Gli accertamenti a società di persone – indice:
Secondo quanto afferma la Cassazione con la recente sentenza n. 16713/2016, non è necessario che l’agente per la riscossione notifichi direttamente al socio l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento che è stata già formalmente comunicata alla società di persone. Stando alle valutazioni dei giudici della Suprema Corte, infatti, la notifica di un atto tributario avverso una società produce effetti in termini di prescrizione anche sul socio. In altri termini, essendo il socio di una società di persone illimitatamente responsabile in relazione alle obbligazioni tributarie contratte dalla società stessa, il debito della società si “trasforma” in debito del socio e non è pertanto necessaria la notifica dell’accertamento, sopra accennata.
La decisione della Ctr
La Ctr Toscana aveva espresso una decisione favorevole al contribuente, sentenziando l’annullamento di una cartella di pagamento notificata al socio di una società di persone (una snc), decorsi oltre 10 anni dalla notifica dell’avviso di accertamento alla società, divenuto definitivo in conseguenza della sua mancata impugnazione. Per la Commissione la pretesa tributaria doveva considerarsi come decaduta, e bisognava ritenersi ininfluente la circostanza per la quale nell’intervallo di tempo trascorso, l’agente per la riscossione abbia notificato alla società di persone alcuni atti che servivano a interrompere la decadenza.
In Cassazione: non è necessaria la notifica ai soci per l’accertamento
La Corte di Cassazione ha invece ribaltato il risultato del giudizio di secondo grado. Sulla base delle valutazioni effettuate dagli Ermellini è possibile pertanto rammentare come nelle società di persone la responsabilità illimitata del socio sia diretta e “confusa” con quella societaria. Pertanto, la notifica di un atto impositivo alla società personale può ben sprigionare degli effetti anche nei confronti del socio.
Inoltre, ricorda la Cassazione, non è affatto necessario che al socio sia notificato l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento, poichè è sufficiente la comunicazione dell’avviso di mora da parte dell’agente concessionario per la riscossione, redatto secondo i modelli vigenti e redatti dall’Agenzia delle Entrate, poichè la responsabilità del socio nei confronti dei debiti della società di persone è solidale, illimitata, diretta e subordinata solo alla preventiva escussione del patrimonio societario, sulla base di quanto previsto dall’art. 2304 cc., secondo cui “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”.
In questo scenario, sostiene ancora la Cassazione, non può certamente ritenersi violato il diritto di difesa del socio, poichè lo stesso ha la possibilità di impugnare l’atto notificatogli direttamente e eccepire la pretesa nel merito oltre a impugnare tutti gli atti. La sentenza precisa inoltre che la decadenza di una pretesa tributaria divenuta definitiva, come conseguenza alla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, non è di 5 anni ma di 10 anni, e l’interruzione della prescrizione che ha avuto luogo nei confronti della società, ha efficacia anche nei confronti dei soci.
Coobbligazione solidale diretta
Sulla base delle pronunce della Corte, è dunque possibile ricordare che il socio di una società di persone ha una coobbligazione solidale diretta, frutto della lettura dell’art. 2267 cc., per il quale “i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza“. Per l’art. 2291 cc., inoltre, “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi“.
Tuttavia, ricorda la Suprema Corte, per poter “innescare” tale coobbligazione solidale diretta è necessario che al socio venga recapitato un atto successivo che lo possa coinvolgere come condebitore solidale. Nel caso, dovrà essergli notificata un’intimazione di pagamento che risulterà essere l’unico atto impugnabile da parte del socio, e che trova il suo fondamento nella definitività della cartella notificata alla società, che sarà divenuta tale in seguito alla mancata impugnazione.
Il socio che non ha partecipato al processo avviato nei confronti della società, dovrà comunque essere messo nella condizione di potersi difendere dalla pretesa dell’agente per la riscossione: gli dovrà dunque essere riconosciuta la facoltà di impugnare l’atto di messa in mora e tutti gli altri atti allo stesso presupposti.