Notifica da PEC non iscritta nei pubblici registri – guida rapida
La notifica a mezzo posta elettronica certificata, se effettuata da indirizzo istituzionale che non risulta nei pubblici registri, non è nulla se ha comunque permesso al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell’oggetto della stessa, così come di svolgere conseguentemente le proprie difese.
Ad esprimersi in tal senso è la sentenza n. 846/36 del 19 gennaio 2024 da parte della Corte di giustizia di primo grado di Roma, secondo cui, pertanto, per provare la validità della notifica via posta elettronica certificata è sufficiente esibire la ricevuta di avvenuta consegna della cartella di pagamento.
Cartella notificata a mezzo PEC da indirizzo non registrato
Con ricorso un contribuente ha impugnato la cartella di pagamento notificatagli a mezzo PEC, relativa a imposta di registro, affermando l’inesistenza della stessa notifica poiché effettuata da un indirizzo PEC non censito.
Per la Corte di giustizia romana, però, il ricorso può essere accolto solo in alcuni limiti che non riguardano il motivo di ricorso che oggi ci interessa maggiormente.
In primo luogo, la Corte ricorda come la cartella di pagamento sia stata notificata al ricorrente da Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite indirizzo PEC sconosciuto e non censito nei pubblici registri.
Quindi, ricorda l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, con Cass. Ord. 6015/2023 secondo cui
come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 ) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’ art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 ,
detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’ art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
La validità della notifica via posta elettronica certificata
I giudici tributari condividono dunque come sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità hanno stabilito che, per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, sia sufficiente l’esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), non essendo necessaria né una relazione di notificazione né la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC né i certificati di firma digitale.
A sua volta, la Corte di Cassazione ha stabilito che la RAC rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica certificata del destinatario è documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo.