L’udienza preliminare – indice:
- Come si arriva
- Come si svolge
- La discussione
- La conclusione
- Chi partecipa
- A cosa serve
- Quando non è prevista
L’udienza preliminare è un’udienza che si svolge nella prima parte del procedimento penale, dinanzi al giudice dopo che il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio dell’indagato.
Ma come quali sono gli adempimenti preliminari? Come si svolge e si conclude l’udienza preliminare?
Cosa si arriva all’udienza preliminare
Si giunge all’udienza preliminare dopo il rispetto di alcuni adempimenti preliminari che si svolgono anticipatamente rispetto all’udienza vera e propria.
In particolar modo, almeno 10 giorni prima dell’udienza (che a sua volta sarà fissata dal giudice per l’udienza preliminare entro 5 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero), il GUP:
- farà notificare all’imputato e alla persona offesa l’avviso contenente il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza preliminare; nella notifica sarà presente la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, e l’avvertimento – rivolto all’imputato – che non comparendo verrà giudicato in contumacia;
- disporrà la comunicazione al pubblico ministero dell’avviso dell’udienza, con invito a trasmettere la documentazione delle indagini dopo la richiesta di rinvio a giudizio;
- farà notificare al legale difensore dell’imputato l’avviso dell’udienza e l’indicazione della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi al pubblico ministero, con invito a presentare memorie e produrre documenti;
- disporrà la notifica dell’ordine di citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Nel caso in cui l’imputato voglia rinunciare all’udienza preliminare, dovrà presentare una specifica richiesta di giudizio immediato, entro 3 giorni dalla data in cui dovrebbe tenersi l’udienza.
Come si svolge l’udienza preliminare
Si giunge così all’udienza preliminare vera e propria. Tuttavia, prima di aprire la discussione, il giudice per l’udienza preliminare provvederà gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
Fatto ciò, il GUP sceglierà di procedere o meno a seconda della presenza delle parti e dei legali. In particolar modo, rinvierà a nuova udienza:
- nell’ipotesi di assenza dell’imputato, determinata dall’impossibilità di comparire per caso fortuito, per forza maggiore o altro legittimo impedimento;
- nell’ipotesi di assenza del difensore, dovuta a impossibilità di comparire per legittimo impedimento, a condizione che ciò sia prontamente comunicato.
Se invece le parti sono presenti, il giudice procederà con l’udienza preliminare. E procederà con l’udienza anche se l’imputato non è presente all’udienza e ha espressamente rinunciato ad assistervi.
E se invece l’imputato non è presente e non ha rinunciato ad assistere all’udienza? In questo caso, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente, ad opera della polizia giudiziaria.
Se la notificazione non è possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente. A richiesta della parte, però, il giudice potrà acquisire le prove non rinviabili.
Più recentemente, la l. 205/2017 ha disposto che il difensore che ha comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire in udienza nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi ad esso.
La discussione in udienza preliminare
Superata la fase di cui abbiamo brevemente parlato nel precedente paragrafo, il giudice per l’udienza preliminare apre la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che hanno giustificato la richiesta di rinvio a giudizio. È a questo punto che l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee, e domandare di essere sottoposto a un interrogatorio.
A questo punto, possono prendere nell’ordine parola:
- i difensori della parte civile;
- il responsabile civile;
- la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- l’imputato.
Sia il pubblico ministero che i difensori possono replicare, ma una sola volta. Al termine, formuleranno e illustreranno le rispettive conclusioni.
La conclusione dell’udienza preliminare
Al termine della discussione, il giudice per l’udienza preliminare ha quattro alternative: analizziamole brevemente.
Chiude la discussione con sentenza di non luogo a procedere
Se esiste una causa di estinzione del reato, se è assente una condizione di procedibilità, se il fatto non è previsto come reato o il reato non sussiste, o ancora quando l’imputato non ha commesso reato, nonché nel caso in cui gli elementi acquisiti siano ritenuti insufficienti, contradditori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, il G.U.P. chiude la discussione con una sentenza di non luogo a procedere.
La sentenza viene letta immediatamente, e viene depositata in cancelleria, dove le parti possono estrarre copia. Al pubblico ministero, alla parte civile e all’imputato rimane comunque la facoltà di proporre ricorso in Cassazione. Una opportunità che, tuttavia, è impedita nel caso in cui la sentenza di non luogo a procedere sia stata determinata dall’aver dichiarato il fatto come non sussistente, o se il giudice ritiene che l’imputato non ha commesso il fatto.
Se invece dopo la sentenza sopraggiungono nuove fonti di prova che potrebbero determinare un esito diverso, ovvero un rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la revoca della sentenza.
Chiude la discussione con decreto che dispone il giudizio
Se il giudice ritiene che a carico dell’imputato sussistano degli elementi idonei per poter sostenere un’accusa in giudizio, chiuderà la discussione con un decreto che dispone il giudizio. Con il rinvio a giudizio viene formato anche il fascicolo per il dibattimento, che conterrà tutti gli atti compiuti durante le indagini preliminari, utilizzabili dal giudice dibattimentale.
Indica altre indagini da compiere
La terza opportunità in mano al giudice per l’udienza preliminare è quella di indicare al pubblico ministero delle ulteriori indagini da compiere, se ritiene che quelle svolge sono incomplete.
Dispone l’assunzione delle prove
L’ultima opportunità sarà quella di disporre – anche d’ufficio – l’assunzione delle prove delle quali ritiene sia evidente la decisività, ai fini della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere o del rinvio a giudizio.
Chi partecipa all’udienza preliminare
L’udienza preliminare non è un evento “pubblico”, bensì si svolge in camera di consiglio.
All’udienza è fondamentale la partecipazione del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Se invece il difensore non è presente, il giudice potrà designare altro difensore immediatamente reperibile, in qualità di sostituto.
La presenza dell’imputato non è invece obbligatoria. L’imputato – libero o detenuto – potrà infatti scegliere se partecipare o meno all’udienza preliminare. Se tuttavia l’imputato non è presente all’udienza, e ha rinunciato espressamente ad assistervi, il giudice potrà procedere anche in sua assenza.
Se invece l’imputato non si presenta all’udienza per caso fortuito, per forza maggiore o per altro legittimo impedimento, il giudice rinvia a nuova udienza, disponendo che sia rinnovato l’avviso all’imputato.
A cosa serve l’udienza preliminare
Ma quali sono le funzioni dell’udienza preliminare? A che cosa serve l’udienza preliminare?
Questo importante evento interno al procedimento penale serve innanzitutto a verificare se l’accusa è fondata o meno, ai fini procedurali, sostenendo pertanto la scelta tra una sentenza di non luogo a procedere, o rinvio a giudizio.
Non solo: come abbiamo già anticipato, l’udienza preliminare consente di acquisire nuove prove, oppure sancire il ricorso ai riti alternativi a quello ordinario, previsti dal nostro ordinamento, come il patteggiamento o il rito abbreviato.
Udienza preliminare, quando non è prevista
L’udienza preliminare non è sempre prevista dal nostro ordinamento che, anzi, la esclude espressamente per alcuni reati ai quali ricollega la citazione diretta a giudizio.
In particolare, l’udienza preliminare non è prevista in caso di:
- contravvenzioni;
- delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
- resistenza a un pubblico ufficiale;
- oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;
- violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;
- rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590-bis del codice penale;
- furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;
- ricettazione.