Responsabilità genitoriale – guida rapida
- Obblighi di assistenza e responsabilità genitoriale
- La condotta dell’imputato
- L’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza a più soggetti
La recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 29926 del 27/07/2022) è intervenuta sul tema della responsabilità genitoriale. Ha infatti annullato, su ricorso della Procura della Repubblica, l’assoluzione di un padre che si era occupato dei figli minorenni solo in modo sporadico, frequentando gli stessi occasionalmente e raramente.
L’uomo dovrà dunque essere riprocessato, rischiando la condanna per il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p.
Vediamo insieme come è maturata questa decisione, cominciando dal riepilogo dei fatti.
Gli obblighi di assistenza e la responsabilità genitoriale
Il Tribunale di Mantova aveva condannato un uomo alle pena – sospesa con la condizionale – di due mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 570 c.p.. All’uomo si imputa infatti di essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità di genitori. La sua condotta sarebbe stata contraria all’ordine e alla morale familiare. Avrebbe inoltre fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e alla moglie.
Il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia ha tuttavia proposto ricorso in Cassazione, per due motivi.
Il primo motivo
Con il primo motivo, il Procuratore deduce la violazione di legge ex art. 570 c.p. comma 1. Il Tribunale avrebbe infatti omesso di applicare l’aumento di pena a titolo di continuazione in relazione al reato, pur avendo riconosciuto che l’imputato avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza, si sarebbe disinteressato dei figli e li avrebbe frequentati in maniera molto sporadica. Si configurerebbe così un’ipotesi di reato autonoma rispetto a quella di cui al comma 2, senza relazione di progressione criminosa tra esse, da potersi ritenere l’assorbimento dell’una violazione nell’altra.
Il secondo motivo
Con il secondo motivo, il Procuratore deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 570 c.p. comma 2, n. 2. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di applicare alimenti di pena ex art. 81 cpv. c.p., in ragione della pluralità di persone offese, nonostante sussista una duplicità di reati, in relazione di concorso formale ovvero avvinti dal vincolo della continuazione.
Infine, il Procuratore rammenta come la pena sia stata determinata nella sola reclusione. Di contro, per la violazione di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, è prevista la pena congiunta.
La condotta dell’imputato
Esaminati i motivi e la controdifesa dei legali dell’imputato, la corte ricorda che la condanna si sia incentrata non solo sul mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento e sui suoi presupposti di rilevanza penale, quanto anche sulla sottrazione agli obblighi di assistenza.
Si osserva dunque che l’art. 570 c.p. è norma a più fattispecie, del tutto distinte, poiché riferibili a fatti eterogenei nel loro sostrato fattuale ed altresì nella considerazione sociale. La prima, ex comma 1, inerisce alla violazione dei doveri di assistenza morale, proiezione tipica dei doveri di cura che innervano la genitorialità e preordinati allo sviluppo armonico della personalità del minore. La seconda, ex comma 2, è posta a presidio dei bisogni più strettamente materiali della persona e si sostanzia nella mancata somministrazione delle provvidenze economiche necessarie al loro soddisfacimento.
Pertanto, per i giudici della Suprema Corte non vi sarebbe alcune relazione di implicazione tra i due reati. Non sarebbe dunque possibile dirsi che la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza presupponga necessariamente la violazione dei doveri di assistenza morale. E di contro, che non ricorrono necessariamente i presupposti della progressione criminosa, non potendosi affermare che l’una condotta costituisca sempre la naturale evoluzione dell’altra.
Insomma, i due reati possono dunque concorrere se ricorrono, come nel caso in esame, gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi di entrambi.
Quindi, per la Suprema Corte la sentenza è viziata nella parte in cui non è stato applicato sulla pena-base un incremento di pena a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. c.p.. 3.
L’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza a più soggetti
Anche il secondo motivo è fondato agli occhi della Corte. Il Collegio conferisce pertanto prosecuzione all’orientamento della stessa Corte, secondo cui l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti, anche se conviventi nello stesso nucleo familiare, non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.
Per le Sezioni Unite, infatti, non solamente gli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza sono soggetti che ricevono diretta tutela dalla norma incriminatrice e sono portatori di posizioni differenziate – si legge nella pronuncia – ma anche perché in relazione ai diversi aventi diritto sono possibili adempimenti soggettivamente frazionati e, dunque, differenti eventi.