Segnalazione in CRIF di mutuo sospeso con Decreto Cura Italia – una guida rapida
Nonostante la richiesta di sospensione delle rate del mutuo in base a quanto previsto dal Decreto Cura Italia, un cliente bancario ha visto iscrivere il proprio nome in CRIF come cattivo pagatore. Ma per quale motivo? E perché l’intermediario sostiene di aver agito correttamente?
Esaminiamo brevemente la decisione n. 1019 del 13 gennaio 2022 da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Torino.
Il caso
Iniziamo osservando quanto sostiene il ricorrente, che rappresenta al Collegio di aver:
- domandato all’intermediario il 20 marzo 2020 la sospensione delle rate di mutuo sulla prima casa
- presentato a settembre 2020 una domanda di mutuo ad altro intermediario ricevendo però una risposta negativa in quanto il proprio nominativo era stato segnalato in CRIF come cattivo pagatore
- richiesto una visura relativa al proprio nominativo a CRIF
- rilevato come sussistevano segnalazioni a proprio carico per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, successivi alla propria richiesta di sospensione.
Per il ricorrente, tali segnalazioni sarebbero illegittime perché:
- l’intermediario non avrebbe rispettato quanto previsto dal Decreto Cura Italia e dagli accordi siglati dall’ABI
- non era stato rispettato l’obbligo di preavviso di segnalazione.
Considerato che il comportamento della banca era lesivo della reputazione del cliente e non ha permesso allo stesso di ottenere un prestito come persona fisica e come amministratore della società, il ricorrente domanda un risarcimento danni di 5.000 euro.
La posizione della banca
Dinanzi a queste lamentele, la banca resiste fornendo delle controdeduzioni all’ABF.
In particolar modo, l’intermediario chiarisce come:
- il cliente ha presentato una richiesta di risarcimento del danno determinata da supposte segnalazioni negative presenti in CRIF su rate non pagate di mutuo casa
- abbia già comunicato al cliente nel riscontro al reclamo di non avere ravvisato in tal frangente segnalazioni ascrivibili al ricorrente in CRIF
- l’interrogazione delle banche dati CRIF e Experian non abbiano evidenziato segnalazioni pregresse
- già ad aprile 2020 era stato comunicato al cliente il ritardato pagamento della quota di marzo 2020
- la comunicazione di mancato pagamento era stata inoltrata anche per la rata di aprile e di maggio
- le comunicazioni sono state validamente consegnate all’indirizzo di corrispondenza del cliente, come registrate nelle banche dati
- le comunicazioni inoltrate al ricorrente a causa dei ritardati pagamenti di carattere informativo, rivestono una funzione di monito a regolarizzare la posizione debitoria. Consentono di preavvisare il cliente che la reiterazione comporta la segnalazione delle insolvenze nelle banche dati private
- il verificarsi di ritardati pagamenti in concomitanza con la crisi sanitaria a causa del Covid abbia consentito l’estensione della moratoria di sospensione mutuo con l’introduzione del Decreto Cura Italia
- il cliente, proprio a causa della sua situazione di difficoltà momentanea ad onorare le rate del mutuo è stato contattato dalla banca il 15 aprile 2020 e l’esito della telefonata si è rilevata soddisfacente per entrambe le parti
- il ricorrente è stato notiziato altre tre volte sulla possibilità di aderire a quanto previsto dal Decreto Cura Italia per la sospensione delle rate del mutuo
- l’approvazione della richiesta di moratoria si è realizzata in probabile concomitanza con la presentazione della domanda di finanziamento presso altro intermediario.
Un risarcimento non dovuto?
La banca sostiene quindi che la posizione del cliente nelle banche dati sia ad oggi sanata. E che sarebbe pretenzioso da parte del cliente stesso avanzare una richiesta di risarcimento dei danni. Si considera infatti che il cliente era a conoscenza che la sua domanda di sospensione del mutuo con accorpamento delle quote insolute era in fase di approvazione al momento della sua richiesta di accesso al credito avanzata presso altro Istituto.
Con riferimento poi alla domanda di risarcimento del danno, il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza del danno. In quanto, l’esercizio del potere conferito al giudice ex artt. 1266 e 2056 c.c. presuppone che, contrariamente a quanto avviene nel caso in esame, sia provata l’esistenza di danni risarcibili.
Nelle sue repliche il ricorrente ha precisato per di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione di preavviso di segnalazione da parte dell’intermediario. Il quale non ha provato l’invio e la ricezione di tali comunicazioni.
Precisa inoltre come il documento ufficiale CRIF del 23 gennaio 2021 evidenzi chiaramente la sussistenza di segnalazioni a proprio carico sui mesi post Decreto Cura Italia. E di aver richiesto la sospensione delle rate il 20 marzo 2020. La mail di approvazione della sospensione è pervenuta solo in data 8 luglio 2020, quattro mesi dopo. Dunque, in ritardo rispetto a quanto dichiarato sul sito dell’intermediario e come previsto da Consap.
Tali segnalazioni, conclude ancora il ricorrente, non gli hanno consentito di accedere a finanziamenti personali e di impresa. Hanno inoltre determinato danni reputazionali e operativi relativi ai rapporti con gli istituti di credito.
Le controrepliche della banca
Nelle sue controrepliche, l’intermediario precisa che i mancati pagamenti delle quote di mutuo si riferiscono alle quote successivamente accodate in seguito all’accettazione da parte della banca della richiesta di sospensione avanzata dal cliente.
Altresì, come già riferito in sede di riscontro al reclamo, la banca ha già provveduto a cancellare le segnalazioni pregresse la richiesta di sospensione del mutuo. Non è dunque accoglibile la domanda di risarcimento dei danni dal momento che il ricorrente non ha dimostrato né l’esistenza né la consistenza del presunto danno patito.
L’illegittimità della segnalazione CRIF
Si giunge così alle valutazioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, che rammenta come il ricorso verta sull’illegittimità della segnalazione CRIF ed Experian.
La parte ricorrente, debitore principale di un rapporto di mutuo ipotecario concluso con la convenuta, lamenta infatti l’illegittimità delle segnalazioni nella banca dati CRIF ed Experian, ravvisando l’illegittimità dell’iscrizione ab origine. La parte ricorrente, rammentiamo, domanda anche il risarcimento del danno.
Il primo elemento certo è che la segnalazione in esame è esistente. Si tratta di una segnalazione di tipo negativo, per ritardo nel pagamento di 3 rate (o mensilità). Ad attestarlo è la visura CRIF del 23 gennaio 2021, in cui risultano n. 3 rate insolute nel mese di maggio 2020. Di queste segnalazioni la parte ricorrente ne contesta l’illegittima iscrizione ab origine domandandone la cancellazione.
Tuttavia, l’intermediario, sia in sede di riscontro al reclamo che nel ricorso di cui ora in commento, ha riferito che l’interrogazione delle banche dati CRIF ed Experian disposte per riscontrare il ricorrente in fase di reclamo non avrebbe evidenziato alcuna segnalazione pregressa.
Ciò detto, l’ABF rammenta anche che occorre procedere con l’esame della questione relativa alla legittimità della segnalazione con riguardo ai presupposti formali e sostanziali della segnalazione in CR.
I presupposti
In tale ambito, orientamento consolidato della giurisprudenza ABF ha più volte chiarito che la legittimità della segnalazione in CR dipende da:
- presupposto formale: assolvimento dell’obbligo di informativa al cliente da parte dell’intermediario segnalante
- presupposto sostanziale: sussistenza di una situazione finanziaria del soggetto segnalato indicativa di un’incapacità stabile e consolidata di fare fronte alla propria esposizione debitoria.
Sul punto di presupposto formale il ricorrente lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione. Il Collegio evidenzia che – come noto – la disciplina è diversificata in punto di ambito soggettivo, a seconda che il cliente sia una persona giuridica o persona fisica. Nel primo caso vi è un’assenza di un obbligo di preavviso.
Questa discriminazione di trattamento tra persone fisiche e giuridiche si giustifica in considerazione dell’interesse professionale e degli strumenti di conoscenza di cui specialmente le persone giuridiche (e non le persone fisiche) dispongono per controllare le loro posizioni debitorie e per fronteggiare i rischi di segnalazione nelle banche dati.
Di contro, nelle ipotesi di clienti persone fisiche vi è obbligo di preavviso, a prescindere dalla qualifica di non consumatore. Il preavviso diviene quindi requisito di legittimità della segnalazione ogni volta che il debitore è una persona fisica, anche se magari ha agito come non consumatore, poiché ha operato in qualità di libero professionista o di imprenditore individuale.
Nel caso in esame bisogna dunque evidenziare la natura della parte ricorrente, persona fisica. E osservare che il preavviso di segnalazione è agli atti. Tuttavia l’intermediario non ha allegato prova dell’avvenuta consegna, anche se ha prodotto ben 3 distinte comunicazioni di preavviso di segnalazione.
L’intermediario ha riferito invece di aver inviato tali comunicazioni all’indirizzo del cliente corrispondente a quello indicato nell’anagrafica a propria disposizione.
La prova della ricezione del preavviso
Si richiama dunque l’all.1 del nuovo Codice di Deontologia, che richiede espressamente la prova della ricezione del preavviso inviato tramite modalità diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno.
Quanto sopra premesso, il Collegio ha ritenuto che nelle condizioni di assenza di una prova idonea, il preavviso di segnalazione risulta formalmente non correttamente adempiuto.
Ora, passiamo al presupposto sostanziale della segnalazione. Il Collegio ricorda che alla luce delle visure allegate dalle parti, la segnalazione è da ricondurre al mancato pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020.
Il cliente in data 20 marzo 2020 ha presentato ai sensi del Decreto “Cura Italia” una istanza di sospensione delle rate del mutuo prima casa. L’accoglimento dell’istanza è stato comunicato dall’intermediario con e-mail dell’8 luglio 2020.
La parte resistente, nelle sue controdeduzioni, ha riferito che “a causa della sua situazione di difficoltà momentanea ad onorare le rate del mutuo, è stato contattato dal nostro servizio clienti in data 15 aprile 2020, l’esito della telefonata di carattere informativo si è rivelata soddisfattiva per entrambe le parti”.
Il comportamento dell’interemediario
Da ciò risulterebbe pacifico come il cliente sia segnalato per il mancato pagamento di 3 rate, relative proprio ai mesi di marzo, aprile e maggio. Ovvero, a quei mesi che corrispondono alla fase acuta del periodo Covid. E ciò nonostante la presenza di una richiesta di sospensione delle rate del mutuo datata 20 marzo 2020. E nonostante, si ricorda, vi fosse stata una trattativa “soddisfattiva per entrambe le parti” circa la sospensione delle rate. Circostanza riconosciuta dallo stesso intermediario. E che, peraltro, è collocata nel mese di aprile, anche se poi la sospensione è accordata a luglio dello stesso anno in conformità al Decreto “Cura Italia” di marzo 2020.
A questo punto, per le ragioni esposte, il Collegio ricorda come la segnalazione per mancato pagamento per i mesi di marzo, aprile e maggio debba rilevarsi alla stregua di un comportamento dell’intermediario non corretto e sicuramente lesivo del canone di buona fede.
In proposito, la parte ricorrente ha avanzato una domanda di risarcimento del danno per i pregiudizi subiti dalla illegittima segnalazione. Danni consistenti, da un lato dall’impossibilità di ottenere un altro finanziamento, in proprio e come amministratore della Società. Dall’altro lato, nella lesione della propria reputazione di buon pagatore.
A sostegno di questa richiesta, e in relazione all’impossibilità di ottenere altri finanziamenti, l’istante ha allegato una comunicazione di diniego ad una domanda di finanziamento da parte di altro intermediario. Dovuta – si legge – proprio alle segnalazioni presenti nelle banche dati.
Alla luce di tale allegazione, il danno da mancata erogazione di finanziamento da parte di terzi subito dall’istante si intende dimostrato e imputabile al comportamento non corretto tenuto dall’intermediario resistente. Il quale è quindi tenuto a corrispondere alla parte ricorrente la somma ritenuta equa di 500 euro.