per il mantenimento del figlio minorenne o del figlio maggiorenne discende dall’articolo 147 del codice civile. Tale norma stabilisce che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni..”. Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne tuttavia persiste soltanto finché non raggiunge un’autosufficienza economica.
Matrimonio nullo e assegno di mantenimento
Un’ulteriore ipotesi in cui era prevista la corresponsione dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge privo di adeguato reddito per mantenersi era il caso in cui il matrimonio venisse dichiarato nullo. L’ultimo orientamento giurisprudenziale in materia tuttavia, risalente al 2018, nella sentenza n. 11553 della Corte di Cassazione, ha ribaltato quello precedente stabilendo che solo in caso di separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali tra i coniugi. La dichiarazione di nullità del matrimonio da parte dell’autorità ecclesiastica pertanto fa venir meno il presupposto per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione con sentenza passata in giudicato anteriore alla dichiarazione di nullità.
Il calcolo dell’assegno di mantenimento nella separazione consensuale e in quella giudiziale
La separazione dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
È consensuale quando i coniugi raggiungono un accordo nel quale si concordano gli aspetti personali e patrimoniali posteriori alla separazione. In tal caso l’accordo si assume insieme al legale delle parti e verrà omologato dal giudice in sede di udienza. Il contenuto dell’accordo comprende anche l’eventuale calcolo dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente debole e dei figli. Il calcolo pertanto si effettua con l’ausilio dell’assistenza legale.
La separazione è giudiziale quando i coniugi non riescono a trovare un accordo circa i rapporti personali e patrimoniali da tenere dopo la separazione. È rimessa al giudice pertanto la valutazione circa l’esistenza dei presupposti per la separazione e la determinazione dell’assegno di mantenimento. Sia nei confronti dell’altro coniuge che dei figli.
In ogni caso la fonte normativa che disciplina il diritto all’assegno di mantenimento in caso di separazione è l’articolo 156 del codice civile. Della norma sono fondamentali i primi due commi:
“1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
2. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.
La norma di conclusione del paragrafo apre la strada ai criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge.
I criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge
Come stabilisce l’articolo 156 suddetto, l’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge:
- dev’essere parametrato alle effettive esigenze di mantenimento del coniuge economicamente debole (situazione di bisogno del coniuge richiedente);
- viene corrisposto in base alle condizioni patrimoniali dell’obbligato (disponibilità reddituali dell’obbligato).
L’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge viene riconosciuto solo su richiesta dell’interessato.
Il giudice deve in primo luogo valutare l’adeguatezza dei redditi del richiedente l’assegno secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 156 del codice civile. Per fare ciò dovrà considerare le fonti di reddito del richiedente ovvero:
- il reddito di lavoro;
- il reddito derivante dal possesso di immobili;
- se gli è stata assegnata la casa coniugale;
- altre fonti di ricchezza.
I redditi del richiedente non devono consentirgli di mantenere il medesimo tenore di vita tenuto durante il matrimonio ovvero devono essere differenti in senso negativo rispetto a quelli dell’altro coniuge tali da comportare una notevole disparità economica tra i due soggetti. Il giudice pertanto, ancor prima di valutare l’adeguatezza dei redditi del richiedente l’assegno, deve valutare il tenore di vita tenuto dagli ex coniugi durante il matrimonio. L’indice del tenore di vita tuttavia non è più sufficiente per se solo a determinare l’erogazione dell’assegno di mantenimento da quando è intervenuta la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018. Secondo l’orientamento emerso dalla sentenza infatti i parametri di determinazione dell’assegno interessano anche:
- la durata del matrimonio;
- l’età dei coniugi;
- le capacità reddituali.
Nel 2019, la stessa Corte, ha individuato la funzione dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge non più in termini di garanzia del tenore di vita precedente bensì come un sostegno economico con cui il richiedente possa realizzare un reddito adeguato alla sua contribuzione alla vita familiare.
Riassumendo i criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento del coniuge
I criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento del coniuge sono:
- la capacità reddituale dell’obbligato che il giudice valuta in base alle dichiarazioni dei redditi o agli accertamenti fiscali, sia con riguardo al momento in cui si presenta la domanda di assegno, sia a periodi precedenti. Il giudice non può non tenere conto degli elementi che evidenziano una vita agiata dell’obbligato pur in mancanza di redditi propri del soggetto;
- le capacità economiche del richiedente valutate in base al criterio dell’adeguatezza. Nella valutazione delle capacità economiche del richiedente dev’essere valutata anche l’eventuale assegnazione della casa coniugale ovvero, per il futuro, se il coniuge instaura una nuova convivenza, se lo stato di bisogno va riducendosi per effetto della convivenza;
- altre circostanze rilevanti ai fini della ratio dell’istituto dell’assegno di mantenimento che si ricorda essere la conservazione degli obblighi di assistenza materiale fra coniugi nascenti dal matrimonio che la separazione non sospende a differenza di quelli di natura personale. L’accordo intrapreso fra i coniugi durante il matrimonio secondo cui la donna decide di contribuire completamente alla vita familiare rinunciando alle proprie aspirazioni professionali può restare anche durante la separazione. La capacità di reperire una nuova occupazione da parte del soggetto richiedente dell’assegno dev’essere valutata sotto tutti gli aspetti soggettivi e oggettivi. Il soggetto richiedente in sostanza non deve essere obbligato a stravolgere la propria esistenza in seguito a separazione per poter provvedere ai propri bisogni;
- l’assegnazione della casa familiare. In ogni caso rientra nelle capacità reddituali del coniuge cui viene assegnata.
Il calcolo dell’assegno non segue metodi specifici. Presso i tribunali sono elaborati dei protocolli e delle linee guide che prevedono vari metodi di calcolo basati, come poco fa detto, sui criteri suddetti avuto riguardo ai redditi dell’obbligato e del richiedente.
L’assegno di mantenimento dei figli
I figli, ai sensi dell’articolo 315-bis del codice civile, hanno diritto al mantenimento. Il corrispondente obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori. In caso di separazione i figli conservano il diritto al mantenimento che si manifesta mediante l’assegno di mantenimento. Sia il figlio minorenne che quello maggiorenne hanno diritto al mantenimento. Il secondo tuttavia perde il diritto qualora abbia acquisito un’autosufficienza economica e comunque al raggiungimento di una certa età quando la sua mancata autosufficienza economica sia colpevole.
In caso di separazione consensuale anzitutto i coniugi possono accordarsi per adempiere i propri doveri di assistenza morale e materiale verso i figli per cui può essere non necessario l’intervento giudiziale in merito. Nel caso di separazione giudiziale invece il giudice ha ampia discrezionalità nel determinare la misura del mantenimento dei figli in capo ai genitori.
Nel caso di figli minori il giudice dispone l’assegno in capo ad un coniuge il quale sarà obbligato da quel momento a corrisponderlo all’altro coniuge. Il coniuge beneficiario dell’assegno è solitamente quello collocatario cioè quello che convive con il figlio. L’assegno va infatti ad integrare le spese ordinarie a carico del genitore collocatario per la vita quotidiana. L’importo dell’assegno non include invece le spese straordinarie che i coniugi devono sostenere a metà o in diversa misura determinata dal giudice tra i genitori.
I criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli
A seguito della recente sentenza della Cassazione, la n. 19299/2020 si possono affermare quali criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli:
- le effettive e attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio dei genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori;
- le loro capacità economiche.
I giudici inoltre, nel determinare i criteri di calcolo dell’assegno, fanno riferimento al cosiddetto principio di proporzionalità. Si legge infatti nella sentenza che “Per contro, a seguito della separazione personale, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”.
Non esistendo tuttavia un metodo di calcolo unitario dell’assegno di mantenimento dei figli, la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità dei tribunali, il Consiglio Nazionale Forense inoltre ha emanato nel novembre 2017 delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio