Le registrazioni con il cellulare come prova – indice:
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5241/2017, le registrazioni e i video con il telefonino sono leciti e possono costituire una prova documentale lecita e utilizzabile all’interno di un processo. Vediamo dunque quali sono i contorni del caso su cui la Suprema Corte si è occupata negli scorsi giorni, e quali sono le motivazioni che hanno condotto alla sintesi di cui sopra.
Il caso in cui sono state fatte registrazioni con il cellulare
Il Tribunale di Perugia con l’ordinanza del 23 febbraio 2016 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Perugia del 4 febbraio 2016 degli arresti domiciliari dell’indagato, un carabiniere colpevole di aver indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali, abusando della sua inferiorità psichica. Con il ricorso in Cassazione l’indagato deduceva diversi motivi.
È così emerso che il carabiniere si sarebbe adoperato in favore della prostituta ove ci fossero stati problemi con i suoi clienti: l’attività di controllo e di protezione è attività doverosa delle forze dell’ordine e il reato di cui all’art. 319 quater cod. pen. si verifica solo nelle ipotesi di prospettazione di disattendere i propri doveri con indebito vantaggio. Dunque, la rappresentazione da parte del ricorrente di impiegare le sue prerogative di carabiniere a salvaguardia della prostituta non poteva essere inserita nel paradigma punitivo dell’art. 319 quater del cod. pen., mancando altresì un vantaggio indebito per la stessa, in vista del quale ella avrebbe concesso i suoi favori sessuali. Non è inoltre spiegato nell’ordinanza impugnata – afferma la Corte – come la condotta del ricorrente avesse espresso efficacia condizionante della condotta della donna.
Ulteriormente, emerge come la conoscenza da parte del ricorrente delle condizioni di inferiorità psichica della parte offesa, presupposto logico giuridico della norma, per l’ordinanza fosse attestata poiché il carabiniere “non poteva ignorare”. Costui dichiara tuttavia che gli accertamenti medici effettuati successivamente ai fatti dell’imputazione, manifestando disfunzionalità emotive, non sarebbero rispondenti visto e considerato che “da immagini estratte da Facebook (la donna) non appariva affatto gravata da disturbi relazionali”.
Il giudizio della Corte in merito alle registrazioni fatte al cellulare
Alla luce dei motivi di ricorso solo parzialmente sopra esaminati, la Corte afferma che l’istanza del ricorrente sarebbe comunque infondata.
In particolare, si legge nella pronuncia, “dall’analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del tribunale e quello del Giudice delle indagini preliminari) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (carenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 del cod. proc. pen.) non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell’atto di impugnazione, e quindi sono solo ipotesi teoriche, non valutabili in sede di legittimità”.
Di contro, gli ermellini sottolineano come “gli elementi indicati dai due provvedimenti, sono gravi, univoci e convergenti nell’indicare il ricorrente autore dei fatti, e di altri fatti anche più gravi ancora in accertamento, descritti nell’imputazione”. Ai fini del nostro focus odierno, la sentenza segnala come “l’ordinanza impugnata evidenzia con motivazione adeguata, non contraddittoria e senza manifeste illogicità che il ricorrente aveva anche filmato integralmente gli incontri sessuali con le donne (oltre a quelle di cui all’imputazione anche per altre donne), e dalla visione del filmato e dal contenuto del colloquio emergevano in maniera inconfutabile (documentati dallo stesso indagato con i video) i gravi indizi dei reati in contestazione”.
La validità delle registrazioni come prova documentale
Tralasciando gli altri punti di motivazione, le considerazioni legate all’elemento di maggiore riferimento del nostro focus meritano una evidenziazione separata. I giudici affermano infatti come “alcune considerazioni devono necessariamente svolgersi sull’uso delle registrazioni video e sonore nei casi di violenza sessuale”. Registrazioni che in questo caso sono state effettuate dall’indagato, ma possono ben essere realizzate dalla stessa vittima di violenze, costituendo pur sempre una prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico – il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se con video) o la telefonata.
“Nel particolare caso di violenza sessuale in giudizio, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze” – dichiarano gli ermellini – “Le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima. La ripresa video copre a 360 gradi tutto il fatto.
Nel nostro caso, come sopra visto, la registrazione è stata effettuata dallo stesso ricorrente, ma la stessa potrebbe avvenire legittimamente anche da parte della vittima. Infatti le registrazioni di conversazioni – e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 del cod. proc. pen. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, come sopra visto, in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni”.