L’impugnazione del testamento – indice:
- I motivi di impugnazione
- Annullabilità del testamento
- Nullità del testamento
- Lesione della legittima
- Costi
Il tema dell’impugnazione del testamento non è trattato in modo unitario dal codice civile, ed il motivo è facile da spiegare. Si tratta spesso di lesioni o di vizi che sono giuridicamente molto diversi fra loro. Per tali ragioni, sono rinvenibili in parti diverse del codice.
Impugnazione del testamento olografo e pubblico: come fare e per quali motivi
Prendiamo in primo luogo in considerazione i tre diversi tipi di azioni giudiziarie esercitabili da parte di chi abbia interesse ad impugnare un testamento. Le volontà testamentarie infatti:
- Possono essere annullate con sentenza costitutiva di annullamento.
- Possono essere dichiarate nulle attraverso un’azione volta alla dichiarazione di nullità. Dottrina e giurisprudenza hanno poi ricostruito un ulteriore vizio delle volontà testamentarie, quello cosiddetto dell’“intesistenza”. È un’ipotesi vicina ai casi più evidenti di nullità. Come vedremo però, se ne discosta molto con riferimento alle conseguenze.
- Possono essere ridotte attraverso il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
Quali vizi possono affliggere le volontà testamentarie
Per quanto invece attiene al tipo di vizi che chi impugna può aver interesse a far valere in giudizio si possono distinguere i vizi formali dai vizi sostanziali, dal difetto della capacità e dai vizi della volontà:
- I primi sono quelli che attengono alla forma, come l’olografia nel testamento olografo o la presenza dei testimoni nel testamento pubblico.
- I secondi sono quelli che attengono ad un contenuto testamentario difforme rispetto alle previsioni di legge, come ad esempio le disposizioni a favore del notaio o dei testimoni nel testamento pubblico.
- I terzi sono quelli che afferiscono alla capacità di disporre per testamento, come il caso in cui il testamento sia redatto da un minore.
- Gli ultimi sono quelli relativi a violenza, errore e dolo.
Accettazione dell’eredità e testamento: si può impugnare un testamento dopo averlo accettato?
Una domanda che ci si può porre, e che spesso è posta impropriamente è: “Si può impugnare un testamento dopo averlo accettato?”. Quando si perfezione l’accettazione dell’eredità non si “accetta” il testamento: quest’ultimo è un negozio unilaterale e l’accettazione ha ad oggetto l’eredità devoluta, non il testamento. Il testamento è un atto nettamente separato dall’accettazione dell’eredità. L’accettazione dell’eredità dunque non preclude in alcun modo l’impugnazione del testamento, anzi, in determinate circostanze che prenderemo in analisi è addirittura presupposto necessario per l’impugnazione. A chiarire la netta distinzione fra accettazione e testamento è l’articolo 483 del codice civile. Tale norma addirittura stabilisce come non si possa impugnare l’accettazione per errore. Nel caso venga scoperto un testamento successivo l’erede sarà tuttavia tenuto a soddisfare gli oneri incombenti sulla propria quota solo nei limiti dell’attivo.
1) Casi di annullabilità del testamento pubblico e olografo o delle disposizioni testamentarie: i termini per l’impugnazione
Tanto il difetto di capacità quanto i vizi della volontà e vizi meno gravi di carattere formale sono sanzionati con l’annullabilità del testamento.
Incapacità a disporre
L’articolo 591 del codice civile disciplina in primo luogo i casi di incapacità a disporre per testamento. Non possono disporre per testamento i minori di età, gli interdetti per infermità mentale e coloro che, pur non interdetti, si provi fossero incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno disposto per testamento. L’ultimo comma dell’articolo 591 del codice civile stabilisce che può impugnare un testamento per difetto di capacità giuridica (la dottrina infatti ritiene si tratti di incapacità giuridica con riguardo al negozio testamentario) chiunque vi abbia interesse.
Il termine di prescrizione di cinque anni decorre non dalla data di apertura della successione ma da quella in cui hanno avuto esecuzione le volontà testamentarie. Il legislatore dunque, anche nel caso il testatore non sia interdetto ritiene il testamento impugnabile per vizio della volontà: in questo caso l’onere della prova in ordine all’incapacità del testatore sarà a carico di chi intende annullare il testamento. L’articolo in questione non stabilisce nulla in ordine al beneficiario di amministrazione di sostegno: si ritiene che il beneficiario di amministrazione di sostegno dunque possa fare validamente testamento, salvo non sia stabilito diversamente nel decreto di nomina di cui all’articolo 405 del codice civile.
I vizi della volontà
L’articolo 624 del codice civile mette a fuoco i vizi della volontà, costituiti da errore, violenza e dolo, stabilendo che il testamento possa essere impugnato per tali vizi nel termine di cinque anni dal giorno in cui si abbia avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore. La disciplina dell’errore sul motivo è all’interno dello stesso articolo ove stabilisce che l’errore sul motivo, tanto di fatto, quanto di diritto rende la disposizione testamentaria annullabile soltanto nel caso in cui sia stato il solo che ha determinato il testatore a disporre. Da rilevare come questi casi di annullabilità possano anche colpire la singola disposizione testamentaria e non necessariamente l’intero testamento.
Vizi di forma che determinano annullabilità
Per quanto attiene ai vizi di forma che determinano annullabilità del testamento, gli stessi sono disiplinati dall’articolo 606 del codice civile. Il primo comma infatti stabilisce tassativamente i vizi di forma che determinano la nullità del testamento. L’ultimo comma stabilisce che “per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse”.
Il termine di prescrizione, come per i casi di difetto di capacità del testatore è di cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Si tratta di vizi meno gravi da quelli che determinano la nullità del testamento: il testamento pubblico sarà annullabile nel caso ad esempio non sia stato sottoscritto dai testimoni o non sia datato, il testamento olografo invece sarà annullabile nel caso non sia datato o nel caso la data sia incompleta o non autografa.
La convalida delle disposizioni annullabili oltre che delle disposizioni nulle
Sebbene l’articolo 590 del codice civile parli di convalida delle disposizioni testamentarie nulle (non già annullabili), la dottrina ad oggi nettamente maggioritaria ritiene che la “conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle” possa applicarsi anche nel caso in cui le disposizioni testamentarie o l’intero testamento siano annullabili e non soltanto nulli. Ad avviso di questa opinione dottrinale dunque, saranno suscettibili di conferma ed esecuzione anche le disposizioni testamentarie annullabili.
La natura della sentenza di annullamento
La sentenza che pronuncia l’annullamento di una disposizione testamentaria o di un testamento ha natura di sentenza costitutiva. Per tale motivo le disposizioni avranno efficacia fintantoché non siano impugnate e non vi sia la sentenza. Decorsi inutilmente i termini di prescrizione previsti per l’azione di annullamento la disposizione o il testamento non saranno più impugnabili e le disposizioni saranno definitivamente efficaci.
2) Impugnazione del testamento pubblico e olografo per nullità formali e delle singole disposizioni: vizi sostanziali. L’inesistenza
I vizi di carattere sostanziale e quelli più gravi di forma (più gravi di quelli che determinano l’annullabilità) sono sanzionati con la nullità.
Vizi di forma
Per quanto attiene ai vizi di forma l’articolo di riferimento è il 606 del codice civile. Il testamento sarà nullo, se olografo, per mancanza dell’autografia e della sottoscrizione. Se pubblico per mancanza della redazione per iscritto da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione del testatore o del notaio.
I vizi di carattere sostanziale che determinano la nullità sono davvero molti. Sono sparsi in varie disposizioni anche esterne al codice civile, eccone la maggior parte:
- Alcune ipotesi di disposizioni colpite da nullità si trovano agli articoli da 596 a 599 del codice civile. In questi articoli il legislatore individua i più importanti casi di incapacità a ricevere per testamento. Si tratta di norme volte alla tutela della libertà testamentaria e rappresentano delle ipotesi di incapacità relativa. Le stesse sono volte a tutelare quel particolare tipo di rapporto giuridico che si instaura fra testatore e tutore, testimoni, interprete, notaio e così via.
Vizi delle disposizioni: tutela della personalità e della libertà testamentaria
- L’articolo 458 del codice civile sanziona con la nullità i patti successori. Con riferimento al testamento tale divieto colpisce in particolare “ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. Nulle dunque anche le disposizioni testamentarie che possano costituire patti successori cosiddetti “dispositivi” o “abdicativi”. Si pensi ad esempio alla circostanza in cui il testatore disponga di un legato avente ad oggetto l’eredità di un proprio parente ancora in vita. Allo stesso modo sarà da ritenersi nullo un testamento esecutivo di un patto successorio istitutivo nullo.
- A tutela della libertà testamentaria è anche la nullità di cui all’articolo 589 del codice civile, per l’ipotesi di testamento congiuntivo o reciproco (nel medesimo atto). L’articolo 635 del codice civile invece sanziona con la nullità la disposizione del testatore sotto condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento del beneficiario di tale disposizione.
- All’articolo 631 del codice civile trova invece tutela la “personalità del negozio testamentario”. Per tale motivo, salvo i casi espressamente stabiliti dall’articolo, saranno nulle le disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo.
Casi di illiceità e di impossibilità delle disposizioni
- L’articolo 651 del codice civile sanziona con la nullità il legato di cosa dell’onerato o di un terzo, salvo che risulti da un documento anche esterno al testamento che il testatore sapesse dell’altruità del bene legato. Ai sensi dell’articolo 656 del codice civile il legato di cosa che sia già di titolarità del legatario al momento della confezione del testamento e permanga tale all’apertura della successione è egualmente nullo.
- Quando dal testamento risulta il solo motivo illecito che ha determinato una disposizione la stessa sarà nulla ai sensi dell’articolo 626 del codice civile (ad esempio “Lego a Tizio la mia arma da fuoco affinché mi vendichi”).
- La disposizione a favore di persona indeterminabile sarà nulla ai sensi dell’articolo 628 del codice civile.
- L’onere testamentario impossibile o illecito che costituisca il solo motivo determinante renderà nulla la disposizione a cui è apposto ai sensi dell’articolo 647 terzo comma del codice civile.
- L’articolo 692 stabilisce il divieto e la nullità della sostituzione fedecommissaria, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso articolo.
Il testamento falso e quello orale (nuncupativo): differenza fra nullità e inesistenza
A fianco a queste e tante altre norme che prevedono la nullità delle disposizioni, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato delle fattispecie di cosiddetta “inesistenza” del testamento. L’inesistenza è una sanzione più grave della nullità. La differenza di maggior rilievo consiste nell’inapplicabilità dell’articolo 590 del codice civile sulla “conferma ed esecuzione volontaria delle disposizioni” a quelle disposizioni che debbano ritenersi inesistenti. Il negozio testamentario è infatti da ritenersi inesistente quando affetto da vizi talmente gravi da non poter essere nemmeno ricondotto ad un “testamento”.
L’esempio più diffuso di inesistenza è quello del “testamento nuncupativo”, e cioè fatto oralmente: lo stesso non si ritiene infatti convalidabile ai sensi dell’articolo 590 del codice civile, ma “tamquam non esset”, inefficace, inesistente. Un altro testamento da ritenersi inesistente è il testamento falso, quello cioè che sia stato alterato con l’intervento di soggetti esterni rispetto al testatore. Nemmeno il testamento falso dunque può essere convalidato in quanto non nullo ma inesistente.
La natura della sentenza di nullità
Tanto le disposizioni nulle quanto quelle inesistenti saranno inefficaci: la sentenza del giudice avrà natura di sentenza dichiarativa e non vi sono termini di prescrizione. Si dovrà tuttavia tenere conto degli effetti dell’usucapione.
3) Impugnare con l’azione di riduzione le disposizioni testamentarie per lesione di legittima: il termine di prescrizione e le modalità
L’articolo 553 del codice civile disciplina la riducibilità delle disposizioni testamentarie. L’azione di riduzione è quell’azione volta alla tutela delle quote di legittima spettanti a determinate categorie di successibili, i cosiddetti legittimari, soggetti a cui la legge, agli articoli 536 e seguenti del codice civile, riconosce il diritto alle cosiddette quote di legittima. I legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti, e solo a tali soggetti compete l’azione di riduzione (articolo 536 del codice civile); la consistenza patrimoniale delle quote di legittima varia sia in relazione al concorso di più legittimari su una stessa successione (più figli e un coniuge) sia alla consistenza patrimoniale del patrimonio del defunto, da calcolarsi ai sensi dell’articolo 556 (diritti lasciati all’apertura della successione al netto dei debiti da sommarsi alle donazioni effettuate in vita dal defunto).
Modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie
L’articolo 558 del codice civile stabilisce poi le modalità attraverso cui si riducono le disposizioni testamentarie. La riduzione è proporzionale, senza distinguere fra eredi e legatari. Qualora anche la riduzione delle disposizioni testamentarie sia insufficiente ad integrare la quota del legittimario leso, lo stesso potrà ai sensi dell’articolo 554 del codice civile, agire in riduzione avverso alle donazioni perfezionate in vita dal defunto a far corso dall’ultima.
La previa accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
Per quanto attiene ai presupposti di esperibilità dell’azione, gli stessi sono individuati all’articolo 564 del codice civile: il legittimario che intenda esercitare l’azione di riduzione sui legati (e sulle donazioni) dovrà previamente aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Chi poi, ai sensi dell’articolo 551 del codice civile sia beneficiario di un legato in sostituzione di legittima, prima di agire in riduzione dovrà rinunciare al legato sostitutivo, fatto salvo il caso in cui si tratti di legato “con facoltà del supplemento”.
Natura dell’azione di riduzione
Le disposizioni testamentarie riducibili ai sensi dell’articolo 553 non sono viziate, né nulle, né annullabili, ma soltanto riducibili. L’azione di riduzione ha la natura di accertamento costitutivo. È un accertamento della lesione della legittima ed una “reintegrazione” della parte necessaria a coprire la differenza. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie è decennale. È discussa la data di decorrenza. Parte della giurisprudenza meno recente fa decorrere il termine dalla data di apertura della successione (quindi dalla data di decesso del defunto, così Cassazione Seconda Sezione, numero 4230 del 1987 e della stessa sezione numero 11809 del 1197), mentre la giurisprudenza più autorevole e recente fa decorrere il termine di prescrizione decennale dalla data di accettazione dell’eredità (Così Cassazione a Sezioni Unite, numero 20644 del 2004).
I costi del procedimento di impugnazione del testamento
Il procedimento di impugnazione del testamento, come visto, varia molto a seconda del tipo di vizio che l’attore ha interesse a far valere in giudizio.
Allo stesso modo i costi dell’impugnazione variano molto in relazione alla complessità del procedimento e dei valori coinvolti. Si deve tenere conto della necessaria mediazione obbligatoria: una fase preprocessuale conciliativa necessaria e prescritta dal Decreto Legislativo numero 28 del 2010. In generale però, è corretto affermare che l’impugnazione del testamento possa costare dai 3600 euro a importi superiori. Laddove il procedimento si chiuda in fase di mediazione i costi possono essere nettamente inferiori.