Pignoramento di quote srl intestate a società fiduciarie – guida rapida
- Il pignoramento di quote di srl
- L’efficacia del pignoramento di quote di srl
- La qualità di socio del debitore
- La conoscenza del provvedimento
- La legittimità del pignoramento di quote di srl
- Pignoramento presso terzi o pignoramento diretto
- L’esecuzione forzata della partecipazione
- Il procedimento ex art. 2471 c.c. si applica anche alle partecipazioni intestate a società fiduciaria
- I vantaggi della procedura
Con la sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono le modalità di pignoramento delle quote di società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie.
Nel dettaglio, il dubbio sottoposto ai giudici di legittimità è stato quello se il pignoramento di partecipazioni di una srl debba seguire le forme del pignoramento presso terzi o del pignoramento diretto ex art. 2471 c.c., e se questa procedura debba trovare applicazione anche nel caso in cui le quote societarie da sottoporre a vincolo siano fiduciariamente intestate a un terzo (società fiduciaria).
Vediamo insieme che cosa è stato deciso.
Il pignoramento di quote di srl
Ricostruiamo brevemente i fatti in causa.
Una donna sottoponeva a pignoramento presso terzi i beni, i crediti e le partecipazioni societarie affidate dall’ex coniuge a società fiduciarie, tra cui Società Italiana di Revisione e Fiduciaria s.p.a. e Ubi Fiduciaria s.p.a.
La Siref Fiduciaria dichiarava di detenere, nell’interesse dell’ex marito, una partecipazione nel capitale sociale di una srl, oltre a liquidità e azioni di una società per azioni, cancellata però dal Registro delle imprese ex art. 2490 cod. civ.
Nella procedura esecutiva, il Giudice dell’esecuzione ha rilevato come nel caso in cui la partecipazione sociale detenuta dalla società fiduciaria riguardasse una srl, la forma del pignoramento da utilizzare era quella disciplinata dall’art. 2471 cod. civ.. Dichiarava così d’ufficio la nullità del pignoramento nella parte in cui aveva inteso colpire la partecipazione sociale nella srl, detenuta da Siref Fiduciaria per conto del debitore esecutato, perché eseguita nelle forme di cui all’art. 543 cod. proc. civ. anziché nelle forme di cui all’art. 2471 cod. civ., e disponeva la chiusura anticipata del procedimento esecutivo, ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ..
Con ricorso la creditrice proponeva opposizione contro l’ordinanza di estinzione e notificava all’opposto ed alla società fiduciaria il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza reso dal giudice dell’esecuzione.
La reintestazione delle quote
Con successivo atto la Siref Fiduciaria procedeva alla reintestazione al fiduciante delle quote della srl e, a seguito di assemblea straordinaria della società partecipata, nel corso della quale, a fronte delle perdite emerse che ne azzeravano il capitale, veniva deliberata la ricostituzione del capitale, che il debitore non sottoscriveva.
Il Giudice dell’esecuzione sospendeva dunque l’efficacia della ordinanza. Introdotto il giudizio di merito, all’esito della costituzione del debitore, il Tribunale di Lecco, dando atto che nelle more fra l’ordinanza, immediatamente esecutiva, di nullità del pignoramento, dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto l’accoglimento dell’opposizione non poteva determinare la prosecuzione della procedura esecutiva.
I nuovi ricorsi
La sentenza veniva poi impugnata con ricorso per Cassazione dalla donna e dal debitore esecutato, finendo con l’essere cassata con rinvio per difetto di integrazione del contraddittorio, non avendo la società Siref Fiduciaria partecipato al giudizio.
Il Tribunale di Lecco a sua volta in sede di rinvio ha nuovamente dichiarato cessata la materia del contendere, aggiungendo che alla stessa conclusione si doveva pervenire anche in caso di ritenuta perdurante efficacia del pignoramento, dal momento che il bene oggetto di pignoramento era fuoriuscito dal patrimonio del debitore.
La donna propone ricorso per Cassazione, il marito resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
L’efficacia del pignoramento di quote
Riepiloghiamo in sintesi le motivazioni della decisione.
In particolare, con il primo motivo del ricorso principale la donna denunciava la
violazione dell’art. 24 Cost., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. e degli artt. 2913 e 2917 cod. civ.
per avere il Tribunale affermato che il pignoramento eseguito avesse perso immediatamente efficacia a seguito dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, che aveva dichiarato la nullità dello stesso pignoramento e la conseguente estinzione del procedimento, anche se in pendenza dei termini per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.
La ricorrente sostiene che non è condivisibile l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito abbia immediatamente perso efficacia, dal momento che il provvedimento reso dal Giudice dell’esecuzione,
potendo essere impugnato dalle parti, con il solo limite temporale di cui all’art. 617 cod. proc. civ., sia prima che dopo l’esecuzione
non preclude l’esame nel merito dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e, in caso di loro fondatezza, l’accoglimento dell’opposizione, dovendo il provvedimento opposto essere annullato,
ponendone nel nulla, retroattivamente, gli effetti prodotti in sede esecutiva.
È sempre la ricorrente a sottolineare come questa interpretazione sia l’unica compatibile con l’art. 24 della Costituzione. Se infatti l’esecuzione del provvedimento impugnato impedisse di accogliere l’opposizione, non solo sarebbe violato il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e si priverebbe il rimedio oppositivo della sua funzione ripristinatoria della legittimità del processo esecutivo, ma si verrebbe, altresì, a contrastare anche il disposto dell’art. 2913 cod. civ., che sancisce l‘inefficacia nei confronti del creditore pignorante degli atti di disposizione dei beni pignorati.
La qualità di socio del debitore
Con il secondo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 546 cod. proc. civ. e dell’art. 2471 cod. civ.
La ricorrente attinge la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, anche laddove il pignoramento avesse mantenuto la propria efficacia,
comunque la qualità di socio in capo al debitore pignorato sarebbe venuta meno
e così sarebbe venuto meno il bene pignorato.
La ricorrente evidenzia al riguardo che il Giudice di merito ha osservato che
non avendo la creditrice provveduto a iscrivere il pignoramento nel Registro delle imprese o, almeno, alla nomina di un custode, le quote societarie sarebbero state (e sono effettivamente state) comunque perse.
Un’affermazione che tuttavia tralascia di considerare che, ai sensi del richiamato art. 546, primo comma, cod. proc. civ., dalla notificazione del pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ., il terzo (Siref Fiduciaria s.p.a.) era soggetto agli obblighi che la legge imponeva al custode e che nessuna norma prevede, a carico del creditore procedente, l’onere di provvedere alle formalità di cui all’art. 2471 cod. civ. 4.
La conoscenza del provvedimento
Si arriva così al terzo motivo, con cui si censura la decisione denunciando la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 546 cod. proc. civ.
I legali della dona sostengono infatti che la sentenza difetta del tutto di “motivazione”: il Tribunale avrebbe infatti trascurato di valutare che ben prima della re-intestazione delle quote pignorate in capo all’ex marito aveva notificato anche a Siref Fiduciaria s.p.a. il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza emesso dal giudice dell’esecuzione, sicché la società fiduciaria era perfettamente a conoscenza della pendenza dell’opposizione ed era soggetta agli obblighi del custode rispetto alle quote pignorate.
La legittimità del pignoramento di quote
Vi è poi l’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale dell’ex marito, con cui l’uomo deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2471 c.c. e dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (art. 111 Cost. e 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)
contestando al Tribunale di avere riconosciuto la legittimità del pignoramento eseguito dalla donna secondo le modalità di cui all’art. 543 cod. proc. civ., invece che nel rispetto degli adempimenti specifici di cui all’art. 2471 cod. civ., e per avere fatto discendere da tale statuizione la condanna, a suo carico, al rimborso delle spese di lite in favore della creditrice, sebbene ricorressero i presupposti per disporne la compensazione, in ragione della “assoluta novità della questione trattata”.
È proprio da questo punto che comincia la pronuncia dei giudici di legittimità, accogliendo il ricorso incidentale.
Pignoramento di quote presso terzi o pignoramento diretto
Il punto di valutazione principale è capire se il pignoramento di partecipazioni societarie, nella specie di quote di una società a responsabilità limitata, debba seguire le forme del pignoramento presso terzi o, piuttosto, quella del pignoramento diretto previsto dall’art. 2471 cod. civ. e se tale ultima procedura debba trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui le quote societarie da sottoporre a vincolo siano fiduciariamente intestate ad un terzo.
Per rispondere a tali quesiti la pronuncia dei giudici di legittimità muovono da una preliminare individuazione della natura della quota di una s.r.l.
Ebbene, la Suprema Corte ricorda che la quota di partecipazione in una s.r.l.
esprime una posizione contrattuale obiettivata
che è caratterizzata da un autonomo valore di scambio, che consente di qualificarla come un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell’art. 812 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., sez. 3, 21/10/2009, n. 22361).
La natura della quota nel capitale della srl
La quota – afferma la Corte – non può considerarsi come bene materiale al pari dell’azione. Tuttavia, ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi.
Da ciò ne consegue che la quota nel capitale della srl va annoverata tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore.
A conferma di questo assunto, la disciplina dell’attuale art. 2471 cod. civ., così come nel testo modificato dalla novella del 17 gennaio 2003, n. 6, afferma l’espropriabilità della partecipazione e poggia tale dichiarazione sul presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale.
Da ciò, fa derivare la tipologia di espropriazione da attuare: se il bene da aggredire non è un credito vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono più quelle del pignoramento presso terzi, ma piuttosto le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore, che prevede modalità operative speciali rispetto a quelle tipizzate dal codice di rito.
Secondo l’art. 2471 cod. civ., le partecipazioni di s.r.l. possono essere oggetto di pignoramento solo nei confronti del socio che ne è titolare. Il pignoramento diretto o documentale deve essere notificato dal creditore particolare del socio al debitore ed alla società, per essere poi iscritto e depositato nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio.
L’esecuzione forzata della partecipazione
La pronuncia si sofferma poi sull’esecuzione forzata della partecipazione, che si articola sostanzialmente in due fasi.
La prima è quella caratterizzata dalla notifica al debitore ed alla società, cui si riferisce la quota esecutata. La seconda è invece quella della conseguente iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese.
In particolare, la notifica assolve allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la società la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti.
Insomma, la notifica non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell’espropriazione presso terzi, ma ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell’ente e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento, che discende dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.
Insomma, il pignoramento disciplinato dall’art. 2471 cod. civ. non necessita di alcuna forma di collaborazione da parte della società, dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese. In questo caso, dunque, la società è coinvolta non in qualità di terzo presso cui l’espropriazione si svolge, bensì nella posizione sui generis di terzo interessato, in quanto destinataria degli effetti riflessi del pignoramento.
Si consideri poi che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità e che l’iscrizione costituisce la formalità necessaria al perfezionamento del vincolo, finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
Il procedimento ex art. 2471 c.c. si applica anche alle partecipazioni intestate a società fiduciaria
Si arriva così al caso de quo: si discute infatti del pignoramento di partecipazioni societarie in una s.r.l. intestate a società fiduciaria. Secondo la Cassazione, nulla osta all’applicabilità del procedimento di cui all’art. 2471 cod. civ. Ma perché?
La natura del mandato fiduciario
Prima di tutto, il mandato fiduciario è definito come l’accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce, o costituisce, in capo al secondo, una situazione giuridica soggettiva, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, in cui il fiduciario assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici in nome proprio, ma per conto e nell’interesse di un’altra persona, per la realizzazione di tale risultato, come tale assimilabile al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.
Anche se è istituto atipico, nel nostro ordinamento ne è riconosciuta l’ammissibilità in base all’art. 1322 cod. civ., poiché diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Ebbene, con legge n. 1966 del 23 novembre 1939, e con gli interventi successivi, si è previsto che l’incarico di amministrazione fiduciaria abbia la forma del contratto di mandato e sia regolato dalle corrispondenti norme del codice civile.
La vigilanza del MiSE
Ricordiamo poi che le società fiduciarie sono soggette a vigilanza del Mise poiché strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima, senza trasferimento di proprietà. La giurisprudenza ha adottato coerentemente questa visione, sostenendo che nella società fiduciaria i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati.
Insomma, l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie non ha effetto traslativo, perché la partecipazione non entra mai a far parte del patrimonio della fiduciaria, ma rimane ontologicamente di un altro (ossia del fiduciante), e genera, in ordine al bene amministrato, un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e l’intestazione o “proprietà formale”, che ricade in capo al fiduciario, per cui non si verifica un trasferimento della proprietà sostanziale del bene, ma, per effetto del mandato senza rappresentanza che si instaura fra la società fiduciaria ed il fiduciante, la prima acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti societari. La Suprema Corte precisa dunque come il formale affidamento delle partecipazioni sociali con intestazione alla fiduciaria, non si colloca sul piano possessorio.
Sulla base di quanto premesso, si reputa che, nel caso di partecipazioni in società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie, il pignoramento debba eseguirsi non già ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., ma a mezzo delle specifiche modalità previste dall’art. 2471 cod. civ.
Di fatti, il pignoramento diretto previsto dall’art. 2471 cod. civ. ha la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità del bene che sostanzia il pignoramento sia riguardo al fiduciante, con gli effetti di cui all’art. 2913 cod. civ., in conseguenza della iscrizione nel Registro delle imprese, sia alla società fiduciaria, non quale terzo, ma ai sensi dell’art. 513 cod. proc. civ.
I vantaggi della procedura
La procedura prevista dall’art. 2471 cod. civ., a differenza di quella prevista dall’art. 543 cod. proc. civ., si caratterizza per due vantaggi molto rilevanti.
Il primo è quello della semplificazione della procedura, che viene alleggerita dalla necessità della collaborazione dell’organo amministrativo della società. Il secondo è quello della certezza del criterio di risoluzione di eventuali conflitti tra creditore pignorante e acquirenti della quota, ravvisabile nella priorità temporale dell’iscrizione ex art. 2914, n. 1 cod. civ.
Risulta invece essere inadeguato in questo caso il modello del pignoramento presso terzi. La società fiduciaria non è infatti né possessore della quota, né debitor debitoris e, quindi, non può usare, né tanto meno disporre della quota medesima, dato che il potere di disposizione della quota è prerogativa esclusiva del socio debitore, che può validamente esercitarlo prescindendo dalla cooperazione degli organi sociali.