Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio – indice:
- Cos’è e cosa contiene
- L’identificazione dell’indagato
- I requisiti del verbale
- La nomina del difensore
- L’elezione di domicilio
- Come comportarsi
Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio è un documento che la polizia giudiziaria ha l’obbligo di compilare con le informazioni sulla persona indagata per identificarla e per consentire lo svolgimento del processo penale. Quando una persona è stata denunciata infatti può essere convocata dalla polizia giudiziaria per fornire alcuni dati utili alle indagini ovvero essere informata sul reato per cui è indagata. Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio è il primo atto, inoltre, con cui una persona sottoposta a delle indagini viene a sapere di essere indagata.
Tale facoltà della polizia giudiziaria rientra fra le sue funzioni descritte nell’articolo 55 del codice di procedura penale. Non sempre tuttavia la persona indagata viene convocata per la compilazione del verbale di identificazione ed elezione di domicilio. Quando infatti si tratta di reati particolarmente gravi le indagini devono rimanere segrete e pertanto la persona potrebbe venire a conoscenza della sua qualità di indagato solo con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Cos’è il verbale di identificazione ed elezione di domicilio
Fatta questa breve introduzione per capire meglio di cosa si tratta si può partire dalla struttura del verbale di identificazione ed elezione di domicilio. Nel verbale si possono individuare più parti:
- l’intestazione, che riporta la denominazione dell’ufficio comando;
- il nome di verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina di un difensore e
- un testo che a sua volta è suddiviso in più parti.
In una prima parte vengono iscritti i dati identificativi della persona. Segue poi l’informativa sul reato che la polizia va perseguendo e per cui la persona è indagata. Successivamente il verbale contiene l’invito della persona indagata a nominare un difensore di fiducia. L’indagato può riservarsi di comunicare la nomina successivamente. Nel caso in cui non provveda invece gli uffici nominano un difensore d’ufficio.
Si invita poi l’indagato ad indicare un domicilio presso cui ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento penale a norma degli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale.
Infine viene data contezza all’indagato di alcune sue facoltà, diritti e obblighi durante il procedimento nonché della garanzia del patrocinio gratuito a spese dello stato.
L’identificazione della persona sottoposta alle indagini
La polizia giudiziaria ha il compito, nonché dovere, di procedere all’identificazione della o delle persone che sono responsabili del reato. L’identificazione della persona sottoposta alle indagini è uno dei primi atti compiuti dalla polizia giudiziaria e viene assolto tramite il verbale di identificazione.
L’identificazione comporta l’annotazione nel verbale delle generalità della persona, ovvero data e luogo di nascita, della residenza e l’esibizione del documento d’identità.
L’articolo 349, primo comma, del codice di procedura penale stabilisce che “La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”.
Come si legge nella norma sopra riportata l’identificazione viene svolta non solo nei confronti della/e persone indagate ma anche nei confronti di coloro che possono essere a conoscenza dei fatti e che possono coadiuvare il procedimento penale.
Rifiutarsi di procedere con l’identificazione comporta l’applicazione del fermo identificativo disciplinato dal quarto comma dell’articolo 349 del codice di procedura penale. Mentire sui dati forniti alla polizia giudiziaria invece può integrare il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale.
Si legge a proposito nella sentenza n. 5622 del 26/11/2014 che “Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all’art. 495 cod. pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia ferroviaria all’atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico”.
L’indicazione del reato per il quale si è indagati e l’informativa della pendenza di un procedimento
La polizia giudiziaria, sebbene non abbia l’obbligo di informare l’indagato del reato per il quale si sono iniziate delle indagini nei suoi confronti, di fatto indica nel verbale per quale reato o almeno le circostanze di fatto per cui procede. Solo in questo momento la persona viene a sapere di essere sottoposta a delle indagini e per che reato. Non sempre tuttavia è cosi. Nei casi di reati di particolare gravità le indagini devono rimanere segrete e pertanto non si adopera il verbale di identificazione ed elezione di domicilio cosicché la persona indagata rimane completamente all’oscuro del procedimento.
La polizia giudiziaria non è obbligata ad indicare nel verbale esattamente le norme di legge violate ovvero il numero del procedimento. E nemmeno il nome della Pubblica Accusa. Dei requisiti di validità del verbale si è occupata la Cassazione nella sentenza esposta nelle righe successive.
I requisiti del verbale – Cass. Pen. 4926/2019
Con la sentenza 4926/2019 la Corte di Cassazione ha precisato quali sono i requisiti del verbale di identificazione ed elezione di domicilio. Dopo aver premesso qual è la funzione del verbale che è “preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all’indagato o all’imputato” la Corte si è soffermata sul suo contenuto. Si legge nella sentenza che il verbale deve indicare:
- l’avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché
- l’avvertimento che l’indagato o imputato ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore.
“Non è, invece, richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate né il numero del relativo procedimento con l’indicazione dell’Autorità giudiziaria presso cui esso pende, trattandosi di atto spesso compiuto dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l’indagato, in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti: cionondimeno, si osserva, permane l’obbligo dell’interessato di comunicare le variazioni di domicilio anche in assenza di dette indicazioni la cui mancanza non impedisce, comunque, all’indagato diligente di accertare, anche attraverso l’autorità di polizia presso cui abbia dichiarato o eletto domicilio, l’Autorità giudiziaria competente cui indirizzare la comunicazione di variazione”.
La nomina di un difensore
Nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio c’è l’invito all’indagato a nominare un difensore di fiducia. Tale diritto è di norma attribuito all’imputato ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura penale. La legge tuttavia, all’articolo 61 dello stesso codice, estende all’indagato tutti i diritti e le garanzie spettanti all’imputato. La nomina del difensore di fiducia inoltre può essere effettuata contestualmente al verbale oppure in un secondo momento. Ai sensi dell’articolo 107 del codice di procedura penale il difensore nominato può non accettare l’incarico conferitogli, rinunciarvi o essere revocato.
Se la persona sottoposta alle indagini non vuole nominare un difensore di fiducia gliene viene nominato uno d’ufficio. L’articolo 97, primo comma, del codice di procedura penale infatti stabilisce che “L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio”. Di ciò la polizia giudiziaria fa espressa menzione nel verbale con l’indicazione dell’identità professionale del difensore nominato.
L’elezione o la dichiarazione di domicilio
Ai sensi del terzo comma dell’articolo 349 del codice di procedura penale “Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66″.
In sede di convocazione per l’identificazione la polizia giudiziaria chiede all’indagato di dichiarare o eleggere un domicilio dove ricevere le notificazioni. La dichiarazione di domicilio consiste nell’indicare quale luogo di notificazione degli atti la propria abitazione o il luogo di lavoro. Eleggere domicilio invece significa scegliere temporaneamente un luogo dove ricevere le notificazioni per il periodo necessario al compimento degli atti. Il soggetto sottoposto alle indagini che nomina un difensore di fiducia può, qualora l’avvocato lo consenta, eleggere domicilio presso il suo studio. Se non si dichiara o si elegge domicilio la polizia giudiziaria prende nota nel verbale. Contestualmente informa l’indagato che, in mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio, sarà il difensore a ricevere gli atti.
Dal momento in cui si dichiara o si elegge domicilio il recapito di tutti gli atti inerenti il procedimento avviene presso il domicilio indicato.
Di ogni cambiamento del domicilio dichiarato o eletto dev’essere data tempestiva comunicazione ai sensi dell’articolo 162 del codice di procedura penale. Secondo il primo e secondo comma di tale disposizione: “Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova”.
Come comportarsi in caso di verbale di identificazione ed elezione di domicilio
Con il verbale di identificazione ed elezione di domicilio si viene a conoscenza, oltre della pendenza di un procedimento penale a proprio carico, di una serie di dati importanti. Ad esempio il reato per il quale si è indagati. Non sempre infatti (non è requisito di validità del verbale come affermato dalla sentenza della Cassazione sopra citata), ma talvolta succede, la polizia giudiziaria indica nel verbale esattamente le norme violate, il numero del procedimento, il nome del Pubblico Ministero. Tutte queste informazioni di cui si entra in possesso sono estremamente delicate e per intraprendere la via giusta di difesa la prima cosa da fare è contattare un avvocato. Solo con un bravo professionista le informazioni a disposizione possono essere gestite al meglio per porre in essere una proficua strategia di difesa.
A maggior ragione, qualora dal verbale risultassero poche informazioni sul procedimento, tramite l’avvocato è possibile fare delle verifiche in tribunale. Ad esempio per conoscere il numero del procedimento, chi è il magistrato che conduce le indagini oppure depositare memorie, farsi interrogare o produrre documenti per la difesa contro la Pubblica Accusa. Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio inoltre, anche carente di informazioni, permette all’avvocato di risalire alla Procura della Repubblica presso la quale pende il procedimento ed eventualmente proporre istanza ex articolo 335 del codice di procedura penale per sapere se si è indagati e raccogliere ulteriori informazioni sul procedimento.
Avv. Filippo Martini – diritto penale in collaborazione con Avv. Beatrice Bellato