Il reato di diffusione del virus Covid-19 – indice:
- Diffusione del coronavirus
- Quando è reato
- Il testo unico delle leggi sanitarie
- Delitto di epidemia colposa
- Le sanzioni
- Come comportarsi
Il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 1265/1934, all’articolo 260 punisce chi non rispetta un ordine impartito legalmente da un’autorità per impedire l’invasione o la diffusione di malattie infettive dell’uomo. La condotta integra reato in quanto punita con le pene previste dal codice penale per le contravvenzioni.
Tala norma viene ripresa da più decreti con i quali il governo ha emanato misure di contenimento del contagio da coronavirus. Ci si riferisce in particolare ai decreti legge 19/2020 del 25 marzo recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e al successivo decreto legge 33/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. I suddetti decreti infatti vietano o attribuiscono alle autorità competenti il potere di vietare lo spostamento dalla propria abitazione dei soggetti sottoposti all’obbligo di quarantena da parte dell’autorità sanitaria a seguito di risultato positivo all’esame per rilevare la presenza del coronavirus.
Ai sensi di tali decreti l’infrazione di tale divieto integra un ipotesi di reato contravvenzionale punito con l’arresto e l’ammenda.
Questa non è l’unica ipotesi tuttavia in cui da quando c’è il Coronavirus è più facile commettere un reato.
La diffusione del virus Covid-19
Il virus Covid-19 può essere diffuso dai seguenti soggetti che non rispettino l’ordine dell’autorità amministrativa di sottoporsi alla quarantena obbligatoria o all’isolamento fiduciario obbligatorio:
- da una persona sana che avuto un contatto stretto con un’altra risultata positiva al test covid-19 la quale ha l’obbligo di mettersi in quarantena per un periodo che potrebbe essere di incubazione del virus. Tale periodo è stabilito in 14 giorni o 10 giorni con test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno;
- da una persona infetta risultata positiva ad un test antigenico o molecolare la quale ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario. L’obbligo di isolamento è pari ad almeno 10 giorni, a partire dal giorno in cui è risultata positiva al tampone, se la persona è asintomatica. Al termine dei 10 giorni per poter interrompere l’isolamento la persona deve risultare negativa ad un test molecolare o antigenico. Se la persona è sintomatica il conteggio dei 10 giorni di isolamento decorre da quando sono comprarsi i primi sintomi. Dopo tre giorni senza sintomi la persona, per poter accedere di nuovo alla comunità, deve risultare negativa ad un tampone molecolare o antigenico.
L’isolamento infine può essere interrotto dopo il ventunesimo giorno se si continua a risultare positivi al Covid-19 ma non si hanno più sintomi da 7 giorni.
Nei casi di Covid-19 contratto con le varianti l’isolamento può essere interrotto solo dopo l’avvenuta negativizzazione al test molecolare.
Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità amministrativa
I casi di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità amministrativa sono ipotesi distinte da quelle che puniscono l’inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione del virus. In tali casi infatti si integra il reato di cui all’articolo 650 del codice penale che punisce le condotte di coloro che non rispettano provvedimenti dell’autorità amministrativa emessi per esigenze di giustizia, ordine pubblico, sicurezza e igiene. È il caso ad esempio di quando vengono violate norme che limitano gli spostamenti tra territori o che impongono un coprifuoco.
La fattispecie è una contravvenzione punita con le pene dell’arresto e dell’ammenda.
Quando la diffusione del virus Covid-19 è reato
Come accennato nell’introduzione i decreti legge adottati dal governo per contrastare la diffusione del contagio impongono il divieto per i soggetti sottoposti alla quarantena obbligatoria o all’isolamento fiduciario di abbandonare la propria abitazione o la propria dimora fintanto che non avviene la completa guarigione.
Il sesto comma dell’articolo uno del decreto legge n. 33 del 2020 contiene tale divieto ed afferma che “E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”.
Lo stesso decreto all’ultimo comma dell’articolo 2 stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”. Quest’ultima norma è il testo unico delle leggi sanitarie che prevede il reato contravvenzionale di diffusione delle malattie infettive.
Anche il decreto legge n. 19 del 2020 contiene una disposizione simile alla suddetta. L’articolo 4, sesto comma, afferma “Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7″.
L’articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto prevede il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus”.
Il reato di diffusione delle malattie infettive
Il Titolo V del testo unico delle leggi sanitarie, denominato “Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali”, al capo primo contiene l’articolo 260 quale norma recante la disciplina del reato di diffusione delle malattie infettive.
La norma è denominata “Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell’uomo” e così recita:
“Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è
punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire duecento a quattromila. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata”.
Il decreto legge 19/2020 ha modificato le pene previste in:
- arresto da tre a sei mesi e
- ammenda da 500 a 5.000 euro.
Se si è sottoposti all’obbligo di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario e non si rispetta tale ordine allontanandosi dal luogo in cui si sta eseguendo tale ordine si rischia di essere denunciati alle autorità e indagati per il reato di cui sopra.
Non è esclusa l’ipotesi in cui si possa incorrere in un reato più grave come epidemia, omicidio e lesioni personali.
Diffusione del virus Covid-19 e art. 452 del codice penale
I decreti legge 19/2020 e 33/2020 non escludono che la condotta di allontanamento dal luogo in cui si sta svolgendo la quarantena obbligatoria o l’isolamento fiduciario possa integrare un reato più grave di quello di cui all’articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie.
È possibile infatti che il reato possa costituire un delitto punito dall’articolo 452 del codice penale. Si tratta del delitto di epidemia colposa previsto in forma dolosa all’articolo 438 del codice penale secondo cui “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo”.
Il delitto di epidemia colposa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La condotta inoltre può integrare altre fattispecie di reato più gravi del reato previsto all’articolo 260 del TULS.
Com’è punita la diffusione del virus Covid-19
È chiaro che la condotta di diffusione del virus Covid-19 costituisce reato.
Nel caso in cui venga contestata la fattispecie di cui all’articolo 260 del testo unico sulle leggi sanitarie la condotta integra una contravvenzione punita con:
- l’arresto da tre mesi a diciotto mesi e
- l’ammenda da 500 euro a 5.000 euro.
Se il fatto costituisce reato di cui all’articolo 438 del codice penale in relazione all’articolo 452, si commette un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Cosa fare qualora venisse contestato il reato
A seguito della denuncia della violazione della quarantena l’ufficiale di polizia giudiziaria redige il verbale di identificazione ed elezione di domicilio con cui:
- si identifica la persona denunciata e si indicano il luogo, l’ora e la data in cui viene redatto il verbale;
- la si informa che iniziano le indagini nei suoi confronti per il reato indicato;
- si invita la persona indagata ad eleggere domicilio e
- la si informa del suo diritto di difendersi e la si invita a nominarsi un difensore.
Qualora pertanto venisse contestato il reato di diffusione del virus Covid-19 è bene nominarsi un avvocato di fiducia per il miglior esito del processo penale.