La rescissione del contratto – indice:
La rescissione del contratto è un istituto disciplinato dal nostro codice civile, che ha come obiettivo quello di far venire meno gli effetti del contratto nel caso in cui si verifichino una delle ipotesi previste dal legislatore.
Spesso erroneamente confusa con la risoluzione del contratto (che ha in comune con la rescissione solo la conseguenza pratica principale, che è il venir meno del vincolo contrattuale), la rescissione ha in realtà dei presupposti e delle caratteristiche legali differenti. Come istituto giuridico è infatti più vicino all’annullamento del contratto, ed è anche conosciuto in dottrina come “la sorella minore” dell’annullamento.
Cos’è la rescissione del contratto
La rescissione del contratto è quell’istituto posto a tutela del cosiddetto “sinallagma genetico” del contratto. L’azione di rescissione è volta a tutela dell’equilibrio contrattuale in tutti quei casi in cui vi sia uno squilibrio fra le prestazioni contrattuali dovuto a circostanze che il legislatore ritiene di dover tutelare. La cosiddetta “lesione” dell’equilibrio contrattuale è rilevante soltanto per la parte eccedente una determinata soglia fissata dal legislatore e soltanto nelle circostanze previste.
Rescissione di contratto nel codice civile
La rescissione è disciplinata dagli artt. 1447 ss. del codice civile. In particolare, l’art. 1447 c.c. si occupa della rescissione del contratto concluso in stato di pericolo:
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.
L’art. 1448 c.c. si occupa invece dell’azione generale di rescissione per lesione:
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
L’art. 1449 c.c. stabilisce invece che l’azione di rescissione si prescrive in un anno alla conclusione del contratto. Se il fatto costituisce reato, è applicabile quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 2497 c.c..
Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
Come abbiamo brevemente rammentato nelle righe che precedono, il primo tipo di rescissione che si incontra nel nostro codice civile è quello su contratto concluso in stato di pericolo.
Nella concretezza operativa, la norma permette alla parte che ha assunto un’obbligazione contrattuale di poter domandare giudizialmente la rescissione se le condizioni del contratto non sono eque, e se l’iniquità viene determinata dalla necessità (nota alla controparte) di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
È sempre il codice a ricordare che nel pronunciare la rescissione, il giudice potrà – se lo ritiene opportuno – assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.
Rescissione del contratto per lesione
Il successivo art. 1449 c.c. ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di rescissione per lesione. Non applicabile ai contratti aleatori (cioè a quei contratti che per loro natura sono soggetti ad alto tasso di rischio).
Per poter essere valutata come giuridicamente rilevante ai fini della legittimazione all’azione in questione, la lesione deve essere attuale (cioè deve perdurare fino al tempo in cui la domanda viene proposta). La lesione deve inoltre eccedere la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
Si noti come il codice abbia accordato al contraente contro il quale viene domandata la rescissione del contratto la possibilità di evitarla attraverso l’offerta di una variazione del contratto, purché sufficiente a ricondurlo in una condizione di equità.
La rescissione per lesione nella divisione
Il contratto di divisione pone delle regole speciali all’azione di rescissione. In questo caso la rescissione trova la propria disciplina all’articolo 763 del codice civile, che stabilisce:
“La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto”.
La norma, applicabile anche alla divisione ordinaria (non solo ereditaria), stabilisce il diverso limite al di sotto del quale non è ammessa l’azione di rescissione. In questo caso quindi sarà attivabile l’azione di rescissione ogniqualvolta il condividente abbia a sé assegnati beni o diritti per un ammontare inferiore ai tre quarti della propria quota.
Rescissione del contratto nella giurisprudenza
La Corte di Cassazione si è recentemente occupata in più di un’occasione dei singoli aspetti della rescissione del contratto, stabilendo ad esempio che ai fini della rescissione per lesione (cf. Cass. Civ. Sent. 140/2007) si può avere approfittamento se l’acquirente, conoscendo lo stato di bisogno di chi vende, si rende conto dell’iniquità delle prestazioni e nonostante ciò acconsente al contratto manifestando così la volontà di approfittare della situazione.
Per Cass. Civ. Sent. 3646/2009, l’azione di rescissione per lesione ha come elementi necessari l’eccedenza di oltre la metà della prestazione sulla controprestazione, l’esistenza di uno stato di bisogno (ovvero, di difficoltà economica che incide sulla libertà di contrarre), l’approfittamento dall’altrui stato di bisogno. Di simile parere è anche Cass. Civ. Sent. 18040/2011, per cui la rescissione del contratto per lesione richiede non solamente la sproporzione, quanto anche lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l’approfittamento di esso da parte dell’altro contraente.
Per la più recente Cass. Civ. Sent. 1651/2015, nell’azione di rescissione per lesione l’approfittamento dell’altrui stato di bisogno può essere determinato dalla consapevolezza che una parte possiede della presenza di uno squilibrio tra le reciproche prestazioni contrattuali.