L’accertamento e i conti correnti bancari – indice:
- Maggiori ricavi versati su altri conti
- Imposte sui redditi e prova analitica fornita dal contribuente
- Accertamento fiscale sui conti corrente di terzi
- Accertamenti bancari e onere della prova
- Necessaria una prova analitica
Stando a quanto afferma la recente sentenza n. 22089/2018 della Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi è legittimo l’accertamento del Fisco fondato sulle indagini bancarie sui conti correnti dei congiunti del contribuente, se si ha fondato motivo di ritenere tali persone come connesse e inerenti al reddito del contribuente medesimo.
Per i giudici della Suprema Corte lo stretto rapporto familiare e la delega del contribuente a operare su tali conti sono motivi sufficienti a giustificare la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di questi soggetti all’attività economica del professionista sottoposta a verifica.
Maggiori ricavi versati su altri conti
La controversia sorge in seguito all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP e IRPEF da parte di un libero professionista, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti del medesimo dalla Guardia di Finanza, da cui emergevano maggiori ricavi conseguiti dal predetto contribuente con riferimento al periodo d’imposta 2008 sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso (le schede clienti) e delle movimentazioni verificate sia sul conto corrente bancario cointestato al medesimo ed alla coniuge, che a quello intestato ai genitori, sul quale aveva delega ad operare.
La CTR, interessata del caso, aveva escluso la ripresa a tassazione ipotizzata invece dall’Agenzia delle Entrate, e inerente i ricavi professionali del contribuente non contabilizzati, individuati sui conti correnti intestati a genitori del contribuente, che neppure li aveva giustificati. Pertanto, il Fisco ricorre in Cassazione dove, come vedremo tra poche righe, ottiene un accoglimento dei motivi di ricorso.
Imposte sui redditi e prova analitica fornita dal contribuente
Innanzitutto, richiamando la consolidata giurisprudenza a cui la sentenza in esame aderisce (da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 14556 del 2018), la Corte ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non sarebbe sufficiente una prova generica sulle distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente.
È invece necessario che il contribuente fornisca una prova analitica delle riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, e che questo principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore o i soci ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, anche alle movimentazioni sui conti bancari su questi ultimi, poiché in questo caso è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei propri familiari, debbano essere ascritti allo stesso ente sottoposto a verifica, in carenza di specifiche e di analitiche dimostrazioni di segno contrario.
Accertamento fiscale sui conti corrente di terzi
Peraltro, gli Ermellini ben rammentano come sul tema si fosse espressa anche Cass. n. 1898/2016, secondo cui “in tema di accertamento del reddito d’impresa, gli artt. 32, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente”.
Ancora, sempre in merito all’oramai consolidata opinione giurisprudenziale, la Cass. n. 428/2015 evidenzia come “in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente”.
Accertamenti bancari e onere della prova
Chiarito quanto sopra, i giudici evidenziano come la sentenza CTR oggetto di impugnazione non si sia attenuta ai principi di cui sopra, escludendo così la riferibilità a ricavi conseguiti dal contribuente nell’esercizio della propria attività professionale e non contabilizzati, “delle somme rinvenute sul conto corrente intestato ai genitori del medesimo, sul quale costui aveva la delega ad operare e che dal medesimo era comunque utilizzato per uso professionale, come reso palese dall’espresso riconoscimento effettuato dal contribuente con riferimento a quattro operazioni contabili”.
La pronuncia degli Ermellini si conclude con il richiamo – in tema di accertamenti bancari e onere della prova – all’orientamento della propria Corte in materia di imposte sui redditi e IVA, ove si qualifica come redditi imponibili e ricavi quelli che sono conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, e che sono dedotti dall’analisi dei movimenti bancari del conto corrente del contribuente medesimo e dei congiunti, in presenza di elementi chiari e sintomatici come quelli sopra già riferiti.
In questa situazione, l’onere della prova viene invertito, finendo con il ricadere sul contribuente la necessità di superare la presunzione offrendo una prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto pieno conto sulle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento ai termini soggettivi dei singoli rapporti e alle diverse cause giustificative degli accrediti.
Necessaria una prova analitica
Dunque, con riferimento al contenuto dell’onere probatorio gravante sul contribuente, gli Ermellini affermano come il contribuente abbia l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
A sua volta, il giudice non potrà che essere tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto e già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale.