Pignoramento presso terzi: la quietanza di pagamento – indice:
- Pignoramento presso terzi
- Quietanza di pagamento
- Valenza della quietanza
- Azione del terzo pignorato
- Data certa
- I principi di diritto
- Conclusioni
In ambito di pignoramento presso terzi, la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente se è presente data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento.
A chiarirlo è il principio contenuto nell’ordinanza n. 24867/2018 della Corte di Cassazione, che pone dunque particolare attenzione sulle cautele da applicarsi nella procedura di pignoramento presso terzi da parte di tutti i soggetti coinvolti e, come vedremo, soprattutto da parte di creditore e terzo pignorato.
Pignoramento presso terzi e dichiarazione negativa
I fatti traggono origine quando una società, creditrice di un’altra società debitrice, sottoponeva a pignoramento le somme ad essa dovute da un terzo operatore con atto notificato il 31 dicembre 2008. Considerato che il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, la società creditrice procedeva all’accertamento dell’obbligo di cui all’art. 348 cod. proc. civ..
Nel processo, il terzo pignorato esibiva una “dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere” datata 30 dicembre 2008, ovvero il giorno prima della notifica dell’atto, contenente anche una quietanza di pagamento del prezzo dell’appalto conferitole dalla società debitrice.
La domanda di accertamento veniva così accolta dal Tribunale di Roma. In sede di Appello, adita dal terzo pignorato, i giudici riformavano la decisione di primo grado. Veniva rilevato che la scrittura privata aveva data certa, in quanto la sua esistenza era menzionata nella comunicazione di fine lavori depositata presso il Comune il 31 dicembre 2008.
Contro tale decisione la società creditrice presentava ricorso in Cassazione, e il terzo pignorato resisteva con controricorso.
Quietanza di pagamento
La società creditrice ricorrete denuncia la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., comma 1, e la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ..
Osserva in particolare che, in qualità di creditrice pignorante, non le sarebbe opponibile la quietanza del 30 dicembre 2008. Ciò in considerazione che l’atto conferente data certa, ossia la comunicazione di fine lavori inoltrata al Comune competente, è stato predisposto unilateralmente dal terzo pignorato, tramite un proprio dipendente (il direttore dei lavori).
La data certa, pertanto, non avrebbe carattere oggettivo. Per gli Ermellini, tale ricorso sarebbe fondato.
Valenza della quietanza
Nel ricostruire le motivazioni del proprio giudizio, la Suprema Corte sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente conferito alla “dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere” del 30 dicembre 2008 una valenza di quietanza di pagamento in favore del Comune. In quanto, per la Corte, contenente l’attestazione della ditta debitrice di avere “totalmente ed integralmente ricevuto quanto convenuto sia per le opere previste nel capitolato sia per quelle aggiunge in corso d’opera, in quanto computate nelle fatture emesse alla data odierna a titolo di acconto e saldo lavori (…) che si dichiarato tutte saldate”.
Così facendo, la Corte d’Appello ha anche ritenuto che la quietanza fosse anteriore, di un solo giorno, alla notificazione dell’atto di pignoramento in quanto depositata presso gli uffici del Comune il 31 dicembre 2008.
Azione del terzo pignorato
Dalle considerazioni dei giudici di Appello di cui sopra gli Ermellini colgono l’errore di sussunzione denunciato dalla società debitrice, la ricorrente, ex art. 2704 cod. civ..
Infatti, spiegano i giudici della Suprema Corte, nel caso in cui l’elemento che conferisce data certa alla quietanza fosse effettivamente individuato nel deposito della stessa presso il protocollo del Comune (avvenuto – ricordiamo – lo stesso giorno in cui veniva notificato l’atto di pignoramento), la conclusione secondo cui dovrebbe dunque ritenersi che “i lavori erano terminati il 30 dicembre 2008, come attestato dalla suddetta comunicazione” sicché la quietanza “non poteva che essere stata sottoscritta nella stessa data”, costituisce una semplice presunzione. Una presunzione che è fondata su un ragionamento di verosimiglianza. In sostanza, la data certa in cui è comprovata l’esistenza della quietanza di pagamento è il 31 dicembre 2008, mentre la retrodatazione della stessa al giorno precedente non gode dell’efficacia specifica prevista di cui all’art. 2704 cod. civ..
I giudici della Suprema Corte evidenziano in questo ambito che in tema di esecuzione presso terzi il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse.
Da quanto sopra ne deriva che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, il creditore pignorante è onerato della prova dell’esistenza del credito. Ma ne deriva altresì che il creditore pignorante riveste la qualità di terzo e che le scritture private intercorse fra il debitore esecutato ed il debitor debitoris sono a lui opponibili solo nei limiti di cui all’art. 2704 cod. civ..
Insomma, il terzo pignorato che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare sia il fatto estintivo dedotto che l’anteriorità di esso al pignoramento. Valgono in questo caso i limiti di opponibilità della data delle scritture sottoscritte dal debitore.
Data certa e veridicità del contenuto del documento
Le motivazioni dell’ordinanza non finiscono tuttavia qui.
Per gli Ermellini, infatti, il fatto che il deposito della quietanza di pagamento presso gli uffici comunali conferisca data certa all’esistenza del documento in sé, non significa altresì accertare e automaticamente riconoscere la veridicità di quanto dichiarato nel documento stesso.
Nelle loro motivazioni, i giudici di Cassazione ribadiscono infatti che il creditore procedente è terzo rispetto ai rapporti fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Da ciò ne deriva che la quietanza di pagamento, in quanto scrittura privata inter alios acta, può essere liberamente contestata dal creditore procedente.
Piuttosto, è vero che la quietanza costituisce una prova atipica, di valore probatorio meramente indiziario.
I principi di diritto
A margine di ciò, i giudici affermano i seguenti principi di diritto:
In sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall’art. 548 cod. proc. civ. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 cod. proc. civ.) il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris.
Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento.
E comunque, quand’anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 cod. civ. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Conclusioni
Applicando i principi di cui sopra, i giudici concludono che la quietanza di pagamento rilasciata dalla ditta debitrice al terzo pignorato ha data certa non anteriore. Bensì, coeva alla notificazione dell’atto di pignoramento da parte della società creditrice. E, comunque, deve essere prudentemente apprezzata dai giudici di merito quale prova indiziaria, nel quadro del materiale probatorio acquisito.
Per tali motivi i giudici cassano la sentenza impugnata disponendo il rinvio alla Corte d’Appello.