Furto del bancomat e responsabilità di cliente e banca – indice
- Lo smarrimento o il furto del bancomat
- Il comportamento colposo del cliente della banca
- Il comportamento dell’istituto bancario
- La decisione del giudice di appello
La sentenza della Cassazione Civile n. 31136 dell’08 novembre 2023 chiarisce quale sia l’ordinamento della Suprema Corte in relazione alla responsabilità della banca in caso di prelievi indebiti che conseguono al furto o allo smarrimento della carta bancomat del cliente.
In particolare, ricorda la Cassazione, la natura contrattuale della responsabilità della banca va riconosciuta salva la prova della colpa grave del cliente, e proprio su questo orientamento, i giudici della Corte confermano le motivazioni dei giudici territoriali.
Come vedremo nelle prossime righe, in particolare, in conseguenza del furto o dello smarrimento della carta bancomat del cliente, si eseguivano illegittimamente numerosi prelievi digitando però correttamente il PIN di accesso.
Ora, si noti che il contratto di utilizzo della carta pone in maniera esclusiva al cliente la responsabilità per l’utilizzo della carta connesso a prelievi effettuati da terzi con uso del PIN corretto, mentre nulla viene diversamente previsto dal contratto in ordine a specifici sistemi di controllo e presidi di sicurezza a carico della banca.
Sulla base di tali presupposti, e confermando la responsabilità in capo al cliente, la Cassazione ha affermato come il cliente non avesse custodito adeguatamente il PIN necessario al funzionamento della carta bancomat.
Lo smarrimento o il furto del bancomat
Il cliente di una banca conviene in giudizio il proprio istituto di credito per ottenere la restituzione di una somma di denaro che è sottratta in seguito all’utilizzo fraudolento da parte di terzi del proprio bancomat, del cui smarrimento/furto aveva sporto denuncia, sul presupposto della imperizia e negligenza della banca convenuta. L’istituto di credito si costituisce in giudizio indicando il proprio cliente come unico responsabile per la negligente custodia della carta.
Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda risarcitoria del cliente, condannava l’istituto di credito al pagamento della somma. La banca ha però fatto ricorso, accolto dal giudice di appello. Contro tale pronuncia il cliente propone ulteriore ricorso in Cassazione.
Il comportamento colposo del cliente della banca
Soffermiamoci in questa sede di commento al solo quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di legge in relazione all‘art. 360, III e IV comma c.p.c. – violazione di norme di diritto in materia – erronea e falsa applicazione del d.lgs. n. 11/2010» nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto il suo comportamento gravemente colposo e che il danno patito fosse riconducibile solo ed esclusivamente alla condotta del cliente della banca, per non aver
- assolto I’obbligo di pronta comunicazione dello smarrimento/sottrazione della tessera bancomat;
- assolto adeguatamente agli obblighi di custodia della carta di debito e del codice P.I.N.;
- tempestivamente segnalato il dissenso rispetto alle operazioni assunte come abusive.
Per la giurisprudenza della Corte, e in particolar modo per la sentenza Cass. n. 26916/2020, “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell‘utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente.
Pertanto, entrambi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di cui sopra, ma con diversa valutazione del compendio probatorio sono giunti a conclusioni antitetiche.
Di fatti, il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria del cliente argomentando che nel merito la domanda è fondata poiché quanto prospettato dall’attore ha trovato dalla documentazione prodotta sufficiente riscontro probatorio in ordine sia all’an sia al quantum debeatur.
Il comportamento dell’istituto bancario
Il cliente ha infatti lamentato con successo il comportamento poco corretto ed inadempiente dell‘istituto bancario, che ha consentito nonostante il blocco e le varie denunce presentate, delle operazioni extra fido senza alcuna autorizzazione, comportando ciò un aggravio di spese a quest’ultimo che si è trovato con un saldo negativo.
Ha poi osservato che nell’ipotesi de qua si tratta di una carta di debito che deve essere utilizzata mediante codice segreto (PIN), che dovrebbe essere a conoscenza solo del legittimo possessore e fruitore del servizio bancomat come da contratto. Tuttavia, sostiene che è più volte capitato che le chiavi di accesso ai servizi a pagamento siano carpite da terze persone con inganno, senza che il titolare abbia la possibilità di rendersi conto del fatto nell’immediato.
In questi casi l’istituto bancario ha l’onere di provare la negligenza del cliente, che non può ritenersi re ipsa per il solo fatto che una tessera bancomat, dopo il furto, sia utilizzata illecitamente. Considerato che la banca non ha assolto l’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c., le contestazioni rimangono mere eccezioni senza fondamento. Il giudice di prime cure considerò infatti che nonostante I’immediata denuncia e il blocco della carta da parte del cliente, la banca non ha adempiuto agli obblighi di vigilanza, correttezza e buona fede contrattuale, permettendo movimenti ben oltre i limiti contrattuali stabiliti, e determinando un grave disagio economico e non, oltre che un danno all’attore.
La decisione del giudice di appello
Di contro, il giudice di appello ha rigettato la domanda risarcitoria del cliente, sostenendo che dalla sua ricostruzione dei fatti emerge che nella denuncia presentata ai Carabinieri ovvero quattro giorni dopo dal presunto smarrimento “ha dichiarato di essersi accorto della perdita della carta (che di per sé va conservata con la massima attenzione, e dunque con una particolare diligenza) in circostanze del tutto casuali, cioè controllando nel portafogli, dopo aver verificato, rivolgendosi ad un operatore di cassa della filiale di riferimento, l’effettuazione di prelievi non autorizzati sul conto corrente nei giorni immediatamente precedenti”.
Ancora, dalle stesse dichiarazioni, il cliente non può escludere “di aver dimenticato (..) la carta bancomat” dallo sportello della banca, denotando in tal modo una significativa superficialità nella conservazione della carta di debito.
Ulteriormente, il giudice di appello evidenzia come tutte le operazioni contestate dal cliente abbiano avuto luogo con il corretto inserimento del P.I.N. e fossero prevalentemente anteriori al blocco della carta richiesto dal correntista. Infine, il cliente ha posto a fondamento della domanda risarcitoria soltanto n. 5 operazioni, ma non altre n. 3 operazioni che pure rientrano nel medesimo contesto temporale delle prime, nel quale, a suo dire, non avrebbe avuto la materiale disponibilità della carta bancomat.
Il giudice di appello ha dunque ritenuto che il cliente non abbia custodito adeguatamente il bancomat (probabilmente dimenticato all’interno dello sportello elettronico automatico), e il codice PIN necessario per il funzionamento del bancomat, valutato che tutti i prelievi denunciati sono avvenuti proprio con l’inserimento corretto del PIN e sono avvenuti prima della denuncia e del blocco della carta
Valutato che l’intervento del giudice di Cassazione è orientato a esprimere una sentenza di legittimità, considerata la correttezza sotto questo profilo si conferma il giudizio in appello.