Il regime patrimoniale nel matrimonio internazionale – indice:
- Il matrimonio internazionale
- La legge 218/1995
- Il Regolamento UE 1103/2016
- La competenza giurisdizionale
- La legge applicabile
- I diritti reali
- Decisioni emesse negli altri paesi membri
- In caso di separazione e divorzio
Dal matrimonio nascono diritti ed obblighi in capo ai coniugi. L’insieme e la natura di tali diritti ed obblighi dà origine a dei rapporti tra i coniugi che possono distinguersi in rapporti personali e rapporti patrimoniali. Tali rapporti sono regolati dalle norme del codice civile salvo vi siano profili di internazionalità nella coppia. In tal caso la disciplina regolatrice di tali rapporti è la legge 218/1995 in particolare l’articolo 29 per quanto riguarda i rapporti personali e l’articolo 30 per quanto riguarda quelli patrimoniali. I rapporti patrimoniali dei coniugi si traducono giuridicamente nel regime patrimoniale applicabile ai loro beni che, secondo il diritto civile, può essere la comunione dei beni o la separazione dei beni.
La disciplina del regime patrimoniale tra coniugi è stata implementata con effetti a partire dal febbraio 2019. Nel 2016 infatti è stato adottato il Regolamento UE 1103/2016 in attuazione della decisione del Consiglio dell’Unione europea per una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
Il matrimonio internazionale e il regime patrimoniale tra coniugi
Per matrimonio internazionale si intende l’unione della coppia che:
- vive nell’Unione europea ma ha nazionalità diversa;
- vive in un paese dell’Unione europea diverso dal suo paese di origine oppure
- non vive nell’Unione europea ma è proprietaria di beni nel suo territorio.
Al regime patrimoniale nelle coppie internazionali, che possono essere non solo quelle sposate ma anche di fatto, si applicano le norme contenute nel Regolamento UE 1103/2016 per le coppie unite da matrimonio e il Regolamento Ue 1104/2016 per le coppie non sposate registrate.
L’odierna trattazione affronta il tema delle coppie unite da matrimonio e pertanto la disciplina contenuta nel Regolamento 1104/2016.
Ai sensi del suddetto regolamento per regime patrimoniale fra coniugi si intende “l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento”. Il regolamento non definisce il matrimonio, nozione che rimanda alla competenza dei singoli stati membri.
La legge 218/1995 sui rapporti patrimoniali fra coniugi
L’articolo 30 della legge 218/1995 detta le regole sui rapporti patrimoniali fra coniugi affermando che:
“1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano”.
Il Regolamento UE 1103/2016
Il Regolamento UE 1103/2016 ha introdotto le seguenti novità in materia di regime patrimoniale tra coniugi nel matrimonio internazionale:
- la competenza giurisdizionale sulle controversie aventi ad oggetti i regimi patrimoniali tra coniugi;
- la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi;
- come funziona ovvero quali sono le norme applicabili in materia di riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni emesse da un altro stato membro dell’Unione europea.
Al regolamento hanno dato adesione soltanto alcuni stati dell’unione europea fra cui Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna e Svezia.
Ad eccezione di alcune disposizioni del regolamento inoltre, tutte le altre sono entrate in vigore nei confronti delle coppie sposate a partire dal 29 gennaio 2019.
Materie escluse dall’ambito di applicazione del regolamento
Il regolamento esclude dal proprio ambito di applicazione alcune materia previste dal secondo comma dell’articolo 1:
- la capacità giuridica dei coniugi;
- l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;
- le obbligazioni alimentari;
- la successione a causa di morte del coniuge;
- la sicurezza sociale;
- il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;
- la natura dei diritti reali;
- qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili. Sono compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.
Il regolamento inoltre, come precisato al primo comma dell’articolo 1, non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.
La competenza giurisdizionale in materia di regime patrimoniale nel matrimonio internazionale
Il regolamento definisce autorità giurisdizionale “qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia”.
La competenza giurisdizionale si suddivide in base all’evento:
- morte di un coniuge;
- divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- altri casi.
Nel primo caso l’autorità giurisdizionale competente a decidere in materia di regime patrimoniale è quella dello stato membro adita per la successione.
La stessa regola vale nel secondo caso. È competente a decidere sul regime patrimoniale a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio il tribunale dello stato membro investito della causa di separazione divorzio o annullamento.
Altri casi
Negli altri casi l’organo competente è determinato dall’articolo 6 del regolamento nell’organo nel cui territorio si trova:
- la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale
oppure nell’organo di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
Nei casi diversi da quelli di morte di un coniuge o di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio inoltre i coniugi possono stipulare un accordo di scelta del foro. Tale scelta è funzionale all’attribuzione della competenza nell’ipotesi di eventuale decisione in materia di regime patrimoniale. La scelta in particolare può ricadere sulle seguenti autorità giurisdizionali:
- quella dello stato membro la cui legge è applicabile al regime patrimoniale dei coniugi oppure
- quella dello stato membro in cui si è contratto matrimonio.
La legge applicabile al regime patrimoniale nel matrimonio internazionale
Tra le novità più importanti introdotte dal regolamento c’è la possibilità per i coniugi di scegliere di comune accordo la legge da applicare al loro regime patrimoniale. Gli articoli 20 e seguenti del regolamento disciplinano tale novità.
I coniugi possono scegliere la legge da applicare al proprio regime patrimoniale. Tale legge può essere anche quella di uno stato non membro dell’UE a condizione che sia:
- la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell’accordo oppure;
- la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
Per fare ciò i coniugi devono mettere per iscritto l’accordo con l’indicazione della data dell’incontro delle loro volontà e la firma di ciascuno dei coniugi. Questi sono i requisiti minimi di validità dell’accordo ai sensi del regolamento. Gli stati membri in cui entrambi o anche solo uno dei coniugi risiedono o si trovano al momento della conclusione dell’accordo possono stabilire requisiti di forma diversi che in tal caso si devono rispettare ai fini della validità dell’accordo.
L’accordo può essere sottoscritto prima del matrimonio, durante o dopo. L’accordo può essere modificato dai coniugi che vogliano modificare la legge applicabile al loro regime patrimoniale. La modifica non ha effetti retroattivi.
Il Regolamento UE 1103/2016 detta il principio di unità della legge applicabile. L’articolo 21 recita “La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni”.
Che legge si applica al regime patrimoniale nel matrimonio internazionale nel caso di mancata scelta da parte dei coniugi
L’articolo 26 del regolamento indica quale legge si debba applicare nel caso in cui i coniugi non scelgano una legge da applicare al proprio regime patrimoniale. La legge applicabile in tali casi può essere quella:
- della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,
- della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in subordine,
- con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.
Il riconoscimento e l’adattamento dei diritti reali
Un’altra rilevante novità introdotta dal regolamento riguarda il riconoscimento e l’adattamento di diritti reali che non sono conosciuti dalla legge dello stato membro in cui il diritto è invocato.
Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento “Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti”.
Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni emesse da un altro stato membro dell’Unione europea in materia di regime patrimoniale nel matrimonio internazionale
Il capo IV del regolamento detta una serie di novità in materia di riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni emesse dall’organo di un altro stato membro in materia di regime patrimoniale nel matrimonio internazionale.
In particolare le novità sono le seguenti:
- i coniugi possono ottenere il riconoscimento di una decisione emessa dal tribunale di in un paese membro dell’Ue anche negli altri stati membri senza dover ricorrere a nessuna procedura particolare. Il riconoscimento non è automatico bensì necessità di una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 42 del regolamento chiesta su domanda. Il paese in cui dev’essere eseguita la decisione tuttavia può rifiutare l’esecuzione nei casi indicati all’articolo 37. Ad esempio se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello stato membro in cui è richiesto il riconoscimento oppure se è incompatibile con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- la possibilità di godere in uno stato membro diverso da quello in cui è redatto un atto pubblico della stessa efficacia probatoria o di effetti comparabili che quell’atto ha nel paese in cui è stato redatto. Ciò a condizione che non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello stato membro interessato;
- i coniugi possono infine ottenere su istanza e mediante apposita procedura disciplinata dal regolamento una dichiarazione di esecutività dell’atto pubblico o della transazione giudiziaria già esecutivi nel paese in cui l’atto è stato redatto o la transazione è stata conclusa in un altro paese membro dell’UE.
Il regime patrimoniale in sede di separazione e divorzio internazionali
Come sopra già detto il Regolamento UE 1103/2016 stabilisce la competenza giurisdizionale in materia di regime patrimoniale dei coniugi in caso di separazione e divorzio. Il regolamento determina inoltre la legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi sia in sede di separazione e divorzio di cittadini stranieri residenti in Italia sia di cittadini italiani residenti all’estero.
La disciplina della separazione e divorzio internazionali applicabile sul territorio dell’Unione Europea è invece il Regolamento UE 1259 del 2010. Tale regolamento stabilisce che i coniugi possono scegliere la legge applicabile alla propria separazione o divorzio e quale possono scegliere, anche in caso di mancato accordo. È competente invece il Regolamento 2201/2003 per quanto riguarda il foro competente per l’attivazione della procedura di separazione e divorzio.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio