Il conto corrente nella comunione dei beni – indice:
- La comunione legale
- Il conto corrente personale
- Nella comunione dei beni
- Il conto corrente cointestato
- Nella comunione dei beni
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che si applica ai coniugi che non esprimono la volontà di adottare il regime di separazione dei beni. Si applica dunque automaticamente in mancanza di un’apposita convenzione che stabilisca l’applicazione del regime di separazione legale. Con il regime di comunione dei beni i beni indicati dal codice civile agli articoli 177 e seguenti cadono in comunione immediata o de residuo. Il denaro depositato sul conto corrente intestato ad uno solo dei coniugi o ad entrambi entra in comunione dei beni immediata o de residuo a seconda della fonte di provenienza.
Bisogna tuttavia capire ciò cosa comporta, in particolare rispetto ai diritti dei coniugi sul denaro depositato nel conto. Secondo recente giurisprudenza della Cassazione infatti il coniuge non cointestatario del conto o non titolare del credito verso la banca non diventa titolare di tutto o parte del credito verso la banca salvo sia intervenuta una cessione del credito. Ciò ha degli importanti riflessi sulla gestione del denaro depositato sul conto e sui rapporti tra i coniugi che hanno adottato il regime della comunione dei beni.
La comunione legale dei beni
I regimi patrimoniali della famiglia sono la comunione legale dei beni e la separazione dei beni. Il primo si applica in mancanza di scelta del secondo.
La ratio che ha ispirato il legislatore del 1975 ad imporre la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale primario della famiglia sta nell’imputare a ciascun coniuge in parti uguali l’incremento patrimoniale della famiglia a prescindere da chi dei due coniugi abbia portato il denaro. La giurisprudenza più consolidata pertanto ritiene che la comunione legale dei beni investa tutti i diritti che accrescono la sfera patrimoniale dei coniugi, sia di natura immobiliare che mobiliare, ai sensi degli articoli 177 e 178 del codice civile. Tra quelli di natura mobiliare vi è il denaro depositato presso un conto corrente bancario che può essere personale o cointestato.
La comunione legale dei beni si può suddividere in due fattispecie:
- quella immediata e
- quella de residuo.
Immediata
La prima si trova disciplinata all’articolo 177 del codice civile secondo cui cadono immediatamente in comunione dei beni:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli utili e gli incrementi prodotti da aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi.
De residuo
La seconda si ha invece quando la sussistenza dei beni rileva allo scioglimento della comunione. Le ipotesi sono disciplinate sia all’articolo 177 che 178 del codice civile e sono:
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- “I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”.
Conto corrente personale
Il conto corrente può essere intestato ad uno solo dei coniugi oppure ad entrambi e dunque cointestato. Bisogna pertanto preliminarmente capire quali sono gli effetti del conto intestato ad un solo coniuge e quali quelli del conto cointestato.
Anzitutto avere un conto corrente aperto presso un istituto di credito comporta una serie di diritti e l’instaurarsi di un rapporto tra il cliente e la banca. Il correntista, una volta aperto il conto corrente, potrà eseguire una serie di operazioni sul conto. Si pensi ad esempio ai prelievi o ai versamenti di denaro oppure alle modifiche del rapporto di conto corrente. Nel caso dei coniugi, quando il conto corrente è personale, solo l’intestatario del conto potrà eseguire queste operazioni. Per questioni di praticità infatti spesso i coniugi cointestano il conto corrente. In alternativa è possibile delegare il coniuge non intestatario per l’esecuzione di determinate operazioni. In ogni caso, il delegato non può mai estinguere il conto corrente intestato all’altro, sebbene possa svuotarlo.
La questione fondamentale tuttavia riguarda il denaro depositato sul conto corrente. La provenienza di tale denaro può essere di diverse fonti. La fonte può essere un rapporto esclusivamente in capo ad un coniuge o un rapporto facente capo ad entrambi i coniugi. Ad esempio, il denaro che arriva sul conto per effetto del rapporto di lavoro del coniuge intestatario resta di sua proprietà almeno fino ad una futura separazione. Il denaro derivante invece dall’attività svolta in comune dai coniugi cade in comunione dei beni subito senza dover aspettare una futura separazione.
Il conto corrente personale nella comunione dei beni
In altre parole per capire gli effetti della comunione legale dei beni sul conto corrente bisogna verificare il titolo da cui il denaro proviene. In base a tale provenienza tali somme ricadranno nella comunione immediata o in quella de residuo. Nel primo esempio sopra menzionato il denaro derivante dal rapporto di lavoro di un coniuge rientrerà nella comunione de residuo. Nel secondo esempio il denaro derivante dall’attività svolta da entrambi i coniugi rientra nella comunione immediata. Tutto ciò ai sensi dell’articolo 177 del codice civile.
Il denaro depositato nel conto corrente personale del coniuge nel caso della comunione dei beni diventa di proprietà anche dell’altro coniuge per la metà. La caduta in comunione del conto corrente tuttavia ha in fin dei conti effetti solo nel caso in cui i due coniugi decidano di separarsi. È allora che il denaro depositato sul conto corrente dev’essere diviso a metà fra i coniugi. Prima di tale momento non esiste alcun diritto del coniuge non intestatario di pretendere la metà del denaro depositato. L’unico titolare del diritto di credito nei confronti dell’istituto infatti è l’intestatario del conto corrente salvo non abbia ceduto il credito o parte di esso.
Ricapitolando dunque:
- durante il matrimonio l’unico intestatario del conto corrente può delegare l’altro coniuge all’esecuzione di determinate operazioni sul conto alle quali solo lui è autorizzato. Non esiste invece alcun diritto del coniuge non intestatario a pretendere la metà dei soldi depositati sul conto;
- in caso di separazione personale dei coniugi o divorzio il denaro depositato sul conto corrente per effetto della comunione legale dei beni dev’essere diviso a metà tra i coniugi.
Il denaro personalissimo del conto corrente nella comunione dei beni
Si diceva sopra che dunque in base al titolo di provenienza del denaro tale denaro cade nella comunione dei beni immediata o de residuo. Il denaro ricavato dalla vendita di uno dei beni elencati all’articolo 179 del codice civile tuttavia, ovvero quei beni che hanno natura strettamente personale, non cadrà mai in comunione né immediata né de residuo. Rientrerà invece nella categoria dei beni personalissimi di cui al suddetto articolo 179.
Sono considerati beni personalissimi:
- i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- quelli che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
Il coniuge unico intestatario del conto corrente infatti che non volesse dividere la somma depositata sul conto a metà con il coniuge con cui sta per separarsi dovrebbe spendere tutto il denaro nell’acquisto di beni personali o comunque in tutto ciò che non cade in comunione.
Un pò di giurisprudenza: Cass. 1197/2006 e Cass. 1957/2008
Nella sentenza n. 1197 del 2006 la Suprema Corte si pronunciava come segue: “il danaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della circostanza che il danaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario giacché il diritto relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso né è d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177 comma 1 lett. a) c.c. cioè come una operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante”.
Due anni dopo, con la sentenza n. 19567 del 2008, i giudici della stessa Corte stabilivano che “ai sensi dell’art. 177 lett. c) c.c. il saldo attivo del conto corrente bancario intestato ad uno dei coniugi in regime di comunione dei beni (titolarità individuale) e nel quale siano confluiti proventi dell’attività separata svolta dallo stesso, entra a far parte della comunione legale dei beni al momento dello scioglimento della comunione stessa con conseguente sorgere solo da tale momento di una titolarità comune dei coniugi sul saldo stesso”.
Il conto corrente cointestato
Il conto corrente è cointestato quando due o più soggetti hanno concluso il contratto con la banca ovvero nel rapporto tra la banca e il cliente il cliente non è un unico soggetto bensì plurimo. Con il conto corrente cointestato tutti i soggetti intestatari del conto possono compiere operazioni sul conto.
Ci sono tre tipologie di conto corrente cointestato:
- a firma congiunta;
- disgiunta e
- a firma mista.
Tali forme si distinguono in base alla necessità o meno del consenso di tutti o alcuni cointestatari nello svolgimento di determinate operazioni sul conto.
Detto ciò bisogna capire che effetto ha la comunione legale dei beni sul conto corrente cointestato tra i coniugi. Bisogna distinguere se:
- il denaro proviene da un rapporto esclusivo di un coniuge;
- se proviene da un rapporto facente capo ad entrambi i coniugi.
La presunzione di contitolarità del conto corrente cointestato nella comunione dei beni
Sul punto è necessario riprendere la sentenza della Corte di Cassazione n. 15966/2020. Ciò che è emerso dal caso analizzato dalla Corte è che nel caso del conto cointestato il denaro in esso depositato si presume di proprietà di tutti i contitolari fino a prova contraria ovvero fino a quando non si dimostra che la provenienza di quel denaro deriva dal rapporto esclusivo di uno dei cointestatari. Nel caso ciò venga dimostrato il cointestatario non può avanzare pretese su quelle somme di esclusiva proprietà dell’altro correntista. Il coniuge che è titolare esclusivo di una somma di denaro depositata sul conto corrente può pertanto con ogni mezzo superare la presunzione di contitolarità del conto a prescindere da a chi quel conto è formalmente cointestato.
Lo stesso ragionamento applicabile al conto corrente personale per quanto riguarda la provenienza del denaro ivi depositato vale anche nel caso di conto cointestato. Il denaro può derivare da uno dei rapporti che ricadono nella comunione legale immediata ex articoli 177 e 178 del codice civile oppure in quella de residuo ovvero nella categoria dei beni personalissimi ex articolo 179 del codice civile.
Il conto corrente cointestato nella comunione legale dei beni
Il codice civile all’articolo 1854 recita “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. In altre parole la norma tratta dell’ipotesi del conto cointestato a firma disgiunta in cui ciascun cointestatario può chiedere alla banca il saldo attivo del conto in quanto creditore nei confronti della stessa ovvero risponde in solido con gli altri del saldo passivo.
Tale norma si applica ai rapporti intercorrenti tra la banca e i cointestatari del conto ma non tra quest’ultimi fra di loro. Tale ultimo rapporto è regolato dall’articolo 1298, secondo comma, del codice civile secondo cui “Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Tale presunzione di cui al secondo comma dell’articolo 1298 del codice civile che regola anche i rapporti fra coniugi cointestatari si applica anche al conto corrente dei coniugi in regime di comunione legale. Il denaro depositato sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi si presume di proprietà in parti uguali dei due coniugi fino a che non viene dimostrato che quel denaro appartiene a soltanto uno dei due, caso in cui l’altro non potrà avanzare alcuna pretesa.
Conclusioni
In merito la Suprema Corte di Cassazione stabiliva nel 2004 con la sentenza n. 8002 che “il regime di comunione legale di cui all’art. 177 c.c. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all’apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale, i quali, se cointestati, non esorbitano dalla logica di un tale tipo di rapporti e non conoscono quindi alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale e – quindi – al preventivo passaggio in giudicato della sentenza di separazione”.
Da tale pronuncia si deduce che:
- il denaro personale confluito nel conto corrente cointestato fra i coniugi in regime di comunione dei beni è disponibile integralmente da parte del titolare e tale denaro entra in comunione de residuo cioè viene suddiviso tra i coniugi al momento dello scioglimento della comunione;
- il denaro personalissimo allo stesso modo non cade in comunione immediata né de residuo per il solo fatto di essere depositato su un conto cointestato.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio