L’errata o tardiva diagnosi del tumore – indice:
I casi di malasanità relativi a un’errata o tardiva diagnosi del tumore sono, purtroppo, tutt’altro che rari nella concreta quotidianità giudiziaria.
D’altronde, ritenere di avere una grave malattia che in realtà non esiste, o vivere nell’inconsapevolezza di avere un tumore che in verità non è stato riscontrato, rappresentano due condizioni in grado di determinare – in modo evidentemente differente – un pregiudizio di natura fisica e psicologica che può dare adito a un risarcimento da errata o tardiva diagnosi del tumore. Ma in che termini?
Errata diagnosi del medico
In parole meno sintetiche, si parla di errata diagnosi del medico per identificare quelle condizioni in cui il medico non è in grado di percepire un tumore che esiste (il falso negativo), con la conseguenza di determinare una diagnosi tardiva.
Viene altresì interpretato come errata diagnosi anche l’approccio opposto, ovvero la diagnosi del medico che afferma di aver rilevato una malattia, laddove in realtà non c’è (il falso positivo).
Le conseguenze sono purtroppo ben immaginabili. Nel primo caso il paziente rischia guai di salute ben peggiori (come la morte) a causa della mancata rilevazione della patologia; nel secondo caso invece il paziente va incontro a un danno psicologico significativo. In entrambi i casi, potrebbero esserci i presupposti per un risarcimento da errata diagnosi.
I casi di errata diagnosi
Da quanto sopra dovrebbe risultare ben intuibile che è possibile parlare di errata diagnosi in una lunga serie di diverse ipotesi.
È di fatti lecito parlare in tali termini quando il medico:
- omette di riconoscere o approfondire i sintomi associati al tumore;
- omette di eseguire i test diagnostici che sarebbero stati indicati dall’esistenza dei sintomi o dei fattori di rischio del paziente;
- esegue gli esami di approfondimento diagnostico in maniera non corretta o impropria;
- non interpreta correttamente i risultati dei test diagnostici;
- non rispetta le raccomandazioni indicate dai medici del laboratorio che ha effettuato gli esami diagnostici;
- non suggerisce al paziente di approfondire le proprie condizioni con uno specialista.
Le ipotesi, intuibilmente, non si esauriscono nella lista che sopra abbiamo prodotto, ma potrebbero estendersi ancora più a lungo e più a fondo, andando ad esempio a ricomprendere la mancata indicazione al paziente di quelle procedure che risultano essere adeguate alla sua tipologia.
Ad ogni modo, in tutte queste ipotesi il danno biologico e non solo può essere di varia entità, e potenzialmente talmente grave da poter compromettere le opportunità di sopravvivenza del paziente, che potrebbe essere sottoposto alle “giuste” terapie solo tardivamente, quando magari la malattia ha preso definitivamente il sopravvento.
Ma non solo: il danno può essere ad esempio determinato anche dall’aver sottoposto il paziente a terapie inutili e pesanti. È il caso del falso positivo che sopra abbiamo introdotto: quando viene diagnosticato un tumore che in realtà non esiste, il paziente viene sottoposto a cure di cui non aveva necessità, e che possono essere piuttosto dannose (si pensi a un ciclo di chemioterapia su un paziente che in realtà non è affetto da alcuna patologia tumorale).
Qualsiasi sia l’errata diagnosi – falso negativo o falso positivo – la responsabilità è esclusiva del medico che ha sbagliato, e che ha prodotto un danno della cui natura, però, parleremo nel prossimo paragrafo.
Danno da errata o tardiva diagnosi
Il danno da errata o tardiva diagnosi è spesso ricollegato al concetto legale di “perdita di chance”, la cui connotazione potrebbe essere non solamente del danno non patrimoniale (come principalmente ci si suole riferire) quanto anche del danno patrimoniale.
Naturalmente, il danno patrimoniale, come da art. 1226 c.c., andrà accertato nel suo preciso ammontare: al giudice il compito di esaminare le allegazioni proposte dalle parti e valutare il criterio di liquidazione. Il danno non patrimoniale sarà invece liquidabile nelle sole ipotesi previste dalla legge ordinaria, oppure in quelle ipotesi di lesione dei valori della persona umana.
Non sembra invece essere maggioritaria l’opinione di chi, in dottrina, cerca di identificare nel danno da perdita di chance hanno una natura da lucro cessante. Il lucro cessante è infatti certo nel suo prodursi, mentre la chance cui si fa riferimento parlando del danno da errata o tardiva diagnosi determina la certezza di una perdita, ma solo la probabilità del mancato guadagno.
Chiarito brevemente quanto sopra, la perdita di chance (intesa come danno emergente che è conseguente alla perdita della possibilità di un futuro vantaggio) è chiaramente cosa diversa dal danno futuro, nel cui recinto legale rientrano invece i danni emergenti e i lucri cessanti. La perdita di chance è invece costitutiva di un danno attuale, che deriva – come rammentato – dalla lesione della possibilità di conseguire un risultato favorevole come, nella fattispecie, la sottoposizione tempestiva alle opportune terapie.
Il risarcimento del danno da errata o tardiva diagnosi
In conclusione, il danno da perdita di chance è legato al pregiudizio di colui che in conseguenza della mancata o errata prestazione del medico, non ha potuto curarsi adeguatamente e tempestivamente, perdendo così la possibilità statistica di guarire (nel caso di decesso) o per lo meno di non aggravare la sua pregressa patologia. Un danno che, ben inteso, si verifica anche nel caso in cui il paziente perda la chance di vivere anche per un breve periodo di tempo oltre a quello poi effettivamente vissuto, o anche della sola possibilità di conservare, durante il decorso, una migliore qualità della vita.
Ecco dunque che si profilano, nei casi di falso negativo, due perdite di chance, anziché una: da una parte quella di vivere meglio durante il decorso della malattia, e dall’altra parte quella di vivere più a lungo.
Chi agisce in giudizio per poter ottenere il risarcimento da perdita di chance dovrà dimostrare (anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico) l’esistenza di una possibilità di consecuzione di un vantaggio in relazione a una determinata situazione giuridica. In termini invece di liquidazione del danno, l’assenza di parametri e tabelle specifici imporrà al giudice il ricorso alla valutazione in via equitativa.
Per esempio, come da non recenti pronunce, l’errata diagnosi di un tumore che ha inibito al malato la possibilità di avvalersi di cure tempestive, potrebbe essere legata alla perdita di speranze di sopravvivenza in una misura statistica clinica: il giudice potrebbe pertanto liquidare la somma che sarebbe spettata alla vittima in caso di invalidità permanente al 100%, dividendo questa somma per il numero di anni della vittima e moltiplicando il risultato per il numero di anni di vita probabilmente persi.