Il giudizio immediato – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- Vantaggi
- Giudizio custodiale
- Richiesto dal P.M.
- Richiesto dall’imputato
- Termini per richiederlo
- Giudizio abbreviato
- Patteggiamento
- Nullità del decreto
- Giudizio direttissimo
- Ex art. 464 c.p.p.
Il processo penale può svolgersi secondo l’iter procedurale ordinario oppure, in determinati casi previsti dalla legge, con dei procedimenti speciali. Fra i vari procedimenti, già studiati in altri approfondimenti, oggi si va a trattare il giudizio immediato. Tale rito si caratterizza per l’eliminazione dell’udienza preliminare e il diretto passaggio alla fase dibattimentale.
Cosa significa giudizio immediato?
Il giudizio immediato è un procedimento speciale disciplinato all’articolo 453 e seguenti del codice di procedura penale.
Si chiama immediato perché, rispetto al processo ordinario, non ha luogo la fase dell’udienza preliminare. C’è quindi una semplificazione procedurale che va ad incidere sulla fase intermedia del procedimento, l’udienza preliminare, e non su quella finale, ovvero il dibattimento. Quando è richiesta dal pubblico ministero è imposta, quando è chiesta dall’imputato è volontaria.
Le ragioni che giustificano tale scelta legislativa di semplificazione procedurale, talvolta imposta, trova giustificazione nell’esigenza di accelerare i tempi in caso di evidente fondatezza dell’accusa o innocenza dell’imputato, pervenire ad una decisione con maggiore celerità rispetto a determinate tipologie di reati e così via.
Come funziona
Viene richiesto dal pubblico ministero al sussistere di determinati presupposti entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale. La domanda viene depositata presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari. La domanda di giudizio immediata ad opera del pubblico ministero è sempre subordinata al buon esito delle indagini preliminari (non può cioè essere fatta domanda di giudizio immediato se ciò può provocare un pregiudizio alle indagini). Questo è l’unico margine di discrezionalità che il pubblico ministero ha nell’instaurare il giudizio immediato.
Può essere richiesto dall’imputato, ai sensi dell’articolo 419, quinto comma, del codice di procedura penale, mediante deposito in cancelleria della volontà di rinunciare all’udienza preliminare. L’atto di rinuncia è una dichiarazione che dev’essere depositata almeno 3 giorni prima dell’udienza preliminare. L’ammissione al giudizio immediato può essere richiesta dall’imputato anche mediante l’opposizione al decreto penale di condanna ai sensi dell’articolo 464, primo comma del codice di procedura penale.
Conviene il giudizio immediato?
A differenza di altri procedimenti speciali il giudizio immediato sortisce effetti meramente processuali. La legge non ricollega a questo tipo di procedimento effetti premiali per l’imputato quali sconti di pena o altri vantaggi.
Non si può dunque dire se conviene o meno il giudizio immediato: quando è instaurato dal pubblico ministero è necessario, quando è staurato dall’imputato si tratta di un caso in cui si esercita la facoltà che la legge attribuisce all’imputato di rinunciare ad una “chance” difensiva che è l’udienza preliminare.
Si può individuare un vantaggio nel rinunciare all’udienza preliminare qualora l’imputato abbia prove decisive della propria innocenza. Potrebbe così accelerare i tempi cui giungere al proscioglimento in sede di dibattimento. Il proscioglimento dell’imputato può avvenire anche all’esito dell’udienza preliminare con una sentenza di non luogo a procedere ma, a differenza che in sede dibattimentale, si tratta di una conclusione provvisoria.
L’imputato che sceglie di instaurare un giudizio immediato inoltre si preclude la possibilità di chiedere il rito del giudizio abbreviato e il patteggiamento.
In caso di provvedimento cautelare
Il decreto legge 92/2008 ha introdotto un nuovo caso di giudizio immediato chiamato “custodiale” che dev’essere instaurato quando la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare.
La novità è stata inserita con il comma 1-bis dell’articolo 453 del codice di procedura penale il quale recita “Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini”.
Come funziona
La richiesta di giudizio immediato in questo caso va effettuata:
- quando il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento cautelare;
- oppure quando è decorso il termine per impugnare il provvedimento che la dispone.
In ogni caso entro il termine di 180 dalla data di esecuzione della misura custodiale. Come afferma recente giurisprudenza tuttavia le indagini possono essere protratte oltre i 180 giorni. Si legge ad esempio nella sentenza n. 10332 del 23/10/2020 che “In tema di giudizio immediato “custodiale”, l’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., non vieta in modo assoluto lo svolgimento di ulteriori indagini dopo la scadenza del termine di 180 giorni, poiché questo riguarda le sole investigazioni dalle quali devono risultare i gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare la richiesta del rito speciale”.
In entrambi i casi si è consolidata la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza dell’imputato. Se tali gravi indizi vengono meno prima che venga accolta o rigettata la domanda di giudizio immediato viene revocato o annullato il provvedimento cautelare e rigettata la domanda di rito speciale. Il comma 1-bis dell’articolo 455 del codice di procedura penale infatti stabilisce che “Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza”.
I presupposti quando è richiesto dal pubblico ministero
L’articolo 453 stabilisce i presupposti del giudizio immediato su domanda del pubblico ministero.
Ai sensi del primo comma della norma il pubblico ministero deve chiedere al Giudice per le indagini preliminari l’applicazione del giudizio immediato quando:
- Vi è una prova evidente della reità dell’indagato e contestualmente;
- quest’ultimo è stato interrogato sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova oppure non si è presentato all’invito a rendere l’interrogatorio nelle forme previste dall’articolo 375 del codice di procedura penale.
L’evidenza della prova si intende in termini di colpevolezza dell’imputato: quando tale colpevolezza è resa evidente dalle prove la legge ritiene ragionevole sacrificare quella fase del procedimento preordinata alla verifica della fondatezza dell’accusa.
La contrazione della possibilità di difesa dell’imputato tramite la privazione forzata dell’udienza preliminare deve essere controbilanciata dalla possibilità per l’imputato di interloquire con il magistrato penale. Per questo motivo presupposto affinché il pubblico ministero possa domandare il giudizio immediato è che l’indagato sia stato interrogato o almeno invitato a farlo.
Il comma 1-bis della norma introduce un’altra ipotesi in cui il pubblico ministero chiede il giudizio immediato. Si tratta dell’ipotesi di reato per il quale è prevista la custodia cautelare dell’indagato. In questo caso la domanda di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero oltre il termine di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ma entro 180 giorni dall’esecuzione della misura di sicurezza. In ogni caso, come stabilito dal comma 1-ter, la domanda va presentata dopo la definizione della procedura di riesame della misura coercitiva o decorso il termine per presentare la domanda di riesame.
Aspetti procedurali
Sotto il profilo procedurale la domanda con cui il pubblico ministero chiede l’instaurazione del giudizio immediato coincide con l’esercizio dell’azione penale. Tale fase chiama in causa il giudice per le indagini preliminari il quale, ricevuto il fascicolo dell’indagine con la notizia di reato deve accogliere o rigettare la domanda. Entro cinque giorni dalla richiesta il giudice emette decreto con cui dispone il giudizio immediato oppure rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Così recita il primo comma dell’articolo 455 del codice di procedura penale. I decreti accoglimento e di rigetto della richiesta non sono motivati dal giudice. Ciò comporta che tali decreti non sono sindacabili e quindi non sono impugnabili.
Il decreto che dispone il giudizio è notificato al pubblico ministero, all’imputato e alla persona offesa dal reato almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
Giudizio immediato e connessione di procedimenti
Caso da trattare a parte è quello in cui il procedimento per il quale viene richiesto dal pubblico ministero il rito immediato sia connesso con altri procedimenti. Il codice di procedura penale, al secondo comma dell’articolo 453, predilige l’autonomia del giudizio immediato e degli altri procedimenti salvo ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se per questo motivo si rende necessaria la riunione dei procedimenti il giudice è tenuto a rigettare la domanda di giudizio immediato e a disporre la riunione dei procedimenti con il procedimento del rito ordinario per tutte le vicende giudicate.
Il giudizio immediato richiesto dall’imputato
L’articolo 419, quinto comma, del codice di procedura penale invece stabilisce quale presupposto di instaurazione del rito immediato la dichiarazione dell’imputato di rinuncia all’udienza preliminare. Non sono previsti giudizi del giudice circa l’ammissibilità o meno dell’imputato al giudizio immediato. L’unica valutazione che deve fare il giudice ricevente la dichiarazione è circa la legittimazione del dichiarante e i il rispetto dei termini previsti dal codice. Fatte tali verifiche il giudice emette decreto di giudizio immediato come stabilito dal sesto comma dell’articolo 419. L’unico caso individuato dalla giurisprudenza in cui il giudice potrebbe non emettere il decreto e imporre la prosecuzione del giudizio è il caso in cui sia in gioco una riunione di procedimenti che verrebbe messa in discussione dalla richiesta dell’imputato.
I termini per fare richiesta
La legge stabilisce dei termini entro cui fare domanda di giudizio immediato. Li ricapitoliamo nelle righe seguenti.
Quando a farla è il pubblico ministero i termini sono i seguenti:
- entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale;
- entro 180 giorni dall’esecuzione della misura coercitiva della custodia cautelare.
Su iniziativa dell’imputato il termine per instaura il giudizio immediato è:
- depositare la dichiarazione di rinuncia almeno tre giorni prima della data in cui dovrebbe aver luogo l’udienza preliminare.
Giudizio immediato e giudizio abbreviato
Quando l’imputato ha richiesto il giudizio immediato non è più possibile instaurare un giudizio abbreviato.
L’introduzione del rito abbreviato invece può essere domandata nel caso in cui il giudizio immediato sia stato disposto dal giudice con decreto su domanda del pubblico ministero. Nel decreto che dispone il giudizio, come stabilito all’articolo 456, secondo comma, del codice di procedura penale, è contenuto l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato.
La richiesta di giudizio abbreviato dev’essere presentata entro i 15 giorni successivi alla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato a pena di decadenza. Il giudice competente a ricevere tale richiesta è il giudice delle indagini preliminari presso il cui ufficio dev’essere depositata la domanda nei termini previsti unitamente alla prova della avvenuta notifica al pubblico ministero.
Il rigetto della domanda comporta la prosecuzione del processo secondo l’iter del giudizio immediato. Il giudice crea il fascicolo di dibattimento e si instaura il giudizio che prosegue secondo gli articoli 465 e seguenti del codice di procedura penale.
Il patteggiamento e il giudizio immediato
La stessa norma che consente all’imputato di poter beneficiare del rito abbreviato una volta disposto il giudizio immediato consente anche di chiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti. L’avviso di tale possibilità e contenuto nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato.
L’articolo 446, primo comma, del codice di procedura penale, stabilisce che la richiesta di patteggiamento dev’essere promossa negli stessi termini previsti per la richiesta di giudizio abbreviato. Entro e non oltre i 15 giorni che decorrono dalla notificazione all’imputato del decreto che dispone il giudizio.
A differenza che nel giudizio abbreviato tuttavia il giudice accoglie la domanda di patteggiamento soltanto quando la parte che non ha proposto la domanda presta il proprio consenso. La norma tuttavia non prevede un termine entro il quale debba essere prestato il consenso. Sarà il giudice pertanto a fissare detto termine.
Come per la richiesta di giudizio abbreviato, il giudice competente a pronunciarsi sulla trasformazione del rito è giudice delle indagini preliminari. Il rigetto della domanda comporta la prosecuzione del processo secondo l’iter del giudizio immediato. Il giudice crea il fascicolo di dibattimento e si instaura il giudizio che prosegue secondo gli articoli 465 e seguenti del codice di procedura penale.
Giudizio immediato e nullità del decreto che dispone il giudizio
La giurisprudenza è incline a ritenere che il decreto che dispone il giudizio immediato, accogliendo la richiesta del pubblico ministero senza che sia avvenuto l’interrogatorio o l’invito a comparire dell’indagato, sia viziato di nullità a regime intermedio. In tal caso infatti si avrebbe una lesione del diritto di difesa dell’indagato. Tale lesione renderebbe viziato il decreto di giudizio immediato ai sensi dell’articolo 178, lettera c), del codice di procedura penale.
Giudizio immediato e giudizio direttissimo
Il giudizio immediato condivide con il giudizio direttissimo l’anticipazione della fase dibattimentale. Ciò, in entrambi i casi, è giustificato dal fatto che l’evidenza delle prove della colpevolezza dell’indagato è tale da sacrificare parte della fase preliminare. Nel giudizio direttissimo l’evidenza delle prove è qualificata a tal punto da consentire la semplificazione della fase preliminare al dibattimento.
Il giudizio immediato ex art. 464, primo comma, c.p.p.
Dal momento che appare superfluo lo svolgimento dell’udienza preliminare nell’ambito di un procedimento per decreto il legislatore ha previsto che in sede di opposizione al decreto penale di condanna il processo prosegua secondo le regole del giudizio immediato. A stabilirlo è l’articolo, primo comma, del codice di procedura penale.
Il giudizio immediato definito “obbligatorio” segue le stesse regole procedurali del procedimento immediato ordinario. Si differenzia da quest’ultimo per l’atto introduttivo del giudizio. Non è una richiesta del pubblico ministero ma un decreto di citazione che il giudice per le indagini preliminari emette d’ufficio.
Tale forma di giudizio immediato è incompatibile con il giudizio abbreviato e il patteggiamento.