Il tema della rateizzazione delle cartelle di pagamento è argomento che interessa una rilevante platea di contribuenti, costituito da coloro che non hanno la possibilità di poter effettuare il pagamento delle somme in un’unica soluzione, e cercano così di ottenere dall’Agenzia il via libera per la riscossione il pagamento a rate.
Ma in che modo poter ottenere la rateizzazione? E quali sono i requisiti che occorre rispettare? Cerchiamo di condividere insieme a voi i principali punti di attenzione su questo ambito, e scoprire in che modo poter beneficiare dei pagamenti a rate attualmente previsti.
Pagare a rate le cartelle di pagamento
Al momento in cui scriviamo, è possibile rivolgersi agli Agenti della riscossione per poter ottenere due diverse modalità alternative di rateazione della cartella di pagamento.
In particolare, è possibile domandare l’accesso a:
- un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni), in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Si precisa che i piani di cui sopra sono da tendersi come “alternativi”: ne deriva che il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude in capo al contribuente la possibilità di poter domandare l’accesso a un piano di rateazione ordinario.
Piano di rateazione ordinario della cartella di pagamento
Il contribuente – debitore può richiedere all’Agenzia della riscossione di poter avere accesso a un piano di rateazione ordinario se si trova nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito che è stato iscritto a ruolo, ma ritiene di poterlo fare attraverso un piano di ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.
In tal senso, il legislatore ha previsto un canale privilegiato per tutte le domande di rateazione di debiti fino a 50 mila euro, nei confronti dei quali si potrà ottenere la rateizzazione dietro presentazione di una domanda semplice, che non richiederà – tra gli allegati – nemmeno le documentazioni che possano comprovare la situazione di difficoltà economica.
Di contro, per i debiti che superano il livello di 50 mila euro, la concessione della rateazione ordinaria sarà subordinata alla necessità di verificare l’effettiva situazione di difficoltà economica. Nella pratica, l’Agente della riscossione analizzerà l’importo del debito e la documentazione che è stata allegata alla richiesta, e che serve a manifestare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
Il piano di rateazione ordinario può prevedere rate variabili e crescenti, o rate costanti: la scelta dipenderà dalla volontà del debitore di pagare rate più leggere nella parte iniziale del proprio piano, nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.
Piano di rateazione straordinario della cartella di pagamento
In alternativa al piano di rateazione ordinario, il debitore può richiedere l’accesso ad un piano di rateazione straordinario: si tratta di un percorso differente da quello – semplificato – che abbiamo commentato nel precedente paragrafo, e che risulta essere sostanzialmente riservato alle situazioni di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economica, per ragioni che risultano pertanto essere estranee alla propria responsabilità.
Ne consegue che, a titolo di esempio, possono richiedere la dilazione straordinaria del debito quei contribuenti che non sono in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria, ma che ritengono però di mantenere una condizione di solvibilità attraverso la rateazione straordinaria, dalla durata fino a 120 rate.
In virtù della maggiore possibilità di rateizzare il debito, il piano straordinario è riservato a:
- persone fisiche e ditte individuali che adottano dei regimi fiscali privilegiati, nell’ipotesi in cui l’importo della singola rata sia superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;
- altri soggetti, nell’ipotesi in cui la rata sia superiore al 10% del valore della produzione mensile, e se l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, risulta essere compreso tra 0,5 e 1.
Come abbiamo già rammentato nelle righe che precedono, nel caso in cui il debitore si vedesse rifiutata la richiesta di rateazione straordinaria, potrà comunque chiedere ed ottenere quella ordinaria.
Proroga rateazione cartella di pagamento
Può accadere che durante il piano di rateazione il debitore non riesca a risollevare la propria situazione finanziaria, come da auspici, ma subisca invece un ulteriore deterioramento.
Ebbene, in tale scenario non augurabile, il debitore può comunque domandare all’Agente della riscossione di fruire di una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza. La proroga della dilazione può essere concessa una sola volta, per un ulteriore periodo, e fino a 72 rate. Nel caso in cui vi siano le condizioni previste per i piani straordinari, è possibile avere una proroga fino a un massimo di 120 rate. Così come avviene per la “prima” rateazione, anche la proroga potrà essere deliberata – su richiesta del debitore – con rate variabili e crescenti, o a rate costanti.
Decadenza rateazione cartella di pagamento
Rammentiamo infine che per i piani di rateazione ordinari e straordinari, il contribuente si intende decaduto automaticamente dal beneficio del pagamento rateale nell’ipotesi di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.
Nell’ipotesi in cui il contribuente decada dal beneficio, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Ciò non esclude che il debitore possa nuovamente ottenere una rateazione. È però in questo caso necessario che all’atto della presentazione della nuova richiesta, siano integralmente saldate le rate scadute alla stessa data. In questa ipotesi, inoltre, il nuovo
Piano dilazione potrà essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.