Il contratto – indice:
Cos’è il contratto
Il contratto è un vincolo giuridico formalizzato tra due o più parti, in grado di produrre effetti giuridici di costituzione, modifica od estinzione dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale.
Requisiti del contratto: gli elementi essenziali
Sebbene non vi siano definizioni omogenee nei vari ordinamenti giuridici, per il legislatore italiano il contratto è generalmente costituito da alcuni requisiti quali:
- le parti, ovvero i soggetti che intervengono nella stipula;
- l’accordo tra le parti, ovvero l’incontro delle volontà tra i soggetti che intervengono (non necessariamente espresso);
- la causa, ovvero la funzione economico-sociale;
- l’oggetto, ovvero la prestazione che una parte deve eseguire in favore dell’altra (deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile);
- la forma, ovvero il modo in cui è manifestata la volontà (non sempre è richiesta la forma scritta).
Gli elementi accidentali del contratto
Si tenga conto che, pur non necessari, nel contratto possono sussistere alcuni elementi accidentali, che possono meglio disciplinare la natura dello scambio. I principali sono:
- la condizione, ovvero un avvenimento futuro e incerto dal quale dipenderanno gli effetti;
- il termine, ovvero l’evento futuro e certo dal quale si producono gli effetti;
- il modo o l’onere, ovvero una limitazione degli effetti.
Contratti e pre-contratti
Soprattutto nelle ipotesi in cui capiti di scrivere un contratto di particolare complessità, la conclusione di tali atti giuridici è prevalentemente preceduta da una fase preparatoria (precontrattuale) durante la quale le parti si scambiano delle proposte, cercano di discuterle e di condividerle, fissano degli accordi parziali, arricchiscono le trattative di nuovi spunti, e così via. Si tratta, come meglio si dirà in successivi approfondimenti, dell’espressione dei c.d. “contratti a formazione progressiva”. Per questi ultimi si giunge alla stipula solamente al termine di una serie di trattative dalla durata e dal contenuto variabile.
Si tenga conto, in tal proposito, che il legislatore non impone alle parti che conducono le trattative di giungere necessariamente alla conclusione del contratto, ma che è comunque necessario che le parti si comportino seguendo i principi di lealtà e buona fede, considerato che la violazione di tali principi potrebbe determinare l’insorgenza di un illecito di natura civile. Naturalmente, non è nemmeno escluso che all’interno della fase delle trattative le parti possano optare per la sottoscrizione di lettere di intenti, con i quali si fissano i punti oggetto di intesa e si disciplina il prosieguo delle trattative (ma senza formale impegno a concludere il contratto), o un contratto preliminare, un vero e proprio contratto con il quale si obbligano le parti a concludere – in un secondo momento – il definitivo.
Forma del contratto
Le parti protagoniste dell’accordo sono generalmente libere di utilizzare la forma contrattuale che ritengono più opportuna, salvo il caso in cui la legge non disponga diversamente, richiedendo (prevalentemente) la forma scritta. Al di là della forma che viene imposta dal legislatore, è evidente che la forma scritta sai quella che meglio permette di definire i rapporti tra le parti, ed è comunque consigliata considerato che può svolgere al meglio il suo ruolo di mezzo di prova.
Gli effetti del contratto
Come tutti gli atti giuridici anche il contratto produce degli effetti desiderati dalle parti. Si tratta di effetti di natura obbligatoria, considerato che il contratto può costituire, modificare, estinguere obbligazioni tra le parti, o tra le parti e un terzo, e di natura reale, valutato che alcuni contratti possono, appunto, costituire, modificare, estinguere o trasferire diritti reali (si pensi al trasferimento della proprietà di un bene immobile).
Classificazione dei contratti
I contratti possono essere classificati sulla base di numerose tipologie. Tra di esse, è possibile distinguere i contratti tipici dai contratti atipici, a seconda che abbiano uno schema negoziale previsto dal legislatore (tipici) o utilizzino uno schema negoziale nuovo (atipici), o i contratti ad efficacia reale dai contratti ad efficacia obbligatoria (di cui abbiamo parlato poche righe fa, con i contratti che appartengono alla seconda categoria che puntano a trasferire la proprietà di una cosa determinata).
Ulteriormente, è possibile distinguere contratti consensuali (che si concludono con il consenso manifestato) o contratti reali (che invece si concludono con la consegna del bene), e i contratti unilaterali e i contratti a prestazioni corrispettive: i primi prevedono che una sola delle parti del contratto debba fare, dare o non fare qualcosa, mentre i secondi prevedono uno scambio di prestazioni. Individuiamo altresì i contratti a titolo oneroso (che prevedono un sacrificio patrimoniale) da quelli a titolo gratuito (senza sacrificio patrimoniale), quelli associativi (che vedono le parti del contratto concordi nel realizzare un interesse comune) o di scambio (che invece vedono le parti in conflitto di interessi).