Prescrizione dei buoni fruttiferi – guida rapida
Con decisione n. 73/2023 l’Arbitro Bancario Finanziario è recentemente intervenuto sul tema della prescrizione dei buoni fruttiferi, contribuendo a fare luce su un tema spesso dibattuto in giurisprudenza.
Cerchiamo di riassumere brevemente quali sono i fatti e quali le decisioni del’ABF.
I fatti
La ricorrente è cointestataria con la nonna deceduta di un buono fruttifero sottoscritto in data 13 febbraio 2002. Il rimborso è stato negato dall’intermediario per avvenuto decorso del termine di prescrizione.
Senza avanzare alcuna pretesa risarcitoria, la ricorrente lamenta:
- la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario (non avendo ricevuto alcun Foglio informativo con indicazioni in merito alla durata e all’esatto termine di prescrizione)
- la circostanza che mai durante la decorrenza del rapporto né a lei, né alla cointestataria, sono state recapitate comunicazioni circa l’imminente maturazione della presunta prescrizione.
L’interlocuzione intercorsa con l’intermediario lascia insoddisfatta la ricorrente che, dunque, sottopone la questione all’ABF, al quale domanda di accertare il proprio diritto al rimborso del buono per l’importo di 2.500 euro oltre interessi maturati e in subordine il rimborso del capitale.
La ricorrente domanda inoltre la rifusione delle spese legali, quantificate in 400 euro.
L’intermediario, dal canto suo, si oppone alle pretese della ricorrente eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso all’ABF:
- per incompetenza ratione temporis. La controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all’atto della sottoscrizione del buono, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale
- per incompetenza ratione materiae. I buoni sono prodotti finanziari collocati secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB (ai sensi dell’art. 23, comma 4 del TUF).
La contestazione nel merito
Nel merito, l’intermediario sottolinea come il buono fosse di serie AA3 e che all’epoca dell’emissione non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza, in quanto le emissioni dei buoni erano effettuate per “serie” con D.M. resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ove erano indicate le caratteristiche dei buoni nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le modalità e la tempistica utile per la riscossione.
Infine, l’intermediario evidenzia come il rimborso sia stato richiesto solo successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale. Pertanto, la liquidazione è stata negata nel pieno rispetto della legge.
Ancora, in relazione alla mancata consegna del Foglio informativo, l’intermediario richiama la Decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento ABF, che aveva enunciato il seguente principio di diritto:
La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione.
In relazione a ogni eventuale richiesta del risarcimento del danno, cita la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022 per cui
Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si applica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza il momento in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.
L’eccezione di incompetenza dell’ABF
Il Collegio esordisce nelle sue valutazioni che in relazione all’eccezione di incompetenza dell’ABF, sia rilevabile come, con orientamento costante, l’ABF ha da tempo affermato la propria competenza, sia ratione temporis sia ratione materiae sulle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi pervenendo al rigetto delle predette eccezioni.
Il Collegio condivide ancora come oggetto del ricorso sia un buono emesso il 13 febbraio 2002 appartenente alla serie a termine AA3, con scadenza nell’ultimo giorno dell’anno solare in applicazione del principio di diritto stabilito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/2019 su analoga formulazione della previsione normativa.
Dunque, il buono fruttifero oggetto di ricorso è scaduto il 31 dicembre 2009. Ne consegue che il termine di prescrizione si è compiuto il 31 dicembre 2019, e dunque anteriormente alla richiesta di rimborso di cui al reclamo presentato, secondo quanto affermato dalla ricorrente, il 25 maggio 2022 in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Passando poi alla competenza temporale dell’ABF in relazione alla domanda risarcitoria, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 4656/2022 aveva affermato il seguente principio di diritto:
Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.
Per questi motivi il Collegio non accoglie il ricorso.
La decisione n. 74/2023 sulla prescrizione dei buoni fruttiferi
A completamento di quanto sopra esposto, rileviamo come l’ABF sia intervenuto nello stesso frangente con la decisione n. 74/2023, su temi peraltro molto simili a quelli commentati nella decisione di cui sopra.
In particolare, anche in quell’occasione il ricorrente era cointestatario con altro soggetto di un buon fruttifero che aveva sottoscritto l’8 gennaio 2022, il cui rimborso era stato però negato dall’intermediario per avvenuto decorso del termine di prescrizione.
Dunque, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della normativa speciale di cui all’art. 34 comma 3 del D.L. 19/05/2020, per la quale i buoni fruttiferi cartacei il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza da Covid erano esigibili entro due mesi successivi al termine del predetto “stato di emergenza”.
Ora, essendo il periodo emergenziale stato prorogato fino al 31 marzo 2022, ne deriva che il buono fruttifero postale avrebbe dovuto essere considerato come pienamente esigibile al momento della richiesta.
Insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario a seguito del reclamo, il ricorrente ha poi sottoposto la questione all’ABF, al quale domanda di accertare il proprio diritto al rimborso del buono comprensivo degli interessi maturati.
Le repliche
Costituitosi, l’intermediario si oppone prevedibilmente alle pretese della ricorrente, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso all’ABF:
- per incompetenza ratione temporis, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all’atto della sottoscrizione del buono, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale
- per incompetenza ratione materiae, in quanto i buoni sono prodotti finanziari collocati secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, dunque, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB (ai sensi dell’art. 23, comma 4 del TUF).
Passando poi al merito, l’intermediario si è opposto alle pretese della parte ricorrente eccependo che, all’epoca dell’emissione, per il buono fruttifero oggetto di ricorso (serie CC) non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza, in quanto le emissioni dei buoni erano effettuate per “serie” con D.M. resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ove erano indicate le caratteristiche dei buoni nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le modalità e la tempistica utile per la riscossione.
Ora, per l’intermediario il buono fruttifero in esame, sottoscritto l’8 gennaio 2000, stante la durata massima di 10 anni, è scaduto l’08 gennaio 2010 e la decorrenza del termine prescrittivo decennale è l’8 gennaio 2020, antecedentemente alla richiesta di rimborso. Pertanto, prosegue ancora l’intermediario, il buono fruttifero non sarebbe rientrante nella proroga concessa dalla normativa emergenziale Covid-19.
Manca consegna del Foglio informativo per prescrizione dei buoni fruttiferi
Ulteriormente, in ordine alla mancata consegna del Foglio informativo, lamentata dal ricorrente, l’intermediario ha richiamato la Decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento, che –come abbiamo già rammentato qualche riga fa – ha enunciato il principio di diritto secondo cui la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedirebbe comunque all’intermediario di eccepire, se ne viene richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione.
A proposito di richiami che abbiamo già avuto modo di affrontare nelle scorse righe, in relazione a ogni eventuale richiesta del risarcimento del danno, per il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4656/2022, quando l’oggetto della domanda è la richiesta di un risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, che è posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, allora la causa petendi del ricorso si applica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti.
Ora, da quanto sopra ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza il luogo in cui la violazione della regola di condotta è posta in essere. In sede di repliche la parte ricorrente ribadisce poi, ampliandone le motivazioni, le istanze formulate nel ricorso introduttivo ma, in aggiunta, precisa che “l’eccezione di prescrizione può essere paralizzata, da parte del risparmiatore, con l’exceptio doli, quando, l’inadempimento di Poste incide anche sulla responsabilità extracontrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento da parte del sottoscrittore del buono, secondo le regole generali”.
Prescrizione dei buoni fruttiferi: il diritto
In relazione alla eccezione di incompetenza dell’ABF, il Collegio ha rilevato come, con orientamento costante, l’ABF ha da tempo affermato la propria competenza, sia ratione temporis sia ratione materiae sulle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi pervenendo al rigetto delle predette eccezioni.
Nel merito, il Collegio rileva come oggetto del ricorso sia un buon fruttifero appartenente alla serie a termine CC con scadenza nell’ultimo giorno dell’anno solare di scadenza in applicazione del principio di diritto stabilito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/2019. Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, il principio può essere esteso ai buoni fruttiferi postali di alcune specifiche serie (AD-AE-CC) e dunque al 31 dicembre del 10° anno solare dopo la data di sottoscrizione: la prescrizione si è quindi compiuta il 31.12.2020.
Sul termine ultimo di esigibilità previsto dalle norme emanate in periodo emergenziale, i Collegi ABF hanno poi chiarito che esso è il 30 settembre 2021 e non decorre dalla data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022). Nel caso di specie, pertanto, il buono fruttifero fu esigibile fino al 30 settembre 2021 mentre la liquidazione è richiesta per la prima volta con reclamo del 17 marzo 2022.
Quindi, il ricorrente contesta la violazione degli obblighi informativi in capo all’intermediario. Quest’ultimo non ha dato prova di aver consegnato il Foglio informativo e che sui titoli oggetto di contestazione non è presente alcuna indicazione in merito alla scadenza, avanzando espressa domanda risarcitoria. Sull’incidenza della mancata consegna del foglio informativo ai fini dell’opponibilità della prescrizione ed in ordine ad eventuali profili risarcitori si richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione 17814/19).
Infine, conclude la pronuncia, sulla competenza temporale dell’ABF in merito alla domanda risarcitoria, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 4656/2022) ha affermato il principio di diritto sopra già rammentato:
Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.