Il testamento olografo – indice:
- Cos’è
- I requisiti
- Le disposizioni
- I diritti dei legittimari
- La diseredazione
- Esempi corretti
- Il testamento pubblico
Agli articoli 601 e seguenti, il codice civile disciplina i cosiddetti “testamenti ordinari”. Fra questi sono annoverati il testamento olografo, quello pubblico o per atto notarile e quello segreto. Il testamento internazionale, seppur ordinario, non trova invece la propria fonte all’interno del codice civile, ma ha la propria compiuta normativa nella legge 387 del 1990.
L’articolo 602 del codice civile costituisce la principale fonte del testamento olografo. L’articolo 602 stabilisce infatti:
“Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data fra due testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.”
Cos’è il testamento olografo
Il testamento olografo è quindi quel tipo di testamento disciplinato all’articolo 602 del codice civile.Deve essere necessariamente ed integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore. La violazione di tali requisiti formali determina l’impugnabilità del testamento e più precisamente la nullità o l’annullabilità delle volontà testamentarie. È l’unico testamento per la cui redazione non è richiesto l’intervento del notaio. Può infatti essere redatto autonomamente dal testatore senza alcun costo.
Come fare un testamento olografo valido: requisiti formali
Scrivere un testamento olografo è abbastanza semplice se si tiene conto dei tre fondamentali requisiti formali che il Legislatore fissa ai fini della redazione dello stesso. I tre requisiti sono:
1) Olografia: il testamento olografo deve essere scritto a mano dal solo testatore
Partiamo innanzi tutto dal termine: “olografo”. L’olografia è infatti il primo requisito di questo genere di testamento, il cui difetto determina la nullità dello stesso, come sancito all’articolo 606 del codice civile. Il documento deve essere quindi scritto interamente a mano dal testatore, da solo, e se scritto con la macchina da scrivere o stampato con il computer, anche se firmato e datato è nullo. Il legislatore fissa questa rigida norma a tutela della volontà del testatore che, qualora fosse espressa con mezzi meccanici sarebbe molto più facile dal alterare, mentre è evidente come sia necessario salvaguardare le volontà testamentarie prevedendo che le stesse debbano essere espresse “di pugno”, con la propria grafia.
Anche lo stampatello va bene
Si sono posti dei casi in giurisprudenza in cui si ha avuto modo di chiedersi se un testamento olografo scritto in stampatello e non con la consueta grafia del testatore, integrasse il requisito di olografia. Sebbene a tale quesito sia stata data risposta affermativa (App. Torino, 19.12.2000) appare prudenziale redigere il testamento olografo con la propria scrittura abituale, avendo cura di scrivere in modo chiaro e leggibile. Ad avviso della più recente giurisprudenza è assolto il requisito di autografia ove al testamento in cui viene disposto di beni già indicati nella scheda vengano allegate planimetrie redatte da terzi (Così Cassazione numero 4492 del 25 febbraio 2014)
2) Sottoscrizione: il documento deve essere firmato
Il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni, e possibilmente subito dopo le stesse, “in calce” alle medesime. Qualora il documento redatto consti di più di una pagina (non facciata) è opportuno che il testatore, sottoscriva ogni pagina dell’atto. Ciò è utile al fine di evitare qualsiasi possibilità di censura giudiziale per difetto di sottoscrizione anche di parte delle volontà testamentarie.
A tale proposito si ricorda come le pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte si siano espresse nel senso della necessaria riconducibilità delle volontà testamentarie contenute nel documento al testatore (Cass. Civ. Sez.II, 16186/03), e il difetto di tale requisito determinerà senz’altro la nullità del testamento. Tale sanzione è del resto prevista all’articolo 606 del codice civile. La giurisprudenza ha ritenuto valida anche la sottoscrizione con il solo pseudonimo, ma è evidente che sia prudente sottoscrivere con il proprio nome e cognome anagrafico, in modo da rendere facilmente determinabile l’identità del testatore. La più recente giurisprudenza ritiene assolto tale requisito formale ove, per mancanza di spazio, la scheda testamentaria sia sottoscritta a margine invece che in calce (Così Cassazione numero 14119 del 20 giugno del 2014).
3) Datazione: la data del documento deve essere scritta a mano
Il testamento olografo deve essere datato dal testatore, di suo pugno. La giurisprudenza ha avuto modo di sancire come la datazione scritta anche soltanto non di pugno del testatore determini l’annullabilità del testamento olografo, come previsto dallo stesso articolo 606 del codice civile. La data deve essere comprensiva di giorno, mese ed anno, ma la giurisprudenza ha ritenuto valide datazioni cosiddette “per relationem”.
Ad esempio, “Il giorno di Natale 2005” sarà una datazione valida. Il principio è quello di salvaguardare la volontà testamentaria, che deve essere ritenuta non viziata ove la data sia ricostruibile per relationem, attraverso fatti notori. Nell’esempio di cui sopra è evidente e noto a tutti come il giorno di Natale del 2005 fosse il 25 dicembre dello stesso anno. Ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità la data può essere apposta tanto all’inizio quanto alla fine delle disposizioni testamentarie (Così Cassazione numero 18644 del 3 settembre 2014).
Le disposizioni testamentarie: istituzione di erede a titolo universale e legato
Dopo aver brevemente trattato dei requisiti di forma del testamento olografo è opportuno fare un breve cenno sulle disposizioni testamentarie. Per chi non è un tecnico del diritto non è infatti facile, superato l’ostacolo dei requisiti di forma, disporre validamente ed efficacemente del proprio patrimonio attraverso un testamento.
La differenza fra erede e legatario
Le disposizioni si dividono fondamentalmente in due specie. Ai sensi dell’articolo 588 del codice civile, ove siano a titolo particolare sono denominate “legati” ed attribuiscono la qualità di “legatario“, ove siano a titolo universale attribuiscono la qualità di erede. L’istituzione ereditaria sarà infatti sull’universalità dei beni del defunto: le quote di istituzione si calcolano sull’intero patrimonio ereditario. Il legato invece attribuisce un diritto od un bene specifico.
Anche se si dispone di tutti i beni per legato ci saranno sempre degli eredi
Bisogna tuttavia precisare che anche disponendo di tutti i propri beni a titolo particolare, attraverso una serie di legati, il testatore avrà degli eredi. L’apertura di una successione determinerà necessariamente che degli eredi subentrino nelle posizioni del testatore. Questo accade anche in difetto di parenti entro il sesto grado, infatti, l’articolo 586 del codice civile sancisce come “in mancanza di altri successibili l’eredità sarà devoluta allo Stato”.
Il legato a differenza dell’istituzione d’erede non necessita di accettazione da parte dei beneficiari, tuttavia anche l’accettazione del legato viene trascritta e rende l’accettazione irrevocabile.
Cosa succederà dunque se il testatore disponga di alcuni suoi beni a titolo particolare senza istituire erede alcuno?
Senza testamento si aprirà la successione legittima
In questo caso si aprirà la successione legittima e l’eredità del testatore sarà devoluta ai sensi degli articoli 565 e seguenti del codice civile (fatte salvi naturalmente i legati disposti). Per questo motivo sarà sempre opportuno che un testamento, ove non esistano precedenti volontà testamentarie, inizi con l’istituzione d’erede e prosegua con le disposizioni a titolo particolare.
Cosa succede se chi muore è senza parenti prossimi, dunque apparentemente senza eredi? Quando chi muore è senza eredi la successione si devolverà a favore dello Stato.
La revoca delle precedenti disposizioni testamentarie
In presenza di volontà testamentarie anteriori è invece opportuno, sempre nell’ipotesi il testatore voglia con il redigendo testamento disciplinare tutti gli aspetti della propria successione, revocare le precedenti disposizioni testamentarie. La revocazione delle precedenti disposizioni testamentarie è consigliabile al fine di evitare dubbi interpretativi sulle proprie volontà, facendo quindi operare le disposizioni di legge previste agli articoli 679 e seguenti del codice civile.
Il testamento e la legittima: le quote di “disponibile” e l’azione di riduzione
Vi sono dei soggetti ai quali la legge riconosce il titolo di legittimari, con annessi diritti di legittima sulla successione non solo del testatore, ma anche di chi muoia senza aver disposto delle proprie sostanze per testamento (in caso dunque di successione legittima). L’elencazione di tali soggetti è contenuta nell’articolo 536 del codice civile: essi sono il coniuge, i figli e gli ascendenti. Le disposizioni contenute in un testamento che siano lesive della quota di legittima saranno “riducibili”. A questo consegue che chi abbia ricevuto più di quanto il testatore potesse attribuirgli, sarà tenuto a restituire la parte eccedente.
Cos’è la successione “necessaria” dei legittimari
La dottrina e la giurisprudenza hanno analiticamente avuto modo di precisare come la successione necessaria, quella dei cosiddetti legittimari, non sia un terzo tipo di successione rispetto a quella legittima e a quella testamentaria. Ai sensi dell’articolo 457 del codice civile infatti la successione si devolve o per legge o per testamento, la successione dei legittimari è soltanto una particolare forma di tutela a favore di questi ultimi in relazione alla posizione che essi ricoprono rispetto al de cuius.
Cosa sono le quote di legittima
Al legittimario sono riconosciute dal legislatore delle “quote di legittima” da calcolarsi in base a quanto disposto dall’articolo 556 del codice civile. Il calcolo non va fatto sull’eredità, ma sul patrimonio del testatore. Si seguiranno i meccanismi stabiliti dello stesso articolo. Ove poi l’eredità sia incapiente per la soddisfazione dei diritti del legittimario, lo stesso potrà agire in riduzione anche avverso alle donazioni precedentemente perfezionate in vita dal de cuius, seppure si fosse trattato di donazioni cosiddette “indirette”. Potrà eventualmente anche agirsi in restituzione nel caso trattasi di donazioni dirette. Il testatore potrà disporre dei suoi beni nei limiti della cosiddetta “quota disponibile”, quella parte di patrimonio ereditario (calcolato ai sensi dell’articolo 556 c.c.) eccedente rispetto ad una eventuale quota di legittima.
L’azione di riduzione per i legittimari lesi
Per i suesposti motivi è sempre opportuno tenere conto, nella redazione del testamento olografo, della posizione dei legittimari. Gli stessi, qualora siano lesi nella porzione a loro riservata dalla legge, potranno infatti agire contro i propri coeredi ai sensi degli articoli 553 e seguenti. Il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione darà luogo ad un cosiddetto “accertamento costitutivo”, che renderà il legittimario erede nella quota a lui devoluta ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile.
La diseredazione
Altra questione molto approfondita dalla giurisprudenza negli ultimi anni: è possibile diseredare un proprio erede legittimo o prossimo congiunto con un testamento olografo?
Alla domanda in linea astratta sulla diseredazione può in linea di massima dare risposta affermativa. I problemi però sorgono in relazione alla legittima ed ai diritti dei legittimari. Questi ultimi, anche se diseredati in un testamento olografo, avranno sempre facoltà di agire in riduzione contro alle disposizioni testamentarie o alle donazioni lesive dei propri diritti di legittima.
Esempio di testamento olografo corretto: un fac simile e i consigli dell’avvocato
Passiamo ad un esempio pratico di come potrebbe essere redatto un testamento olografo, che comunque, ripetiamo, deve essere scritto a mano di pugno del testatore. Il testamento olografo può anche consistere in una lettera indirizzata a qualcuno, in questo caso si definisce “epistolare”. Anche ove si tratti di una lettera deve avere i requisiti sopra già indicati (si parlerà in questo caso di testamento epistolare, sul punto Cass. 22 dicembre 2016 n. 26791).
Il fac simile di testamento olografo
“Roma, 15 settembre 2015.
Io sottoscritto Mario Rossi dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere con il presente testamento olografo.
Istituisco miei eredi universali in tutto il mio patrimonio ed in quote uguali i miei figli Luigi Antonio e Massimo.
Lego alla mia domestica Giulia il mio orologio di marca Rolex modello Daytona.
Al mio amico Antonio Bianchi lego la somma di euro 50000 da prendersi dal mio patrimonio.
Lego a mia nipote Francesca il mio quadro dell’autore Giuliani.
(sottoscrizione di Mario Rossi).”
Ecco invece un fac simile con un esempio di testamento in .pdf
Dove conservare il proprio testamento olografo
Il testamento olografo viene per sicurezza redatto in due o tre originali identici che il testatore potrà, per sicurezza, consegnare a tre beneficiari diversi delle disposizioni testamentarie, o ad un eventuale esecutore testamentario. È anche possibile depositare il testamento olografo presso un notaio con costi moderati.
Differenze fra testamento pubblico e olografo
Nel nostro ordinamento vige il principio cosiddetto di “equipollenza delle forme testamentarie“. In base a detto principio, tanto fare testamento pubblico, quanto farne uno di olografo o uno segreto produce esattamente gli stessi effetti. Le varie forme possono considerarsi, ove siano assolti compiutamente i requisiti formali prescritti, equivalenti. Gli effetti di un legato o di una istituzione di erede contenute in un valido testamento per atto di notaio o per testamento olografo, senza dunque l’intervento del notaio, sono infatti esattamente gli stessi.
I compiti del notaio nella redazione di un testamento pubblico
Non può non rilevarsi tuttavia come il testamento pubblico redatto per atto notarile sia depositato nel repertorio degli atti di ultima volontà dello stesso notaio. Il notaio è per legge tenuto alla riservatezza anche sull’esistenza di un testamento di una determinata persona presso il proprio studio. Il notaio si cura inoltre della redazione del testamento, indagando la volontà del testatore e operando un controllo di legalità sulle disposizioni testamentarie contenute.
Le norme in materia successoria sono particolarmente più complesse di quello che possono apparire. Tante sono le disposizioni che possono essere colpite da nullità, per questi motivi appare sensato rivolgersi ad un professionista se non altro per un controllo preventivo di legalità sulle disposizioni da inserire nel testamento, che, ove illecite, sarebbero nulle e prive di effetto.
Che cos’è la pubblicazione del testamento olografo
In seguito all’apertura della successione, dopo la morte del testatore, al fine di dare efficacia alle disposizioni contenute nel testamento olografo, lo stesso deve essere pubblicato presso un notaio in conformità a quanto disposto all’articolo 620 del codice civile. In base a quanto stabilito nel suindicato articolo “chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione”. Sarà cura quindi del notaio redigere un verbale di pubblicazione del testamento olografo in presenza di due testimoni. La pubblicazione non consiste in altro che nella redazione ad opera del notaio di suddetto verbale, in cui verrà allegato il testamento. Verrà dunque trascritto pedissequamente il contenuto dello stesso anche nel caso vi siano disposizioni annullabili, nulle o soggette ad azione di riduzione.
I documenti necessari per la pubblicazione del testamento olografo
Al fine della pubblicazione del testamento olografo saranno dunque necessari:
- I Documenti d’identità e il Codice Fiscale di chi richiede la pubblicazione.
- Una fotocopia dei documenti d’identità del testatore.
- Un estratto dell’atto di morte (non basta dunque il certificato di morte).
- Il testamento che sarà allegato soltanto in originale.
L’articolo 620 prevede inoltre che chiunque creda di avere interesse in tal senso può ricorrere al tribunale competente al fine di far fissare un termine per la presentazione di un testamento olografo per la pubblicazione. La pubblicazione del testamento viene quindi annotata nel Registro Generale dei testamenti. Sarà poi compito del notaio presso il quale viene effettuata la pubblicazione di dare notizia a tutti i beneficiari delle disposizioni testamentarie.