La successione senza eredi – indice:
Una domanda piuttosto frequente in tema di successioni è relativa a che cosa accada nell’ipotesi in cui non vi siano eredi. Si tratta di un argomento non così raro e scarsamente diffuso come si potrebbe inizialmente ipotizzare, e sul quale val la pena compiere qualche approfondimento specifico, contribuendo così a far luce su questa specifica occasione.
Mancanza eredi: l’art. 586 c.c. e la successione dello Stato
In prima battuta, occorre rammentare come la mancanza degli eredi nella successione sia argomento ben disciplinato dall’art. 586 c.c., secondo cui
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Di qui, è possibile dunque cercare di ricondurre quali siano i requisiti necessari affinché si possa parlare di devoluzione allo Stato. Come deducibile dal tenore letterale della norma di cui sopra, si tratta di:
- assenza di successibili;
- situazione di giacenza ereditaria e di vacanza ereditaria;
- cittadinanza del de cuius.
Vediamoli in un livello di maggior dettaglio, uno per uno.
Assenza di successibili
Per quanto concerne l’assenza di successibili, il codice civile delimita tale “recinto” di eredi in coloro che – in mancanza di testamento – sono parenti sino al sesto grado del de cuius (un tempo il codice prevedeva invece che la successione avesse luogo sino al decimo grado di parentela, ma successivamente, con l’abrogazione del vecchio codice e l’introduzione delle nuove norme del 1946, il legislatore ha opportunamente prevista l’impossibilità di arricchimento da parte di soggetti “troppo” lontani nel grado di parentela).
E nel caso in cui non vi sia la certezza sull’esistenza o meno di eredi entro il sesto grado? In questo caso, a prevalere è la posizione dello Stato, sulla base dell’art. 70 c.c., secondo cui:
quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte, una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzitutto procedere all’inventario dei beni e devono dare cauzione.
Situazione di giacenza ereditaria e di vacanza ereditaria
Ad ogni modo, l’incertezza di cui sopra è riferibile esclusivamente all’ipotesi di esistenza o meno di un erede entro il sesto grado. Se invece l’erede è stato individuato ma c’è incertezza sul fatto che possa o meno accettare l’eredità (o anche nell’ipotesi di dubbi sull’effettiva esistenza di successibili, qualora venga ritenuto opportuno), si può procedere all’istituto della giacenza ereditaria.
Anche se il tema (ne parleremo diffusamente in altri approfondimenti) è arricchito da vasti margini di libertà nell’interpretazione, il senso è piuttosto chiaro: il legislatore desidera che al fine di accertare la mancanza di chiamati alla successione, si possa scegliere di incaricare un determinato soggetto in qualità di curatore dell’eredità giacente. Una volta accertata la mancanza di chiamati entro il sesto grado, l’eredità diverrà vacante e sarà automaticamente devoluta allo Stato, sulla base delle norme sopra inquadrate.
Cittadinanza del de cuius
Giungiamo infine all’ultimo requisito, relativo alla cittadinanza del de cuius. La legge prevede infatti che la successione deve essere regolata dalla legge nazionale della cui eredità si tratta; può comunque essere sottoposta alla legge italiana anche la successione del soggetto straniero che era residente in Italia, a condizione che, al momento del decesso, egli risiedesse ancora in Italia.
Mancano gli eredi? Lo Stato non risponde dei debiti
Pur chiaro dalla lettura del secondo comma dell’art. 586 c.c., ricordiamo anche in questa sede che lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. In tal proposito, sebbene non vi sia una specifica normativa in merito, si ritiene che possa essere applicabile quanto previsto dalla procedura di liquidazione in caso di opposizione, prevista dall’art. 498 c.c., ovvero che
qualora entro il termine indicato nell’articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.