L’addebito della separazione conseguente a tradimento – indice:
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il principio di diritto sostenuto dalla Corte di merito secondo cui il tradimento deve essere certo ed accertato giudizialmente affinché vi possa essere l’addebito della separazione.
Non è possibile infatti che l’addebito si basi solo sull’accertamento della circostanza che le voci del paese suggeriscano l’infedeltà del coniuge.
Questo è l’orientamento espresso dalla Corte con la sentenza n°11008 del 9 Maggio 2013. I giudici hanno in essa chiarito che le voci di paese non provano l’infedeltà e il tradimento del coniuge.
Cogliamo naturalmente l’occasione per approfondire questo tema, a cominciare dalla definizione di addebito della separazione.
Cos’è l’addebito della separazione
Nel procedimento di separazione giudiziale uno dei coniugi può chiedere al giudice l’addebito della separazione all’altro che non abbia rispettato i doveri coniugali enunciati all’articolo 143 c.c., rubricato Diritti e doveri dei coniugi, secondo cui:
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia
Si tratta dunque di una conseguenza giuridica dell’inosservanza di tali doveri che è disciplinata all’articolo 151 c.c., rubricato Separazione giudiziale, secondo cui
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Gli effetti che derivano dalla dichiarazione di addebito da parte del giudice sono di natura economica e relative ai diritti successori.
Differenza tra separazione con addebito e senza addebito
Si parla di separazione con addebito, o di separazione per colpa, nel caso in cui sia possibile imputare la fine del matrimonio a uno dei due coniugi.
Si consideri che l’addebito non viene dichiarato d’ufficio dal giudice della separazione: deve invece essere richiesto da uno dei due coniugi al fine di far valere le responsabilità dell’altro coniuge per la fine del matrimonio. Riassumendo:
- Separazione giudiziale senza addebito se entrambi i coniugi non domandano la pronuncia giudiziale di addebito o se la domanda di uno dei due coniugi viene respinto
- Separazione giudiziale con addebito se uno o entrambi i coniugi la richiedono e il giudice la accoglie.
In tal senso, pertanto, l’addebito consiste nell’affermazione giudiziale che la fine dell’unione coniugale è stata determinata da uno dei due coniugi con un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La condotta che determina il sorgere della responsabilità deve necessariamente consistere nell’aver violato uno o più doveri coniugali ex art. 143 c.c.
Addebito e separazione giudiziale
A questo punto può essere utile sottolineare ancora una volta come l’addebito non possa essere richiesto né dichiarato in caso di accordo di separazione consensuale o nell’ambito di una separazione mediante negoziazione assistita, o dinanzi al sindaco.
L’addebito richiede infatti l’accertamento dinanzi a un giudice e non può essere stabilito su intesa dei coniugi: è il giudice che deve accertare che uno dei coniugi che violato uno o più doveri coniugali, determinando una situazione di impossibilità a continuare la vita insieme.
Non basta, peraltro, dimostrare che il coniuge a carico di cui si pronuncia l’addebito abbia violato uno degli obblighi che derivano dal matrimonio: è infatti necessario fornire la prova che sia stato quel comportamento ad aver determinato la fine del rapporto.
Il tribunale competente per l’addebito della separazione
Se si vuole presentare domanda di addebito nella separazione coniugale ci si può rivolgere a uno dei seguenti tribunali competenti:
- quello del luogo di ultima residenza comune della coppia
- quello del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il coniuge contro cui si presenta la richiesta
- il tribunale del luogo in cui il coniuge ricorrente ha residenza o domicilio (solo se il convenuto risiede all’estero o è irreperibile)
- un qualsiasi tribunale italiano nel caso in cui entrambi i coniugi siano residenti all’estero.
Per quali cause si può richiedere l’addebito
Come abbiamo più volte rammentato, le cause per cui si può richiedere l’addebito sono quelle di violazione degli obblighi coniugali. Esaminiamole brevemente.
Violazione dell’obbligo di fedeltà
Può esserci addebito della separazione se la rottura del matrimonio è determinata dal tradimento di uno dei coniugi, mentre si esclude l’addebito se il tradimento è intervenuto successivamente alla crisi coniugale poiché, in questo caso, si ritiene che l’infedeltà non abbia determinato la rottura del vincolo matrimoniale.
Sancisce così la sentenza n. 17741/2013 della Corte di Cassazione:
l’infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione solo quando sia stata la causa della frattura del rapporto coniugale e non quando risulti che essa non abbia avuto incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come quando si accerti una rottura tra i coniugi già esistente prima del tradimento, e quindi, una situazione autonoma ed indipendente dalla successiva violazione al dovere di fedeltà tra i coniugi.
Violazione dell’obbligo di coabitazione
Costituisce causa che giustifica l’addebito anche l’allontanamento del coniuge dalla casa familiare. Anche in questo caso è fondamentale provare che l’allontanamento sia stato la causa che ha contribuito a rompere il rapporto, non bastando dunque la mera violazione dell’obbligo di coabitazione.
In sintesi, è necessario dimostrare che prima della violazione di tale obbligo il rapporto tra i coniugi proseguiva in maniera normale, e che dopo tale violazione, invece, è scoppiata la crisi matrimoniale.
Violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale
L’obbligo di assistenza morale e materiale consiste nell’impegno dei coniugi a rispettarsi, sostenersi e comprendersi.
Vi è violazione, a titolo di esempio, in caso di violenze e offese fisiche e psicologiche, indifferenza rispetto alle malattie del partner, o anche nelle ipotesi di mancanza di rispetto per le sue libertà fondamentali o per mancata partecipazione dello svolgimento dei compiti domestici o di sostegno del coniuge economicamente più debole.
Accertamento giudiziale delle cause dell’addebito della separazione conseguente a tradimento
Il caso in esame ha avuto origine dalla richiesta di separazione dal marito con domanda di addebito da parte di una donna innanzi al tribunale di Avezzano in provincia dell’Aquila nel 2001. La donna lamentava episodi di aggressività e violenza esercitati dal marito nei suoi confronti. Chiedeva di beneficiare di un assegno di mantenimento cospicuo a carico del coniuge inadempiente dei doveri coniugali vista la disparità di reddito fra i due. Il marito convenuto in giudizio, a sua volta, contestava alla moglie la violazione dei doveri coniugali per infedeltà. Chiedeva in aggiunta al giudice l’addebito della separazione nei confronti di quest’ultima.
Dopo la pronuncia della separazione, l’assegnazione della casa coniugale e la determinazione dell’assegno di mantenimento la questione si sposta, in sede di appello, strettamente sul piano del rapporto sentimentale in essere tra i coniugi.
La Corte di appello dell’Aquila, in risposta alle pretese del marito di far addebitare alla moglie la separazione, esclude che dalle circostanze di infedeltà riportate possa dipendere l’addebito. Si convince di ciò principalmente sulla base di due motivi:
- gli elementi acquisiti ai fini probatori non sono sufficienti;
- se anche lo fossero stati, afferma il giudice di merito, non c’era il nesso causa effetto tra il tradimento e la crisi coniugale. Il rapporto adulterino infatti si sarebbe costituito a processo già in corso, ovvero durante l’udienza presidenziale.
La Corte suddetta pertanto conferma l’esigenza, già più volte sentita dai giudici, dell’esistenza del nesso di causalità per aversi l’addebito della separazione.
I fatti dell’adulterio
Il marito, in disaccordo con il giudice dell’appello, porta la questione fino al terzo grado di giudizio e chiede la censura di vari punti della sentenza impugnata. La donna infatti, insegnante ordinaria, a dire del marito, avrebbe avuto più relazioni extraconiugali. Una relazione con un collega, intrattenuta in maniera offensiva alla sua dignità, ed un’altra anteriore.
I coniugi infatti vivevano in una piccola cittadina di provincia in cui le voci di paese avevano dato origine a pettegolezzi circa la relazione tra i due. In particolare il marito riportava le seguenti prove a sostegno dell’adulterio della moglie:
- il fatto che il presunto amante della donna, ovvero collega, avesse ammesso l’esistenza di una profonda e ottima amicizia tra i due. Questa inoltre si sarebbe protratta per circa un anno e mezzo durante l’assenza di lezioni;
- la presenza di scritte con vernice spray sui muri per schernire il coniuge tradito;
- due testimonianze circa l’assidua frequentazione dei due presunti amanti;
- telefonate e lettere anonime ricevute dalla sua famiglia e denuncianti la relazione extraconiugale della moglie.
Il giudice del merito aveva ritenuto insufficienti tali provati elementi per addebitare la separazione al coniuge infedele. Questi infatti, si legge nella sentenza, “avevano concluso per la non ravvisabilità di indizi gravi e concordanti in ordine a concreti comportamenti della donna intesi consapevolmente alla violazione del dovere di fedeltà né tali da ingenerare apparenze determinanti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge”.
Lo stesso giudice diede piuttosto rilevanza al fatto che tra la moglie e il collega c’era stato un rapporto di amicizia e nulla di più. Nella sentenza, dunque, ribadiva il principio secondo cui ci devono essere gravi indizi e concreti comportamenti del coniuge in ordine alla violazione dell’obbligo di fedeltà, indispensabili per dichiarare una effettiva violazione di tale obbligo.
Gli indizi dell’addebito per tradimento
Gli indizi in ordine al tradimento ai fini dell’addebito, devono dunque essere gravi e precisi. L’onere della prova, fissato dalla Corte di merito è più gravoso di quanto stabilito dal giudice di primo grado. Non è stata inoltre ritenuta obiettiva l’affidabilità delle voci di paese per accertare l’effettivo verificarsi di un addebito. Ciò in considerazione della circostanza che, sebbene nel caso concreto tale situazione fosse stata provata, la rilevanza della stessa non fosse determinante né precisa.
Il giudice dovrà dunque accertare, secondo prove dirette, l’evento che ha determinato il tradimento e conseguentemente l’addebito della separazione. Si tratterà di individuare dunque episodi e fatti precisi che individuino in modo chiaro ed univoco la circostanza. La frequentazione con un terzo estraneo al rapporto coniugale si deve provare per testimoni o in qualsivoglia modo renda univocamente provato un episodio diretto di tradimento. Non sarà invece possibile addurre quali elementi di prova, scritte sui muri o testimonianze de relato che palesino il “pubblico dominio” di una situazione di infedeltà coniugale.
Devono dunque essere portate ad evidenza del giudice questioni concrete riguardanti la vita coniugale. La prova dell’infedeltà deve derivare da circostanze di fatto atte a dimostrare in modo diretto ed univoco l’infedeltà del coniuge a cui venga addebitata la separazione giudiziale a causa della sua infedeltà.
Gli oneri probatori per l’addebito della separazione conseguente a tradimento
La Corte del merito dunque restringe di molto i criteri per la determinazione dell’addebito conseguente a tradimento in capo ad un coniuge ed innalza non di poco gli oneri probatori conseguenti.
In ogni caso resta fermo il principio di diritto secondo cui il coniuge che chiede l’addebito della separazione e lamenta l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà deve provare la condotta e il nesso causale tra la stessa e la disgregazione del rapporto di coppia. Tale da non consentire la prosecuzione della convivenza. La controparte invece avrà interesse a provare che invece la crisi coniugale è sorta antecedentemente alla relazione extraconiugale.
La Corte di legittimità infine, non potendo riesaminare gli apprezzamenti svolti dal giudice del merito riguardo le circostanze probatorie, salvo siano viziati da illogicità o errori giuridici, esclude che il ragionamento dei giudici di merito sia censurabile. Non accoglie pertanto il ricorso del marito e conferma l’inesistenza dell’adulterio, anche apparente.
Da valutare, in tali circostanze, come l’ammissibilità delle prove per l’addebito di una separazione, debba confrontarsi inoltre con le stringenti normative in tema di tutela e protezione dei dati personali e di privacy. Non è affatto facile provare giudizialmente un tradimento. Gli orientamenti giurisprudenziali in questione non facilitano certo il lavoro di chi debba provare davanti alla corte il tradimento del proprio ex partner.
Altro orientamento sull’addebito della separazione conseguente a tradimento
Di opinione opposta a quella confermata dal caso citato è stata quella della Corte di Cassazione nella sentenza 8929 del 2013.
Contrariamente a quanto deciso il 9 maggio 2013 i giudici hanno stabilito il 12 maggio dello stesso anno che “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.
Le conseguenze in ambito successorio
Di non secondario rilievo è ai fini di una valutazione piena delle conseguenze giuridiche inerenti all’addebito, sono gli esiti legali sulla successione del coniuge superstite. I diritti di quest’ultimo sono infatti ridimensionati in conseguenza all’addebito della separazione, così come stabilito dall’articolo 548 del codice civile.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio