L’atto di precetto – indice:
- Cos’è
- Le norme
- Notifica del titolo e precetto
- Il contenuto dell’atto
- Elementi fondamentali
- Termine per adempiere
Cos’è l’atto di precetto
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che precede qualsiasi esecuzione forzata (ne abbiamo parlato recentemente, in occasione dei nostri approfondimenti sul pignoramento) e che viene condotta in forza di un titolo esecutivo, come ad esempio un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale, una scadenza.
L’atto di precetto nel codice di procedura civile
A introdurre nel nostro ordinamento il precetto è l’art. 480 del codice di procedura civile, secondo cui
Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Già da quanto sopra risulta intuibile la sequenza di eventi che conduce all’esecuzione forzata. Deve essere necessariamente preceduta dalla notifica – compiuta dal creditore – di un titolo esecutivo e del precetto. Nel caso in cui i due atti siano stati notificati insieme, il titolo esecutivo deve precedere il precetto, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., nel senso che l’atto di precetto andrà redatto solo di seguito al titolo esecutivo, per poi essere notificato insieme a questo.
Differenze tra notifica titolo esecutivo e precetto
Qualcuno potrebbe ben obiettare sull’utilità del precetto rispetto alla notifica del titolo esecutivo che, già di per sé, potrebbe essere ritenuta idonea a comunicare al debitore l’intenzione del creditore di poter procedere con un’esecuzione forzata per recuperare coattivamente la propria pretesa creditizia.
Tuttavia, non sfuggirà ad un’analisi più attenta la profonda differenza sussistente tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto. La prima che è una manifestazione di natura “implicita” sull’intenzione di procedere da parte del creditore. La seconda che è invece una manifestazione di natura “esplicita” e solenne.
Il precetto diventa così l’atto con cui il creditore evidenzia la propria intenzione di procedere con l’esecuzione forzata. La sua natura recettizia farà sì che produrrà effetti solo nel momento in cui sarà portato a effettiva conoscenza del destinatario. Questo avverrà mediante la notifica al debitore a mezzo dell’ufficiale giudiziario.
La forma e il contenuto dell’atto del precetto
Oltre a introdurre il precetto, l’art. 480 c.p.c. riporta anche quali sono le caratteristiche della sua forma, sancendo ai commi 2, 3 e 4 che
Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge . In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale . Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore .
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Da quanto sopra ne deriva che il contenuto del precetto deve consistere nell’intimazione al debitore di adempiere all’obbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine che non sia inferiore ai 10 giorni. Tale intimazione è fatta con l’avvertimento che una volta decorso tale termine si procederà con l’esecuzione forzata senza ulteriori avvisi.
Cosa deve contenere il precetto
Per quanto concerne i contenuti fondamentali, la cui mancanza determina la nullità del precetto, stando al disposto normativo il precetto deve includere:
- la generalità delle parti (creditore e debitore);
- il riferimento al titolo esecutivo;
- la data in cui è avvenuta la notifica del titolo esecutivo al debitore, qualora sia effettuata separatamente dal precetto;
- la trascrizione integrale del titolo se questo è costituito da una scrittura privata autenticata.
La legge prevede poi che il precetto includa anche la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto verranno proposte dinanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato, mentre le notificazioni alla parte istante si faranno presso la cancelleria del giudice stesso.
Pertanto, contrariamente a quanto avviene con gli altri requisiti del contenuto del precetto, l’omissione della dichiarazione di residenza / domicilio dell’istante non determina un pregiudizio per la validità dell’atto: ciò implica soltanto che nel caso di eventuali opposizioni al precetto, le stesse andranno depositate presso il giudice dell’esecuzione del luogo in cui è stata eseguita la notifica, ovvero dove risiede o dove è domiciliato il debitore.
Infine, l’art. 480 c.p.c. ci ricorda come il precetto debba essere sottoscritto dal creditore istante personalmente, o dal difensore nel caso in cui ci si avvalga dell’assistenza di questi. Nel caso in cui la notifica vada a buon fine, l’espropriazione forzata potrà iniziare entro i 90 giorni successivi: trascorso inutilmente questo termine, il precetto perde la propria efficacia ai sensi dell’art. 481 c.p.c.
Termine ad adempiere
Ricordiamo infine come secondo quanto afferma l’art. 482 c.p.c., non è possibile iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto. In ogni caso non può iniziare prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione dello stesso.
Tuttavia, è anche vero che il presidente del Tribunale che è competente per l’esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può comunque autorizzare l’esecuzione immediata, con o senza cauzione, e con decreto in calce al precetto e trascrizione a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.