La dichiarazione di successione – indice:
- Cos’è
- I termini
- Dove si presenta
- Un Modello
- La base imponibile
- Modificare la dichiarazione
- Le imposte
- Chi deve presentarla
- Il contenuto
- Quali documenti servono
- La liquidazione dell’imposta
La successione è l’evento in relazione al quale ha luogo il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi dal soggetto defunto agli eredi di questi. Può essere di due tipi: legittima e testamentaria. Tutti i parenti del defunto fino al sesto grado di parentela rientrano nel diritto alla successione e pertanto assumono la qualifica di chiamati all’eredità. Aperta nel momento della morte, è una procedura discretamente complessa per la quale la normativa vigente richiede l’espletamento di varie formalità.
Cerchiamo allora di fare maggiore chiarezza comprendendo che cosa sia la dichiarazione di successione, quali siano le sue caratteristiche e quali siano i documenti che è necessario predisporre per la sua realizzazione.
Che cosa è la dichiarazione di successione e chi è tenuto a presentarla
La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, di natura prevalentemente fiscale, attraverso il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, e vengono così determinate le imposte dovute, sulla base del quadro normativo in vigore. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità, salvo non abbiano dichiarato di volervi rinunciare, i legatari ed i loro rappresentanti, nonché gli immessi nel possesso dei beni ereditari, gli amministratori dell’eredità, i curatori dell’eredità giacente e gli esecutori testamentari.
Il riferimento normativo principale è il Testo Unico numero 346 del 1990 concernente l’imposta sulle successioni e donazioni. Le regole che ne disciplinano l’adempimento sono contenute in particolare all’articolo 28. L’agenzia delle Entrate, tuttavia, aggiorna periodicamente il modello, le modalità di versamento dell’imposta e dell’inoltre telematico mediante l’emanazione di provvedimenti consultabili direttamente sul suo sito internet.
Entro quanto presentare la dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, di norma, coincide con il momento del decesso del de cuius. Se presentata successivamente, espone chi vi è tenuto a sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all’aumentare del ritardo.
In ogni caso deve essere presentata prima che si compia qualsiasi atto che possa modificare il patrimonio ereditario.
Dove presentare la dichiarazione di successione
Da predisporre su apposito modello a disposizione presso l’Agenzia delle entrate a pena di nullità della dichiarazione stessa, la dichiarazione deve essere presentata presso l’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza (domicilio fiscale) nel caso in cui il de cuius fosse residente in Italia. A partire dal 2014 per le successioni aperte al 3 ottobre 2006 la dichiarazione deve essere spedita telematicamente mediante il software messo a disposizione dal sito dell’Agenzia delle Entrate o recandosi ad un Centro di Assistenza Fiscale. I canali di trasmissione sono Entratel o Fisconline.
Nel caso invece in cui il defunto fosse residente all’estero, la dichiarazione di successione andrà presentata presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se però non è nota l’ultima residenza italiana, la dichiarazione è da inoltrarsi presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6.
Un modello di dichiarazione di successione
Per compilare la dichiarazione di successione è possibile scaricare i vari modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ecco come si presenta la prima pagina della dichiarazione di successione.
Qual è la base imponibile nella dichiarazione di successione
La base imponibile nella dichiarazione di successione – ovvero il valore netto dell’asse ereditario su cui verranno calcolate le imposte di successione – è determinata quale differenziale tra l’importo complessivo dei beni e dei diritti che rappresentano l’attivo dell’asse ereditario, e l’importo complessivo delle passività e degli oneri deducibili (si pensi, tra i principali, ai debiti personali del defunto). I beni e i diritti cui si riferisce la norma sono quelli che si trovano sia nel territorio dello stato che all’estero, purché il de cuius fosse residente in Italia al momento della morte.
Si tenga in merito conto che per ciascun valore non direttamente monetario, legislatore e giurisprudenza suggeriscono i termini di riferimento da assumere in considerazione: per quanto ad esempio riguarda (sempre ai soli fini della determinazione della base imponibile) il valore degli immobili, si suole assumere quello catastale e non quello di mercato.
Le attività e le passività del patrimonio ereditario
L’attivo ereditario è composto da:
- beni mobili, denaro e gioielli che sono computabili nella percentuale del 10% del valore complessivo netto dell’asse ereditario a meno che l’inventario non riporti beni in misura diversa;
- i titoli di qualunque natura risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi del de cuius;
- i beni immobili e i titoli al portatore di proprietà del defunto o registrati a suo nome sebbene conservati da altri;
- le quote o le azioni possedute dal de cuius partecipante ad una società di capitali.
Le passività invece sono:
- i debiti ereditari già esistenti al momento della morte del defunto e risultanti da un atto in forma scritta con data certa anteriore alla morte;
- le spese mediche e chirurgiche che gli eredi hanno sostenuto per il de cuius nell’ultimo semestre di vita dello stesso. Queste comprendono i costi per i ricoveri, le medicine e le protesi se ne risulta il pagamento dalla quietanza;
- le spese funebri per un importo massimo di 1.550 euro.
Modificare la dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione si può modificare se, dopo la presentazione, sopraggiungono eventi che comportano delle modifiche nella devoluzione dell’attivo ereditario. Il sesto comma dell’articolo 28 del Testo Unico suddetto afferma infatti che “Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali che da’ luogo a mutamento della devoluzione dell’eredita’ o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8″.
La modifica della dichiarazione può essere fatta con la compilazione di una dichiarazione integrativa che consente di modificare integrare o correggere la dichiarazione già presentata. I casi in cui è necessaria la modifica possono essere ad esempio:
- quando l’evento sopraggiunto dà luogo ad una modifica della devoluzione dell’eredità o del legato;
- se risulta un’imposta superiore da pagare per qualsiasi motivo;
- in caso di mancato inserimento nell’asse ereditario dichiarato di alcuni beni;
- per la necessità di modificare dati catastali, quote o eredi senza incrementare il valore dell’asse ereditario.
Quali sono le imposte di successione
Una volta calcolata la base imponibile, si può procedere ad applicare sulla stessa le imposte di successione, con le aliquote che saranno a loro volta stabilite sulla base del rapporto di parentela che intercorre tra il dante causa e l’avente causa.
In maggior dettaglio, le imposte sono pari al:
- 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (presente una franchigia di 1 mln euro per ciascun beneficiario);
- 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (presente una franchigia di 100 mila euro per ciascun fratello o sorella);
- 8% nei confronti degli altri soggetti.
Le stesse aliquote d’imposta sono previste per i soggetti portatori di un handicap considerato grave ai sensi della legge 104 del 1992. Questa categoria di soggetti, tuttavia, in tutti i gradi di parentela gode di una franchigia più alta, ovvero pari ad 1.500.000 euro per erede.
Tenendo presente che se il de cuius in vita ha effettuato delle donazioni a favore di alcuni eredi al momento della successione opera l’istituto della collazione ereditaria, il valore di tali donazioni dev’essere considerato nell’applicare la franchigia. Il codice civile nel disciplinare la collazione per imputazione all’articolo 747 stabilisce che il valore del bene da considerare è quello che aveva quando si è aperta la successione.
Chi deve presentare la dichiarazione di successione
Uno dei temi che più frequentemente apre margini di dubbio tra i diretti interessati, è legato all’individuazione del soggetto obbligato a presentare la dichiarazione di successione e il conseguente pagamento delle relative imposte.
Stando a quanto ci suggerisce il legislatore, gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono:
- gli eredi e i legatari;
- gli immessi nel possesso dei beni;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trust.
Non sono invece obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione i parenti in linea retta o il coniuge ai quali sia devoluta l’eredità, ammesso che nell’asse ereditario non siano compresi immobili o diritti reali immobiliari, e che il patrimonio del defunto non sia di importo superiore a 100.000 euro.
Per quanto intuibile, nel caso in cui vi siano più obbligati a presentare la dichiarazione di successione, è sufficiente che provveda uno solo di essi.
Casi di esonero dall’obbligo della dichiarazione
Ai sensi del quinto comma dell’articolo 28 del Testo Unico sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari nei seguenti casi:
- se hanno rinunciato all’eredità o al legato prima che sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione;
- quando hanno chiesto di nominare un curatore per amministrare l’eredità non trovandosi nel possesso dei beni ereditari.
In entrambi i casi devono aver spedito con raccomandata la copia della dichiarazione di rinuncia o dell’istanza di nomina del curatore all’Agenzia delle entrate.
Cosa contiene la dichiarazione
L’articolo 29 del Testo Unico concernente l’imposta sulle successioni e donazioni effettua un elenco di elementi che corredano la dichiarazione. Senza procederne all’elenco si tratta in generale dei seguenti dati:
- quelli che consentono al fisco di identificare il defunto, i chiamati o gli eredi e i legatari;
- la composizione dell’attivo ereditario con una descrizione analitica dei beni e dei diritti che lo compongono;
- le passività e gli oneri deducibili con i relativi documenti probatori;
- il valore complessivo netto dell’asse ereditario;
- le riduzioni e le detrazioni anch’esse con i relativi documenti di prova.
La mancanza delle prime due categorie di elementi determina l’irregolarità della dichiarazione ai sensi dell’articolo 32 del Testo Unico.
Quali documenti bisogna presentare per la dichiarazione di successione
Per poter proficuamente predisporre e inoltrare la dichiarazione di successione sono necessari una serie di documenti da predisporre con particolare attenzione, al fine di non pregiudicare l’efficacia dell’intera procedura.
Riepiloghiamo in tal senso:
- certificato di morte in carta libera per uso dichiarazione di successione;
- Un’autocertificazione sullo stato di famiglia storico;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti gli eredi;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria regionale del de cuius e di tutti gli eredi;
- atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto e/o cointestate con altri soggetti;
- atti di donazione che il defunto ha stipulato in vita in favore di uno o più eredi;
- documenti tecnici sugli immobili intestati al deceduto (planimetrie catastali, elaborati planimetrici, mappale, copie accatastamenti DOCFA, eventuali variazioni successive);
- 2 copie autentiche della pubblicazione dell’eventuale testamento;
- copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all’eredità;
- fattura dell’avvenuto pagamento delle spese funebri e delle spese mediche;
- dichiarazione bancaria / postale di sussistenza e consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine;
- attestato con eventuali ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal defunto;
- dichiarazione del datore di lavoro con indicate le indennità maturate dal lavoratore dipendente (es. mensilità, 13ma, 14ma, TFR, ferie, ecc.);
- dichiarazione societaria di titolarità di quote e valorizzazione delle stesse (sottoscritta dal commercialista);
- verbale di apertura delle cassette di sicurezza, redatto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio oppure da un pubblico ufficiale.
Come viene liquidata l’imposta
Una volta presentata la dichiarazione, anche se dopo la scadenza del termine di presentazione ma prima che l’Agenzia delle entrate abbia provveduto a notificare l’accertamento d’ufficio, l’ufficio liquida l’imposta in base ai risultati della dichiarazione. Questa dev’essere pagata, ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico, dagli eredi, in solito per quanto dovuto da loro e dai legatari, dai chiamati all’eredità nel possesso dei beni ereditari e nel limite del valore di questi e dai legatari relativamente ai propri legati.
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di liquidazione decorsi sessanta giorni dal quale tali soggetti sono obbligati al pagamento dell’imposta. Il pagamento avviene tramite addebito su un conto corrente bancario in convenzione con l’agenzia delle entrate e il cui iban viene indicato in dichiarazione.
Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo relative agli immobili invece devono essere autoliquidate dagli eredi e dai legatari e versate tramite modello F23 che dev’essere allegato alla dichiarazione in copia.