Errate segnalazioni in SIC – indice:
Le cause che hanno come oggetto le presunte errate segnalazioni in SIC per ritardato pagamento delle rate del mutuo sono sempre piuttosto frequenti. E, al fine di anticipare quale potrebbe essere l’esito delle stesse, è sicuramente utile cercare di riepilogare alcune delle più recenti pronunce in tal senso da parte dell’ABF.
Un esempio ci è offerto con la decisione n. 20907/2021, che ha come protagonista un mutuatario che si è visto avanzare una segnalazione negativa nella banca dati CRIF, ritenendola illegittima. Cerchiamo di capire perché, e come si sia espresso l’Arbitro.
Il fatto
Il cliente di una banca ha avanzato un ricorso all’ABF poiché non soddisfatto della risposta della banca al proprio reclamo.
Il ricorrente è debitore principale di un rapporto di finanziamento e lamenta un’illegittima segnalazione della banca dati CRIF, domandandone la cancellazione.
Il ricorrente evidenzia infatti di essere titolare di un mutuo fondiario acceso presso la banca convenuta e di aver appreso, a novembre 2020, in occasione dell’acquisto di un’autovettura, della intervenuta segnalazione presso i SIC a causa del ritardo nel pagamento di alcune delle rate del mutuo.
In particolare, a seguito degli approfondimenti svolti dallo stesso ricorrente, si apprendeva che la segnalazione sarebbe stata effettuata da settembre 2019, senza avere avuto il preavviso di segnalazione.
A gennaio 2021 veniva così inviato un reclamo formale alla banca, riscontrato negativamente il mese successivo. La banca evidenziava infatti di aver inviato la lettera di preavviso di segnalazione a settembre 2019, con una circostanza ancora negata dal ricorrente.
Il ricorrente segnala infatti come la lettera di preavviso di cui si parla faccia riferimento solo al ritardo nel pagamento della prima rata del mutuo, e non a due rate consecutive come previsto dalla normativa vigente.
Dunque, il ricorrente ritiene illegittima la segnalazione, poiché l’istituto bancario non avrebbe inviato 15 giorni prima della segnalazione una comunicazione che avvisasse il proprio cliente del ritardo, preavvisandolo dell’imminente segnalazione. Di qui, la richiesta della cancellazione della segnalazione negativa in SIC e il risarcimento del danno economico e morale che il ricorrente quantifica in 10.000 euro.
La posizione della banca sulla segnalazione in Sic
La banca, dal canto suo, conferma la regolarità del proprio operato. Evidenzia poi come dal piano di ammortamento possa ricavarsi il non esatto adempimento di alcune rate di mutuo. Allega alla documentazione il preavviso di registrazione del ritardo dei pagamenti e la relativa tracciatura di consegna, oltre alla comunicazione con cui si ammoniva il ricorrente sulla necessità di saldare le rate del mutuo non versate e il relativo avviso di ricevimento, e la comunicazione di segnalazione negativa ad una banca dati e il relativo avviso di ricevimento.
In sintesi, la disputa verte sul fatto che, a detta del ricorrente:
- la banca non avrebbe rispettato il termine dei 60 giorni previsto dalla normativa prima di procedere alla segnalazione in CRIF. La segnalazione sarebbe infatti intervenuta dopo un solo ritardo nel pagamento della rata;
- lo stesso non avrebbe ricevuto la segnalazione in banca dati;
- il report prodotto dalla banca sull’intervenuta consegna del preavviso non sarebbe idoneo a soddisfare l’onere della prova gravante sulla banca sulla corretta notifica del medesimo;
- le comunicazioni inviate dalla banca nel marzo/aprile 2020 contenenti il preavviso di segnalazione fossero in realtà successiva alla segnalazione, già prodotta dall’istituto di credito;
- dalla cartolina di ricevimento sarebbe possibile ricavare che le comunicazioni sarebbero state firmate dallo stesso postino;
- i ritardi nel pagamento delle rate sarebbero da imputare alla stessa banca a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati nel funzionamento della password per accedere al servizio bancario, oltre alla situazione di incertezza socio-economica determinata dalla pandemia e dalla non corretta informazione in merito alla sospensione del pagamento dei mutui a partire dal lockdown.
Le controrepliche sulla segnalazione in Sic
Con le sue controrepliche, la banca evidenzia come dalla segnalazione in CRIF risulti invece rispettato il periodo di franchigia di 60 giorni necessario prima di procedere alla segnalazione. Sostiene inoltre che alla prima lettera di preavviso del 16 settembre 2019 non sarebbero state più inviate altre comunicazioni, visto e considerato che tutte le insolvenze sono state consecutive.
Conclude evidenziando l’idoneità dell’invio tramite vettore, con servizio di tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna.
Dinanzi a questo scenario, l’ABF sceglie di non accompagnare il ricorso per una serie di ragioni che andremo ora a sintetizzare.
La correttezza della segnalazione in SIC
In primo luogo, l’ABF sottolinea come l’esistenza della segnalazione in esame sia pacifica. Dalle evidenze prodotte, si tratta di una segnalazione di tipo negativo, di ritardo relativo a 3 o più rate. Si contesta invece l’illegittima iscrizione ab origine. E, dunque, si richiede la cancellazione.
La parte ricorrente non deposita però la visura, e la banca – in sede di controrepliche – ne produce un estratto. Nella visura non sarebbe presente una legenda esplicativa e, dall’esame, sembrerebbe evidente come il primo ritardo si censisce nel novembre 2019 e non nel settembre 2019, come affermato dalla parte ricorrente.
Ancora, le segnalazioni riportate nella visura sarebbero coerenti con i ritardi nel pagamento delle rate di ammortamento, come ricavabili dal piano di ammortamento allegato dall’intermediario. Dallo stesso è ricavabile come il versamento delle rate sia tornato ad essere regolare a partire da dicembre 2020, dopo esser state saldate a novembre 2020 tutte le rate arretrate.
La ricezione del preavviso di segnalazione in SIC
Passando poi alla lamentela del ricorrente legata alla mancata ricezione del preavviso di segnalazione, sul punto l’ABF rammenta come la natura del ricorrente è quella di persona fisica.
Sull’obbligo di preavviso in caso di persone fisiche, a prescindere dalla qualifica di non consumatore, il Collegio di Coordinamento – con decisione n. 9311/2016, ha statuito che:
il preavviso è requisito di legittimità della segnalazione ogniqualvolta il debitore sia una persona fisica, anche se abbia agito non come consumatore ma in qualità di professionista o imprenditore individuale. Infatti, il disposto dell’art. 125 TUB (che disciplina il dovere di preavviso per i consumatori) va raccordato con la disciplina di cui al Codice di condotta, che fa più ampiamente riferimento alle persone fisiche.
Il preavviso – prosegue l’Arbitro – è richiesto per la prima segnalazione pregiudizievole e, di norma, nel ritardo nel pagamento. Non è pertanto requisito di legittimità nelle ipotesi di segnalazioni pregiudizievoli che rappresentano una successiva evoluzione dell’iniziale inadempimento.
La prova della ricezione del preavviso
Sulla prova dell’effettiva ricezione del preavviso, il Garante per la Privacy ha precisato che “al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei “Sic”, i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso” e che pertanto “in alternativa all’invio delle comunicazioni a mezzo posta di uso tradizionale (quali la raccomandata con ricevuta di ritorno e il telegramma, strumenti espressamente previsti dall’art. 9-bis della legge 12 dicembre 1990, n. 386 per il preavviso di iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria-CAI in caso di emissione di assegni in mancanza di provvista) gli operatori si potranno avvalere dei mezzi considerati legalmente equivalenti, come la posta elettronica certificata”.
Quindi, il Garante evidenzia che “ovviamente saranno anche considerati correttamente ricevuti i preavvisi che risulteranno noti all’interessato in virtù di successivi comportamenti significativi di quest’ultimo”.
L’opinione della giurisprudenza
La giurisprudenza dei Collegi ABF ritiene oramai consolidato come sia provata la ricezione del preavviso di segnalazione quando l’inoltro del preavviso è avvenuto:
- a mezzo raccomandata a/r
- con modalità diverse dalla spedizione a mezzo raccomandata (ad esempio on line), purché preventivamente concordate tra le parti
- tramite un sistema di recapito della corrispondenza a data e ora certa.
Nel caso, per assolvere all’onere in esame, la banca ha utilizzato il sistema di spedizione di Nexive. Agli atti risulta la presa in carico della missiva in data compatibile con quella della lettera di preavviso di segnalazione nei SIC. Risulta recapitata all’indirizzo corrispondente a quello indicato dal ricorrente nel modulo di ricorso.
La decisione precedente
Trattandosi di una decisione diversa dalla posta raccomandata, l’ABF segnala la recente decisione n. 19435/2020, secondo cui “il Collegio rileva al riguardo l’orientamento diffuso dell’Arbitro in ordine all’idoneità dei mezzi di spedizione che utilizzano sistemi di tracciatura mediante localizzazione satellitare GPS. Segnala, tuttavia, che nei casi in cui non sia possibile riscontrare che le attestazioni del vettore siano effettivamente riferite alla missiva contenente il preavviso (ad esempio perché quest’ultima non riporta indicazione del barcode), la posizione prevalente dei Collegi è nel senso di ritenere integrata la prova della ricezione del preavviso nel caso in cui sia verificabile la coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle attestazioni dello spedizioniere e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso.
Allineandosi a tale orientamento, osserva che, nel caso di specie, la missiva non reca il barcode presente nella ricevuta dello spedizioniere. Ma, nondimeno, la data indicata nel campo “nome file” della documentazione rilasciata dal vettore risulta esattamente coincidente con quella della nota recante il preavviso. Nel predetto campo è altresì presente il numero del contratto di finanziamento (***551), corrispondente a quello indicato nell’oggetto delle missive in parola. Pertanto, in linea con quanto osservato in un caso analogo dal Collegio di Napoli (cfr. decisione n. 3694/20), reputa assolto l’onere probatorio gravante sull’intermediario, sul rilievo che la data riportata sulla ricevuta (campo “nome file”) è esattamente corrispondente a quello della nota a cui è associata, così come il numero del contratto. Ne segue il rigetto del ricorso”.
La lettera del 16 settembre 2019 riporta un codice analogo a quella del 25 febbraio 2020 che, tuttavia, è inviata mediante raccomandata e non con Nexive.
La banca allega dunque la lettera del 25 febbraio 2020 che contiene un ulteriore preavviso di segnalazione.
Il ritardo nel pagamento delle rate
Il cliente, però, contesta la ricezione dell’ulteriore missiva. Evidenzia che nella ricevuta di ricevimento si rileva che la firma del ricevente coinciderebbe con quella del postino. Ancora, il cliente lamenta anche la carenza del presupposto sostanziale per l’iscrizione del nominativo. In particolare, evidenzia come la segnalazione sarebbe illegittima. Riguarda infatti il mancato pagamento di una sola rata e non di due come invece viene richiesto dalla normativa.
L’ABF ricorda come il Collegio abbia già chiarito che l’art. 4 co. 6 lett. b) del Codice Deontologico non prevede che non possano essere effettuate segnalazioni per un solo ritardo. Limitandosi invece a stabilire il termine prima del quale non possano essere rese accessibili ai partecipanti le segnalazioni relative al primo ritardo. In ogni caso, anche laddove sia visibile una simile segnalazione, nessuna condotta illegittima sarebbe imputabile all’intermediario segnalante.
In tal proposito, l’ABF evidenzia come a fronte del preavviso inviato a settembre 2019 la segnalazione partiva dal novembre 2019.
Le cause dei ritardi nel pagamento delle rate
Il cliente afferma inoltre che i ritardi nel pagamento delle rate sarebbero da imputare:
- alla stessa banca a causa di problemi tecnici riscontrati nel funzionamento delle password utili per accedere al servizio bancario. A supporto di ciò, il cliente non allega però alcuna evidenza. Nulla osserva la banca al riguardo
- alla situazione di incertezza socio-economica determinata dalla pandemia e dalle informazioni non corrette ricevute dal cliente in merito alla sospensione delle rate dei mutui durante il periodo di lockdown. In tal proposito, l’Arbitro evidenzia come non sembrano essere state avanzate richieste di sospensione nel pagamento delle rate del mutuo da cui scaturisce la segnalazione.
Alla luce di ciò, viene avanzata richiesta di risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in 10.000 euro.
Il principio
A supporto della domanda di risarcimento del danno, il cliente dichiara di non aver potuto acquistare una nuova auto a causa della segnalazione in CRIF. Non allega però alcuna evidenza a supporto di tale circostanza. Non vengono inoltre fornite evidenze nemmeno in relazione al pregiudizio che avrebbe patito, in rapporto al danno non patrimoniale.
In particolare, sul risarcimento del danno non patrimoniale in caso di illegittimità di una segnalazione per ragioni formali, l’ABF richiama la decisione n. 1642/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui
Per quanto riguarda […] le segnalazioni in CR e SIC, è nozione di comune esperienza che esse determinino in tutti coloro che possono visionarle il convincimento che il soggetto segnalato non sia un buon pagatore. Resta, dunque, accertato che l’illegittimità sostanziale della segnalazione cagioni un danno – conseguenza che, se provato, deve essere risarcito.
Viceversa, allorché la segnalazione risulti illecita per ragioni procedurali (mancata prova del preavviso), la non configurabilità del danno in re ipsa esclude la tutela risarcitoria ove l’inadempimento sussista e il mutuatario si sia già rivelato un non buon pagatore.