Le tutele per i consumatori nei finanziamenti bancari – indice:
- Trasparenza della banca
- Annunci pubblicitari
- Informativa precontrattuale
- Finanziamenti bancari in valuta
Il Cicr ha emanato un nuovo decreto in data 29 settembre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre). Ecco alcune novità che permetteranno una concreta attuazione delle norme presenti nel Testo Unico bancario. Le norme, in particolare, hanno ad oggetto la materia del credito immobiliare ai consumatori (agli articoli 120-quinquies e seguenti del d. lgs. 385/1993). Ma quali sono? E perché potrebbero impattare positivamente sulle tutele in capo ai consumatori e agli utilizzatori dei servizi di credito?
Più trasparenza da parte della banca nei contratti di finanziamenti bancari
Il primo punto sul quale si concentra il Cicr è la ricerca di una maggiore trasparenza. Si tratta di un elemento più volte al centro delle novità legislative. Tuttavia, non sempre ha avuto modo di accompagnarsi a un concreto sviluppo della possibilità di rendere pienamente corrette, chiare, comprensibili e non ingannevoli le informazioni diramate dalle banche ai clienti. Nello specifico, il Cicr è voluto intervenire sugli strumenti di comunicazione utilizzati. Il Cicr è anche intervenuto sulle possibilità di personalizzazione sulla base delle specifiche esigenze del consumatore, sulla possibilità di poter arrivare a un più celere confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e consentire così al consumatore di valutare le relative convenienze, pervenendo a una decisione più consapevole.
In modo più particolare, il Cicr ha stabilito che quando le informazioni sono contenute in documenti. Gli stessi dovranno essere redatti mediante l’utilizzo di modalità e di tecniche che possano assicurarne la migliore la leggibilità grafica, la semplicità sintattica, la chiarezza lessicale, la logicità di struttura. I documenti dovranno inoltre essere presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione utilizzato.
Annunci pubblicitari sui finanziamenti bancari
Per quanto attiene gli annunci pubblicitari, nel suo documento (art. 4) il Cicr richiede espressamente che gli annunci relativi ai contratti di credito siano divulgati secondo modalità conformi a quanto previsto dalla normativa europea e ai sensi dell’art. 120-octies del TUB. Devono altresì contenere “un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico”. Gli annunci pubblicitari che non riporteranno il tasso di interesse o altre cifre che possano costituire una indicazione sintetica del costo di credito, specificheranno la propria natura di messaggio pubblicitario. Dovranno poi indicare che è a disposizione della clientela la documentazione prevista per l’informativa precontrattuale.
Informativa precontrattuale in ambito di finanziamenti bancari
Un ampio passaggio del documento del Cicr è dedicato proprio al tema dell’informativa precontrattuale, sopra appena accennata. In particolar modo, all’art. 5 co. 2 viene ricordato come prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore debba assicurare che il consumatore “possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria”.
Per le finalità di cui sopra, il finanziatore (l’istituto di credito) dovrà dotarsi di procedure organizzative e di controllo interno. Queste devono avere ad oggetto modalità e portata dell’assistenza da fornire al consumatore, assicurando che i chiarimenti rispondano a tre caratteristiche fondamentali.
- a) rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione pre-contrattuale fornitagli, sulle caratteristiche del contratto proposto e gli effetti che possono derivargli a seguito della sua conclusione;
- b) possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un’interazione individuale;
- c) siano forniti da personale in possesso di un’adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina adottata ai sensi del decreto in questione.
Finanziamenti bancari in valuta estera
Qualche novità riguarda infine i finanziamenti in valuta estera. In particolare, il documento del Cicr afferma che il consumatore ha il diritto di convertire la valuta estera in cui è denominato il credito, ai sensi dell’articolo 120-quaterdecies del TUB. Ciò può accadere quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si è verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20 per cento.
Più concretamente, per poter esercitare il diritto di conversione, il decreto stabilisce comunque una clausola di non gratuità. È previsto che il consumatore possa essere tenuto a pagare al finanziatore, ove previsto dal contratto di credito, un compenso onnicomprensivo. Tale compenso deve tenere conto della natura e dell’entità degli oneri che il finanziatore può essere tenuto a sostenere in relazione alla conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in cui era denominato il credito al momento della conclusione del contratto.