La rappresentazione – indice:
- I rappresentati
- I rappresentanti
- I presupposti
- Ambito di applicazione
- Natura giuridica
- Rapporti con sostituzione e accrescimento
L’istituto della rappresentazione trova la propria disciplina agli articoli 467 e seguenti del codice civile. Secondo la definizione data nell’articolo 467:
“La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.”
L’istituto della rappresentazione si applica tanto alla successione legittima quanto a quella per testamento.
Si tratta di una disciplina strettamente legata al diritto successorio e non ha nulla a che vedere con la “rappresentanza” legale o volontaria che si ha ad esempio nel caso di conferimento di procura.
Come opera la rappresentazione? Quali sono i presupposti di legge?
I soggetti cosiddetti “rappresentati”
La categoria dei soggetti rappresentati è individuata all’articolo 468 del codice civile. Tali soggetti sono quelli in luogo dei quali i propri discendenti potranno subentrare, in tutti i casi in cui i loro (i rappresentati) non possano o non vogliano accettare l’eredità. I rappresentati sono i figli anche adottivi del defunto, nonché i fratelli e le sorelle dello stesso.
L’interpretazione della norma è restrittiva: non apparterranno alla categoria dei rappresentati i nipoti che siano figli dei fratelli. Ove, ad esempio, il testatore istituisca propri eredi il proprio fratello Tizio ed il figlio Sempronio del proprio fratello Caio, i figli del nipote Sempronio non potranno succedere al testatore per rappresentazione (così Cass. numero 5077 del 1990 ed ordinanza numero 15 del 2006 della Corte Costituzionale).
I soggetti cosiddetti “rappresentanti”
La categoria dei rappresentanti è ben individuata dal già citato articolo 467 del codice civile. I rappresentanti sono tutti i discendenti senza limite di grado di uno dei soggetti che faccia parte della categoria dei rappresentati. Ad avviso della dottrina maggioritaria l’istituto non si applica agli adottati maggiori d’età (articoli 291 e seguenti del codice civile).
I presupposti della successione per rappresentazione
Quali sono le circostanze concrete in cui l’istituto della rappresentazione trova applicazione? Quando un chiamato “non può o non vuole accettare l’eredità”?
Rinuncia all’eredità
L’unico caso in cui il chiamato “non voglia accettare l’eredità” è in conseguenza ad una rinuncia alla stessa. In caso di rinuncia all’eredità subentreranno, ove presenti, i rappresentanti in luogo del rappresentato.
Premorienza
La prima circostanza in cui l’istituto trova applicazione è quello della premorienza. Nel caso in cui, ad esempio, il de cuius lasci a sé superstite il figlio del proprio figlio (nipote ex filio) premorto, il nipote succederà per rappresentazione al proprio nonno.
Assenza
Altra circostanza di applicazione è quella in cui sia dichiarata l’assenza (articolo 70 del codice civile) del rappresentato.
Indegnità
In caso di indegnità del rappresentato, i discendenti dell’indegno potranno invece succedere in luogo di questi per rappresentazione. L’indegnità non si estende dunque ai propri discendenti.
Perdita del diritto di accettare l’eredità
Anche nel caso in cui il chiamato perda il diritto di accettare l’eredità (per decadenza, ad esempio in seguito all’esperimento dell’actio interrogatoria ai sensi dell’articolo 481 del codice civile), i propri discendenti potranno succedere per rappresentazione al de cuius.
Ambito di applicazione: successione legittima e testamentaria, eredità e legato
Come precisato, la rappresentazione è un istituto che si applica tanto alle successioni legittime che testamentarie. Nell’ambito delle successioni testamentarie, trova applicazione tanto all’istituzione d’erede quanto al legato. Il beneficiario di una disposizione a titolo particolare (legatario), potrà essere rappresentato da un proprio discendente ove sussistano i presupposti oggettivi della rappresentazione.
Natura giuridica della rappresentazione
L’istituto è individuato dalla dottrina maggioritaria come di una delazione ereditaria indiretta. Il rappresentante infatti sarà delato soltanto nel caso in cui il proprio rappresentato non possa accettare l’eredità od il legato. Si tratta dunque di una delazione “per relationem”.
Rapporti con trasmissione del diritto di accettare l’eredità, sostituzione e accrescimento
Cosa succederà nella circostanza in cui uno dei soggetti rappresentati muoia senza “avere fatto a tempo” ad accettare l’eredità a lui devoluta, ad esempio, dal proprio padre? In questo caso avrà luogo la rappresentazione?
Trasmissione del diritto di accettare l’eredità
L’istituto in questo caso non troverà applicazione; si avrà invece una trasmissione del diritto di accettare l’eredità a beneficio dei propri eredi. Nel caso in cui, restando all’esempio fatto, lo stesso rappresentato disponga a titolo particolare del diritto di accettare l’eredità a lui devoluta a favore non già dei propri discendenti ma di terzi, i beneficiari di tale lascito saranno diversi dai rappresentanti. L’istituto della trasmissione del diritto di accettare l’eredità prevale dunque su quello della rappresentazione.
Sostituzione
L’istituo della sostituzione ordinaria prevale anch’esso su quello della rappresentazione. L’istituto della sostituzione trova applicazione solo nel caso di successione testamentaria, trattandosi di una disposizione che non può che essere contenuta in un testamento. Nel caso in cui il testatore, ai sensi dell’articolo 688 del codice civile, decida di “sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità”, tale disposizione prevarrà sulla rappresentazione. I rappresentanti in questo caso non succederanno in luogo del sostituito.
Accrescimento
La rappresentazione prevale sull’accrescimento. L’ultimo comma dell’articolo 674 del codice civile, che disciplina appunto l’accrescimento, stabilisce come sia salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
La rappresentazione nei diritti dei legittimari
L’articolo 536 del codice civile chiarisce poi l’applicabilità dell’istituto anche alla successione dei legittimari. Questi ultimi potranno succedere per rappresentazione anche nella quota di legittima del loro ascendente, ed eventualmente agire in riduzione in luogo di questi. Per il caso in cui però il legittimario decida di esercitare l’azione di in riduzione di donazioni od altre disposizioni, dovrà imputare “alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”, come disposto dall’articolo 564, secondo comma del codice civile.