Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11702/2017, la comparsa del giallo equivale alla necessità di fermarsi al semaforo, altrimenti “scatta” la multa. In tal modo gli Ermellini hanno confermato la correttezza del verbale elevato a carico di una automobilistica multata dai vigili, poiché era passata con il semaforo giallo.
Il ricorso per Cassazione in riferimento alla probatorietà dell’atto pubblico
La vicenda vedeva l’automobilista soccombere in entrambi i gradi di merito. Quanto basta per indurla a rivolgersi in Cassazione, lamentando la violazione della norma ex art. 2697 c.c, secondo cui:
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
E la contemporanea violazione della norma ex art. 2700 c.c., secondo cui:
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tuttavia, per la Cassazione le censure così sollevate non sarebbero risolutive rispetto ad una sentenza che ha statuito che la ricorrente aveva la possibilità di fermarsi in condizioni di sicurezza tanto che i verbalizzanti che la precedevano si erano fermati.
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La sentenza della Cassazione sul passaggio col semaforo giallo
Nelle sue motivazioni la Corte ricorda di non ignorare “che il riferimento al tempo psicotecnico per arrestare il veicolo al momento dell’accensione della luce gialla vale in relazione alla velocità del veicolo e non contravviene alla regola che in prossimità di un semaforo e/o di un qualsiasi incrocio bisogna moderare la velocità in base alle normali regole di comune prudenza”, ma ribadisce altresì come l’orientamento giurisprudenziale in Cassazione sia “costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla” e che stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz’altro ritenersi congruo.
Dunque, afferma poi la Corte, “il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio”.
L’osservanza di questa condotta, aggiunge infine la Corte, “è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (omissis) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto odi precedenza”.
Per tali motivi, i giudici della Suprema Corte ritengono che i criteri sopra citati, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla.