La particolare tenuità del fatto nella guida in stato di ebbrezza – indice:
L’articolo 131-bis del codice penale in ordine alla non punibilità per particolare tenuità del fatto lascia senza dubbio ampi margini di discrezionalità all’organo giudicante. A poco tempo dall’entrata in vigore della norma sono infatti diversi i contrasti sull’applicabilità o meno della stessa a diversi reati. Per orientarsi sull’interpretazione dell’articolo 131-bis del codice penale è però di fondamentale importanza tenere in debita considerazione gli orientamenti giurisprudenziali al riguardo, e, l’autorevolezza della fonte giurisprudenziale citata in riferimento alla Guida in Stato di ebbrezza rende senza dubbio la recente sentenza delle Sezioni Unite dirimente in riferimento all’argomento. La sentenza in questione è la numero 13681 del 6 aprile 2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La Corte ha ritenuto applicabile l’articolo 131-bis del codice penale anche al reato di Guida in stato di ebbrezza.
La particolare tenuità del fatto è applicabile astrattamente a qualsiasi reato
Da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva chiarito come l’assoluzione per particolare tenuità del fatto fosse concedibile con riferimento ad ogni reato. Per la Cassazione, infatti, l’organo giudicante, per concedere “particolare tenuità del fatto” deve avere riguardo alle modalità della condotta criminosa ed all’offensività della stessa. Ciò deve comunque essere fatto nei limiti fissati dall’articolo 131-bis. Astrattamente anche il reato di omicidio, secondo la stessa ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, può essere considerato particolarmente tenue (nel caso ad esempio la condotta illecita sia idonea ad abbreviare soltanto di poco la vita).
Particolare tenuità del fatto nella Guida in stato di ebbrezza
La Cassazione Sezioni unite del 6 aprile 2016, numero 13681 ha ritenuto compatibile la tenuità del fatto con quei reati con una soglia minima di punibilità. Fra questi vi è evidentemente la Guida in stato di ebbrezza. Con riferimento a tale reato infatti, il legislatore compie una valutazione preliminare non già sulla “pericolosità” connessa al superamento della soglia minima. Tale valutazione piuttosto verte sulla rilevanza penale in astratto della fattispecie, sanzionata penalmente soltanto al di sopra della soglia di 0,8 grammi di tasso alcolemico per litro di sangue.
La fascia compresa tra 0,51 e 0,8 grammi per litro, seppur prevista come sanzione amministrativa, non è punibile penalmente. Ad avviso della giurisprudenza meno recente questo significava che l’organo giudicante non potesse sostituirsi al legislatore applicando l’articolo 131-bis anche qualora la fattispecie superasse la soglia prevista dal legislatore di 0,8 grammi per litro di sangue. La valutazione tecnica in ordine alla pericolosità sociale era a monte, già compiuta dal legislatore. Sopra la soglia di 0,8 grammi, per tale orientamento superato, la pericolosità e la sanzionabilità penale erano in re ipsa.
La soglia minima di punibilità non esclude la particolare tenuità del fatto
Con la sentenza 13681 del 6 aprile invece, le Sezioni Unite hanno chiarito come la presenza di una soglia minima di punibilità non sia di per sé sufficiente ad escludere la graduabilità del reato di Guida in stato di ebbrezza. La valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto dunque, attiene a qualcosa di più complesso. Si deve tenere conto di tutte le particolarità e degli aspetti di pericolosità della fattispecie concreta che l’organo giudicante dovrà analizzare.
Alcuni esempi della Cassazione sull’applicabilità
La Corte di Cassazione fa alcuni esempi su elementi che potrebbero ricondurre la fattispecie concreta ad una particolare tenuità. Potrebbe essere ad esempio pronunciata la particolare tenuità del fatto laddove il tasso alcolemico sia di poco al di sopra della soglia minima di punibilità. Un’ulteriore circostanza in cui potrebbe ritenersi applicabile l’articolo 131-bis del codice penale potrebbe essere rappresentata da una guida, seppur al di sopra della soglia astratta di punibilità, in una strada poco frequentata, particolarmente isolata.
Il rifiuto di sottoporsi ad etilometro e l’applicabilità dell’articolo 131-bis
Le Sezioni Unite Penali nello stesso 6 aprile del 2016 con pronuncia numero 13682 hanno ritenuto applicablie la particolare tenuità del fatto anche al reato di cui all’articolo 186 comma 7 del Codice della Strada sul rifiuto di sottoporsi al test di accertamento del tasso alcolemico nel sangue. In questo caso, per una valutazione sulla non pericolosità della fattispecie si dovrà tenere conto del relativo stato di ubriachezza e delle circostanze di pericolosità del caso concreto. Fra questi la condotta di disobbedienza, la gravità del presunto stato di ubriachezza, la circostanza in cui lo stesso si è verificato e così via.