Le donazioni indirette – indice:
Le donazioni indirette, così come generalmente la più ampia categoria dei negozi indiretti, non trovano una specifica disciplina nel codice civile. Le stesse sono invece individuate e citate dal codice civile in relazione ai rapporti con altri istituti attinenti, in particolare, al diritto successorio. Hanno infatti rilevanza, per esempio, in tema di collazione (articolo 737 del codice civile) ed in riferimento al calcolo della quota di legittima (809 e 556 del codice civile).
Cos’è la donazione indiretta: la definizione
Come specificato, le donazioni indirette non sono altro che uno particolare caso di negozio indiretto, che si attua “a titolo di liberalità”. Il cosiddetto “negozio indiretto” non è altro che una combinazione di atti attraverso i quali si raggiunge un effetto ulteriore rispetto a quello tipico degli stessi. Tale effetto ulteriore è voluto da chi compie gli atti in questione. L’effetto che si produce è di una cosiddetta “liberalità non donativa”: impoverimento del “donante indiretto”, arricchimento del “donatario indiretto” e “spirito di liberalità”, cioè l’intento di produrre suddetti effetti senza esservi tenuti. Come vedremo, questo avviene per esempio, ogniqualvolta i genitori paghino il prezzo di un immobile (o di un qualsiasi diritto) da intestare al proprio figlio.
Alcuni esempi di donazione indiretta
Sebbene la definizione sul piano teorico possa apparire molto complicata, alcuni esempi pratici possono semplificare la comprensione dell’istituto:
Adempimento del terzo
Il più banale esempio di donazione indiretta è rappresentato dall’adempimento del terzo per spirito di liberalità. L’articolo 1180 del codice civile consente anche ad un terzo ad adempiere ad un’obbligazione. Ciò è possibile finanche contro la volontà del creditore, quando questi non abbia interesse all’adempimento da parte del debitore. Quando un soggetto, senza donare direttamente il denaro all’acquirente in sede di compravendita, paghi in luogo dello stesso il prezzo di acquisto, si verificherà una donazione indiretta. In tal caso la suddetta avrà ad oggetto non già il denaro corrispondente al prezzo d’acquisto bensì l’immobile entrato nel patrimonio del donatario indiretto (l’acquirente).
Contratto a favore di terzo
Un altro esempio può essere costituito dal contratto a favore di terzo. L’articolo 1411 del codice civile prevede la possibilità che un contratto possa essere stipulato anche a vantaggio di un terzo, non partecipante direttamente alla stipula. Gli effetti del contratto si produrranno direttamente a vantaggio del terzo, che potrà, anche successivamente, accettare la stipula rendendone irrevocabili gli effetti, oppure rifiutarne gli effetti. Con riferimento al contratto di compravendita, si verificherà una donazione indiretta ogniqualvolta che venga acquistato un immobile da un soggetto che però ne intesti la proprietà ad un terzo, anche se assente.
La remissione del debito
Anche l’istituto della remissione del debito, se per spirito di liberalità, può configurare una donazione indiretta. Secondo quanto disposto dall’articolo 1236 del codice civile, il creditore ha facoltà di rimettere il debito a vantaggio del proprio debitore. Quando questa remissione, effettuata unilateralmente, sia posta in essere con la volontà di arricchire il debitore, il creditore starà avvantaggiando il debitore con una liberalità indiretta.
Le differenze fra donazioni indirette e simulate
Sebbene i negozi indiretti e quelli simulati possano sembrare avere dei punti in comune, le differenze sono sostanziali. Nel negozio indiretto la volontà in riferimento agli effetti ulteriori prodottisi esiste ed è attuale. Nel negozio simulato, viceversa, chi dà luogo all’atto non desidera gli effetti dello stesso. In caso di simulazione assoluta infatti le parti non ne desiderano alcun effetto. In caso di simulazione relativa le parti desiderano l’effetto di un altro negozio. I simulanti, ad esempio, potranno simulare una donazione ma porre in essere una compravendita per evadere parzialmente le imposte sul trasferimento (simulazione relativa in questo caso).
Gli effetti delle donazioni indirette ai fini successori
Come già esposto, le maggiori conseguenze delle donazioni indirette si hanno a fini successori. La donazione indiretta, il più delle volte, è considerata equipollente ad una donazione diretta per tutti quegli aspetti connessi al diritto successorio. Ciò che ha spinto il legislatore in tal senso è la volontà di evitare meccanismi elusivi in ordine ai criteri di calcolo della legittima e ad evitare squilibri illogici nei criteri legati alla collazione ereditaria.
Il calcolo della legittima
L’articolo 809 del codice civile equipara le donazioni indirette a quelle dirette ai fini del calcolo delle quote di legittima. I legittimari dovranno quindi imputare quanto ricevuto a titolo di donazione anche indiretta. La base di calcolo della legittima sarà costituita anche da quanto “uscito” dal patrimonio ereditario in forza di liberalità indirette. Laddove ad esempio un genitore acquisti una casa al figlio con denaro proprio, l’immobile acquistato sarà considerato come se fosse stato donato con atto di donazione diretta dal padre al figlio ai fini del calcolo della quota di legittima. Si noti bene che, ad avviso della più recente giurisprudenza, ciò di cui si dovrà tenere conto come base di calcolo della legittima sarà in questo caso il valore dell’immobile alla data di apertura della successione, non già il denaro pagato dal genitore per l’acquisto.
La collazione in caso di liberalità indiretta
L’articolo 737 del codice civile, in tema di collazione, equipara alle donazioni dirette quelle indirette. Il donatario, ove discendente o coniuge del defunto, dovrà quindi conferire alla massa ereditaria in entrambi i casi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (numero 18541 del 2014) ha invece chiarito cosa debba essere oggetto di collazione nel caso di un trasferimento di denaro che sia funzionalmente collegato all’acquisto di un immobile. Nel caso esaminato, avutosi un trasferimento di denaro da padre in figlio attuato al sono fine di acquistare un bene immobile, ciò che è stato ritenuto oggetto di collazione è stato il bene immobile (non già il denaro).
La forma in caso di donazioni indirette
Come ormai ritenuto quasi pacifico da dottrina e giurisprudenza, la forma delle liberalità non donative non è quella della donazione. Non sarà dunque necessario un atto pubblico alla presenza di due testimoni, ma la forma necessaria per l’atto effettivamente posto in essere (non già quindi per l’effetto indiretto “di donazione” prodottosi). Ad esempio, quando si verifichi un adempimento del terzo a scopo di liberalità, non sarà necessaria la presenza all’atto notarile di due testimoni a pena di nullità.