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Nel calcolo del TAEG e, conseguentemente, nel tentativo di definizione del rapporto sussistente tra il TAEG e la soglia usura, è necessario inserire anche le spese assicurative legate al finanziamento. Ad affermarlo è la recente Cass. n. 8806/2017, a interpretazione di quanto previsto dall’art. 644 c.p., secondo cui per il calcolo del tasso annuo effettivo globale devono essere inseriti tutti i costi collegati al prestito.
Usura bancaria e art. 644 c.p.
L’art. 644 c.p. sancisce infatti che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”: quanto basta per introdurre all’interno del sistema di conteggio del TAEG anche le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi tiolo e spese, comprese quelle di assicurazione e di garanzia.
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Tornando alla sentenza in esame, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso avanzato per “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’art. 644 cod. pen. così come modificato dalla legge n. 108/1996, erronea applicazione dei decreti del Ministro del tesoro e delle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale ai sensi dell’usura”.
In particolare, il motivo di ricorso poggiava sul fatto che sarebbe stato rilevato che, nel calcolo del complessivo costo economico rilevante ai fini della valutazione dell’usurarietà del prestito intercorso inter partes, andrebbero conteggiate anche le spese di assicurazione sopportate dal debitore in connessione con l’ottenimento del credito (nella fattispecie, si trattava di “premio assicurativo per la polizza stipulata a garanzia del credito”, con la conseguenza che il prestito a suo tempo erogato dalla società finanziaria alla cliente risultava oltrepassare la soglia massima che è consentita dalla legge, proprio a causa della presenza degli oneri assicurativi.
Ebbene, su tale motivo di ricorso la Cassazione ha espresso parere favorevole di accoglimento.
Usura bancaria e Cassazione
I giudici della Suprema Corte rammentano che “non può ritenersi conforme alla normativa relativa al riscontro di usurarietà dei negozi di credito, invero, la decisione assunta dalla Corte di Appello di Napoli, che con riguardo al prestito concretamente in esame ha escluso dal novero delle voci economiche rilevanti in proposito quella rappresentata dalle spese di assicurazione”.
La Cassazione ha poi affermato che è stata pure acquisita “la constatazione che il conteggio di tale voce comporti senz’altro il superamento della soglia usuraria del prestito concesso dalla società finanziaria ai signori (omissis) quale negozio appartenente alla categoria «anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari – oltre 5.000,00 C»”.
Per supportare la propria valutazione, la Corte ha ricordato che la normativa di divieto dei rapporti usurari – di cui abbiamo già detto in riferimento all’art. 644 cod. pen. – considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell’art. 644, rammentano i giudici, “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.
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In tal senso, non sarebbe corretta la diversa prospettiva della repressione del fenomeno usurario, secondo cui si potrebbero escludere alcune voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse. “Pure da stimare sicuro” – prosegue la sentenza – “è che detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario”.
Usura bancaria e spese di assicurazione
Introdotte tali valutazioni più generiche, la Corte converge le proprie valutazioni sullo specifico tema delle spese di assicurazione. In tal merito, i giudici sottolineano come la formula delle istruzioni secondo cui “ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto elle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. In particolare, sono inclusi … le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito”, andrebbe letta non certo nel modo con cui hanno fatto i giudici della Corte napoletana, che ha ritenuto possibile escludere dal calcolo del TAEG tali voci poiché facoltative.
Nella critica alle decisioni assunte nel precedente grado, la Cassazione sottolinea come la Corte napoletana “non ha svolto nessun itinerario argomentativo a sostegno, quasi il passaggio fosse da stimare automatico: là dove, per contro, la frase di cui alle istruzioni si occupa – sin dal suo profilo strettamente letterale – di chiarire l’effettiva inclusione di una voce nel calcolo usurario, non certo di procedere ad esclusioni” e che “neppure si è curata, una volta scelta la strada dell’interpretazione dicotomica, delle incertezze interpretative che risultano legate a una lettura risolta tout court da una contrapposizione tra «assenza di vincoli» (o «facoltà») e «presenza di vincoli» (od obbligo), posta se non altro la difficoltà di perimetrare i confini dell’«obbligo», tra quello tratto da legge o da contratto e quello frutto di una più o meno accentuata costrizione o comunque dal semplice fatto”.
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In conclusione, risulta di grande interesse esprimere le valutazioni finali della Corte di Cassazione, che ha opportunamente rammentato come normalmente “i contratti di credito bancari sono predisposti – nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese – dall’impresa bancaria; e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti”. Tale riferimento è da imputarsi principalmente alle modalità di offerta del prodotto, dove il collegamento tra la concessione del credito e la voce economica risulta del tutto evidente.
Sulla base di tali valutazioni, la Cassazione invita la Corte d’Appello ad attenersi ai principi e alle indicazioni contenute nelle proprie motivazioni e, in particolare, al principio di diritto che segue:
In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione.