Il diritto amministrativo – indice:
- La pubblica amministrazione
- Attività e funzione amministrativa
- Principi e linee guida
- L’interesse legittimo
- La tutela
- L’avvocato amministrativista
Il diritto amministrativo è quella branca del diritto pubblico che si occupa della disciplina delle amministrazioni e dei rapporti fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini. Per comprendere dunque che cosa sia il diritto amministrativo bisogna preventivamente considerare come si svolge l’attività amministrativa e chi sono i soggetti che la svolgono, ovvero le amministrazioni. L’attività amministrativa che qui interessa è quella che si dedica alla cura di interessi pubblici. Chi la esercita sono le persone giuridiche pubbliche e gli altri organi che, incaricati dai soggetti pubblici, ne curano gli interessi. Si tratta dunque di un’organizzazione amministrativa che si presenta come un’autorità che garantisce e tutela il benessere della comunità.
La pubblica amministrazione
L’organizzazione amministrativa di cui si è appena detto è incorporata dalla pubblica amministrazione. Questa esercita la funzione amministrativa ovvero tutte quelle attività necessarie alla tutela e alla cura degli interessi pubblici.
La più chiara definizione di pubblica amministrazione si ricava dal decreto legislativo 165/2001 che disciplina il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
L’articolo 1, primo comma, del decreto stabilisce che sono pubbliche amministrazioni: “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300″.
Si tratta dunque di enti territoriali, enti pubblici, organi ed apparati dello Stato, ovvero autorità amministrative indipendenti.
Attività amministrativa e funzione amministrativa
Nello svolgimento delle proprie attività la pubblica amministrazione deve rispettare delle regole. A monte bisogna tuttavia distinguere due ipotesi in cui opera la pubblica amministrazione che distinguono l’esercizio di attività amministrative da quello della funzione amministrativa.
Il primo caso consiste nella tenuta di comportamenti o nell’assunzione di decisioni anche ponendo in essere atti giuridicamente rilevanti per il diritto privato (ad esempio la stipulazione di contratti). Ai fini di tale diritto la pubblica amministrazione si trova sullo stesso piano dei soggetti privati.
La pubblica amministrazione invece svolge la funzione amministrativa quando agisce come autorità amministrativa. Può cioè porre in essere degli atti unilaterali che modificano la sfera giuridica dei soggetti a cui sono destinati. In questo caso si trova in una posizione di superiorità rispetto ai privati.
Da tale distinzione discende che nell’esercizio dell’attività amministrativa la pubblica amministrazione soggiace alle consuete norme di diritto privato. Nelle vesti di autorità amministrativa invece deve rispettare delle regole diverse orientate alla tutela dell’ordine pubblico. Ecco che si è venuto a formare il diritto amministrativo.
Il principio di legalità
L’attività amministrativa inoltre dev’essere esercitata nel rispetto del principio di legalità. Significa che tutti i poteri attribuiti alla Pubblica Amministrazione nonché gli scopi che tramite tali attività deve perseguire sono a questa indicati solo dalla legge. Sempre in base a tale principio non può nell’esercizio delle sue funzioni esulare da quanto la legge le riconosce come poteri.
Il principio di legalità amministrativa è sancito dalla Costituzione agli articoli 23, 42 e 97.
Il primo stabilisce che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Il secondo riconosce nella legge il limite all’esercizio del potere attribuito alla pubblica amministrazione di espropriare la proprietà privata. Questo potere fra l’altro può essere esercitato solo per finalità di interesse generale. Il terzo riserva alla legge la facoltà di organizzare gli uffici pubblici nonché di prevedere modalità di accesso agli impieghi pubblici diversa dal concorso.
I principi e le linee guida del diritto amministrativo
Per comprendere di cosa si tratta quando si fa riferimento al diritto amministrativo è opportuno partire dall’articolo 97 della Costituzione Italiana, che fa riferimento ai principi cardine in materia, quelli del “buon andamento e dell’imparzialità delle amministrazioni“. Le amministrazioni devono infatti in primo luogo agire perseguendo finalità di efficienza e di risparmio, attraverso condotte non discriminatorie per i cittadini e super partes. Ad assicurare in parte l’attuazione di tale principio infatti è stato previsto l’accesso alle funzioni pubbliche tramite concorso.
Sulla base di tali principi si sono declinate varie leggi in materia amministrativa: le fonti del diritto amministrativo si trovano infatti sia nella Costituzione, nelle leggi, ma anche e soprattutto nei regolamenti, che sono fonti normative di livello inferiore ma che, soprattutto nell’ambito di questa materia, entrano nel dettaglio, disciplinando minuziosamente ogni aspetto delle questioni di rilievo per il cittadino. Chi si occupa di diritto amministrativo deve spesso avere riguardo a fonti regolamentari che variano di Comune in Comune e di amministrazione in amministrazione, per tale motivo il contatto con il territorio nell’ambito di questa materia è di rilevanza fondamentale.
I criteri minori
Accanto a questo fondamentale e principale criterio di operatività della Pubblica amministrazione ve ne sono altri di minori. Fra questi si citano:
- l’esercizio dei poteri nel rispetto di un criterio di economicità di spesa. Le risorse della Pubblica Amministrazione infatti sono ricavate dall’imposizione tributaria ai cittadini e pertanto non devono essere oggetto di sprechi;
- l’ottenimento degli scopi prefissati senza il reperimento di ulteriori risorse rispetto a quelle preventivate inizialmente. Si parla in questo caso di efficienza dell’attività amministrativa;
- l’attività amministrativa dev’essere trasparente e resa pubblica, permettendo la partecipazione dei cittadini alle decisioni;
- i provvedimenti amministrativi devono essere necessariamente motivati.
Il concetto di interesse legittimo e la differenza con il diritto soggettivo
Altro concetto chiave di cui tenere necessariamente conto in questa materia è la differenza fra diritto soggettivo e interesse legittimo: nei rapporti fra privati cittadini infatti, ciascuno può far valere i propri diritti come “diritti soggettivi”, perseguendo direttamente le proprie ragioni che sono poste sullo stesso piano delle ragioni altrui.
Diverso è il caso in cui sia coinvolta un’amministrazione: quando ciò accade, l’interesse del privato cittadino nei confronti della stessa viene posta in secondo piano, affievolendosi: l’amministrazione deve infatti perseguire finalità superiori di interesse pubblico, il privato cittadino potrà far quindi valere il proprio diritto, che degrada ad interesse legittimo, mediante l’accostamento delle finalità dallo stesso prefisse a quelle coincidenti con il perseguimento del pubblico interesse, ritenuto in questo caso superiore. Il cittadino potrà dunque perseguire la propria finalità, non facendo direttamente valere le proprie ragioni contro quelle dell’amministrazione, quanto perseguendo parallelamente l’interesse superiore e coincidente con quello dell’amministrazione, alla tutela della legittimità dell’atto emanato.
La tutela dell’interesse legittimo
Agire per tutelare il proprio interesse legittimo in sede giudiziale è abbastanza oneroso: a questa finalità sono stati istituiti i TAR, o tribunali amministrativi regionali, ed il Consiglio di Stato (che si occupa della tutela giurisrizionale di secondo grado). Nell’ambito del diritto amministrativo non esiste soltanto il ricorso giurisdizionale, ma prima e soprattutto il ricorso gerarchico ad un organo gerarchicamente superiore dello stesso ente che ha emesso un provvedimento di cui si vuol far rilevare il vizio.
Per fare qualche esempio, si tratta di diritto amministrativo quando un cittadino impugna presso il TAR l’esito sfavorevole di un concorso pubblico, quando un’impresa contesta la regolarità dello svolgimento di una gara di appalto pubblico e quando, in generale, si farà riferimento a rapporti intercorrenti fra cittadino e pubblica amministrazione.
Lo studio legale e l’avvocato amministrativista
Il diritto amministrativo richiede un alto tasso di specializzazione, per questo Consulenzalegaleitalia.it offre un servizio di parere professionale e di tutela giurisdizionale nell’ambito del diritto amministrativo e della giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato). Eroga dunque pareri, consulenza ed assistenza legale tramite il proprio avvocato amministrativista, anche nella fase preprocessuale o di ricorso gerarchico nell’ambito dell’Amministrazione di competenza.