Il danno esistenziale in caso di attivazione di forniture non richieste – indice:
Il Giudice di Pace del Tribunale di Pisa ha legittimato la sussistenza di un danno non patrimoniale, esistenziale, da liquidarsi in via esecutiva nei confronti di un consumatore rimasto vittima di alcuni meccanismi prodotti dall’attività di fornitori di servizi di energia elettrica e gas, tali da indurre costui in uno stato di apprensione, determinato dai comportamenti illegittimi, laddove il fornitore, in malafede, abbia dato esecuzione al contratto senza il necessario perfezionamento.
Cosa ha stabilito la sentenza
In altri termini, la sentenza Giudice di Pace di Pisa, sez. civ., 25.7.2016 n. 624, l’utente che si sia visto erogare dei servizi di luce e di gas mai richiesti alla nuova compagnia fornitrice e in base a un contratto mai perfezionato, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, e la compagnia fornitrice dovrà annullare le fatture emesse, risarcire il danno subito e le spese di giudizio.
La sentenza, “redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 16 disp. att c.p.c., come riformati dalla L. 69/09”, e dunque con la possibilità di omettere “lo svolgimento processuale”, con la motivazione che “è esposta in modo conciso, ricordando che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente (…)”, ha dunque accolto in maniera piena la domanda da parte attrice, ricordando che nella fattispecie oggetto di pronuncia “è pacifico che nessun contratto è mai intercorso tra l’attrice e la convenuta poiché la stessa ha esercitato il diritto di ripensamento nei termini di legge”, e che “è pacifico che nonostante il mancato perfezionamento del contratto (la società fornitrice) abbia dato esecuzione al contratto”.
Nella sua pronuncia il giudice ricorda inoltre che è altresì “pacifico che l’attrice abbia contestato tale esecuzione chiedendo che fossero ripristinati i rapporti con i precedenti gestori” e che “è pacifico ciò sia avvenuto solo a distanza di mesi dalla contestazione avvenuta nel marzo 2015 e che, con comunicazione del 28.08.2015 la convenuta abbia informato la (parte attrice) che con decorrenza 1.09.2015 il contratto sarebbe stato ripristinato senza alcun costo aggiuntivo”.
Il diritto al risarcimento
Sulla base di quanto sopra, le circostanze sarebbero “sufficienti a fondare un diritto risarcitorio in capo all’attrice stante il comportamento di indubbia malafede da parte della convenuta dando esecuzione ad un contratto che non si era perfezionato”. Si noti che, aggiunge ulteriormente il giudice, “nessun rilievo possono avere nel caso di specie e direttive dell’Autorità Garante sia perché, come correttamente osservato dall’attrice, non hanno alcun valore coattivo nei confronti del consumatore, sia perché non escludono (ne potrebbero) il legittimo diritto di quest’ultimo ad essere risarcito. Invero la giurisprudenza ha ormai elaborato un consolidato indirizzo giurisprudenziale che legittima, pur con una quantificazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il diritto del consumatore rimasto vittima di meccanismi prodotti dall’attività seriale di fornitori di servizi, ad essere risarcito per lo stato di apprensione legato a comportamenti illegittimi (come nel caso di specie) del soggetto erogatore del servizio”.
Diritti e Codice del Consumo
Il giudice ha pertanto dato ragione al consumatore, ritenendolo una vittima di pratiche commerciali scorrette, invero non rare nel nostro mercato. La lettura del giudice è coerente con quanto previsto dal Codice del Consumo, che all’art. 66 quinquies afferma che “il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non puo’ adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita’ equivalenti o superiori”.
Per quanto concerne le possibilità di esercitare il diritto di recesso, rimandiamo al nostro recente approfondimento in merito a tale diritto legato alla conclusione di contratti a distanza. Torneremo sull’argomento nei prossimi giorni.