L’onere testamentario – indice:
L’onere testamentario o modus è un istituto che trova la propria disciplina agli articoli 647 e seguenti del codice civile. Si tratta di una disposizione costitutiva di un’obbligazione a carico del beneficiario di un atto di liberalità e quindi di un peso a carico della disposizione. Può essere infatti apposto all’eredità, e quindi a carico di tutti i coeredi, ad un erede determinato, ad un donatario, e finanche, negli atti fra vivi, a carico del donatario o del beneficiario di un atto a titolo gratuito (ad esempio in un contratto di comodato). Parte della dottrina interpreta l’onere come una disposizione che non ha natura accessoria e costituisce un terzo genere, autonomo rispetto a legato o istituzione di erede. Altra parte della dottrina lo individua come “elemento accidentale” di una disposizione testamentaria, che come tale non è autonomo e trova origine nella stessa.
In cosa consiste
Il modus ha ad oggetto un’obbligazione che deve essere patrimonialmente determinabile (non già determinata). Per sua natura quindi, assorbe in parte o del tutto il beneficio dell’attribuzione disposta. L’obbligazione in esame può essere di dare, di fare o di non fare.
Alcuni esempi di onere testamentario
Un esempio di un onere avente ad oggetto un’obbligazione di dare potrebbe essere il seguente “Lego a Tizio la mia auto con l’onere di dare ai poveri del quartiere un pasto al mese”. Altro esempio di obbligazione modale di fare potrebbe essere la seguente: “Istituisco mio erede universale Caio con l’onere di accogliere nella casa sita in via … numero … i mendicanti, per tutta la durata della sua vita”. Se apposto ad una donazione e avente ad oggetto un’obbligazione di non fare, potrebbe essere rappresentato da questo esempio “Tizio dona a Caio che accetta ed acquista il diritto di piena proprietà sulla quota di Alfa S.r.l. con l’onere di non fare concorrenza alla stessa per tutto il tempo in cui vi sarà socio”.
Differenze fra onere e legato testamentario
A differenza del legato testamentario la disposizione modale può non avere un beneficiario determinato. Nel legato infatti il beneficiario deve essere determinato o determinabile. Quale ulteriore criterio interpretativo, inoltre, il modus tende ad essere una disposizione che è volta a soddisfare l’interesse di chi la dispone. Il legato è invece volto a beneficiare il legatario. Nell’interpretazione di un testamento, tuttavia, la definizione che ha dato il testatore alla disposizione non è determinante a fini interpretativi.
Adempimento ed inadempimento del modus
Secondo quanto disposto all’articolo 648 del codice civile, per l’adempimento del modus può agire qualsiasi interessato. Ove invece sia inadempiuto da parte dell’obbligato, agli interessati sarà possibile adire l’autorità giudiziaria al fine di domandare la risoluzione. Nella circostanza in cui abbia costituito l’unico motivo determinante della disposizione, l’autorità giudiziaria potrà infatti pronunciare la risoluzione della stessa. La risoluzione potrà anche essere pronunciata ove il testatore abbia previsto la risolubilità della disposizione in caso di inadempimento.
Impossibile od illecito: la nullità dell’onere e della disposizione
Secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 647 del codice civile, l’onere testamentario impossibile od illecito si avrà per non apposto quando non determinante della disposizione. Quando viceversa sia impossibile od illecito e costituisca l’unico motivo determinante della disposizione renderà nulla la stessa. La giurisprudenza ritiene che l’unico caso in cui però l’impossibilità dell’onere renda nulla la disposizione, sia quella in cui tale impossibilità sia originaria e non sopravvenuta. Così ha interpretato la Corte di Cassazione con sentenza numero 11906 del 2013.