Accettazione con beneficio d’inventario – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- Inventario e qualità di erede
- Soggetti
- Chiamato in possesso dei beni
- Il possesso
- Chiamato non in possesso dei beni
- Actio interrogatoria
- Effetto principale del beneficio
- Conseguenze del beneficio
- Ipoteca giudiziale
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è disciplinata dagli articoli 484 e seguenti del codice civile. Offre il vantaggio di limitare la responsabilità dell’erede al valore dell’attivo ereditario, consentendogli di non compromettere il proprio patrimonio qualora si riscontrino debiti rilevanti nell’eredità.
Cos’è l’accettazione con beneficio d’inventario
L’accettazione con beneficio d’inventario è una dichiarazione con cui il chiamato all’eredità esprime la sua volontà di accettarla, riservandosi la possibilità di sottrarre i propri beni dalla responsabilità per i debiti ereditari.
Ci sono due orientamenti riguardo la qualifica dell’istituto giuridico:
- Alcuni ritengono che vi siano due negozi distinti contenenti due diverse dichiarazioni di volontà. Una rivolta ad accettare l’eredità e la posizione di erede. L’altra diretta ad avvalersi del beneficio d’inventario al fine di limitare la responsabilità patrimoniale personale.
- Altri qualificano l’istituto come un unico negozio giuridico nel quale sono combinate la volontà di acquistare l’eredità e quella di ottenere i benefici propri di tale istituto, ovvero proteggere il patrimonio personale dall’azione esecutiva dei creditori ereditari (ipotesi preferibile).
Come funziona l’accettazione con beneficio d’inventario
Ai sensi dell’articolo 484 del codice civile possiamo suddividere l’istituto in 4 fasi:
- In primo luogo si procede ad una dichiarazione scritta, nella forma di atto pubblico, che esprime la volontà di accettare l’eredità. Questa può essere effettuata presso un notaio o depositata a un cancelliere del tribunale del territorio dove si è aperta la successione (comma primo). In caso di difetto di forma della dichiarazione questa sarà nulla e non si convertirà in accettazione pura e semplice;
- Presso lo stesso tribunale dove viene depositata la dichiarazione, questa dev’essere inserita nel registro delle successioni ivi conservato (comma primo). In particolare, l’iscrizione nel registro avviene d’ufficio se la dichiarazione è stata ricevuta dal cancelliere, o a seguito di richiesta del dichiarante o del notaio, se da questi redatta, con consegna di una copia autentica dell’atto (articolo 52 delle disposizioni attuative al codice civile);
- La fase successiva prevede la trascrizione della dichiarazione, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo dove si è aperta la successione (comma secondo) entro un mese dall’inserzione nel registro delle successioni. Tale pubblicità deve avvenire a prescindere dal fatto che nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili e ha lo scopo di rendere noto ai creditori il beneficio d’inventario. In sua mancanza, tuttavia, non si avrà l’inefficacia dell’accettazione beneficiata. L’unico effetto che si produce in questo caso è l’impedimento dell’erede al pagamento dei creditori ai sensi dell’articolo 2648 del codice civile;
- L’ultima fase contempla la redazione dell’inventario. Ai sensi del quarto comma dell’articolo in esame questo può essere fatto prima o dopo la dichiarazione. In entrambi i casi deve essere annotata nel registro, a cura del pubblico ufficiale, la data in cui l’inventario è stato fatto. Entro il termine di un mese se effettuato dopo la dichiarazione.
L’inventario in relazione all’acquisto della qualità di erede
L’inventario è indispensabile all’erede che voglia beneficiare della limitazione della responsabilità patrimoniale. Si può definire come l’operazione materiale di indicare le attività e le passività del patrimonio ereditario in un apposito documento.
È stato ampiamente discusso in dottrina il legame tra l’esecuzione dell’inventario e l’assunzione della qualità di erede.
Parte della dottrina sostiene la tesi per cui al fine di acquisire la qualità di erede sia necessarie contemporaneamente l’espressa accettazione dell’eredità e l’esecuzione dell’inventario. Secondo questa opinione, infatti, se l’inventario non viene eseguito non ne consegue la decadenza dal beneficio già acquisito per effetto dell’accettazione, ma l’impedimento ad acquisire la posizione di erede.
Al contrario, c’è chi avvalora l’atto di accettazione come requisito sufficiente all’acquisto dell’eredità e al conseguimento del beneficio di limitazione della responsabilità. Alla mancata redazione dell’inventario conseguirebbe la perdita del beneficio acquisito per effetto dell’accettazione, essendo la sua esecuzione rivolta a soddisfare i creditori in ordine al loro interesse a vedere immobilizzato il patrimonio ereditario. Tale orientamento è sostenuto dall’impostazione letterale di alcune norme sull’accettazione con beneficio d’inventario. In particolare l’articolo 487, comma primo, del codice civile afferma che il solo atto di accettazione è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione di accettazione dell’eredità. L’articolo 488, primo comma, del codice civile, ritiene che per acquistare la qualità di erede sia comunque sufficiente il solo atto di accettazione e non la redazione dell’inventario (“…se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice”).
Chi può accettare con beneficio d’inventario
Ogni chiamato all’eredità può accettarla con beneficio d’inventario e nessuna opposizione può essere fatta dal testatore.
Ci sono dei casi in cui la legge prevede espressamente l’obbligo di accettare l’eredità con beneficio d’inventario. È il caso degli incapaci, delle persone giuridiche, delle associazioni e degli enti non riconosciuti ai sensi degli articoli 471, 472 e 473 del codice civile.
Per quanto riguarda la generalità dei chiamati distinguiamo nei paragrafi seguenti la disciplina applicabile ai chiamati in possesso dei beni ereditari (articolo 485 codice civile) e quella ai chiamati non in possesso dei beni (articolo 487 codice civile).
Disciplina del chiamato in possesso dei beni ereditari: l’articolo 485 del codice civile
Il chiamato in possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dalla notizia della delazione. Se comincia l’inventario entro tale termine ma non riesce a portarlo a compimento può ottenere una proroga che non può superare la durata di tre mesi (salvo gravi circostanze). La proroga deve essere richiesta prima che inizi a decorrere il termine, e può essere concessa una sola volta. Qualora trascorrano i tre mesi senza aver compiuto l’inventario, il chiamato perde il beneficio e diventa erede puro e semplice. Nel caso in cui l’inventario sia stato redatto prima di aver dichiarato di voler accettare l’eredità la norma impone al chiamato di deliberare circa l’accettazione o la rinuncia nel termine di quaranta giorni dall’inventario. In caso contrario perde il beneficio.
Il termine dei tre mesi entro cui redigere l’inventario decorre dalla data in cui viene acquistato il possesso dei beni, se successiva all’apertura della successione; dalla data in cui viene a conoscenza della delazione; oppure dal momento in cui il chiamato comprende che i beni in suo possesso sono ereditari, qualora li avesse già in suo possesso.
Infine, il chiamato che voglia rinunciare all’eredità può farlo prima che sia decorso il termine per la redazione dell’inventario. Non rileva in proposito né che egli l’abbia iniziato e non concluso, né che non l’abbia neppure iniziato.
Il chiamato in possesso dei beni ereditari può assumere il ruolo di rappresentante dell’eredità qualora venga aperto un giudizio. Tale facoltà gli è concessa solo durante i termini stabiliti dalla legge per fare l’inventario e durante quelli che gli consentono di accettare o rinunciare all’eredità. Alla sua mancata comparizione in giudizio segue la nomina di un curatore all’eredità ai sensi dell’articolo 486 del codice civile.
Breve excursus sul possesso
Soffermandoci sulla rilevanza giuridica del possesso richiamato dalla norma, possiamo delinearne alcune caratteristiche:
- L’espressione di possesso è generica. La norma perciò comprende sia l’ipotesi che esso si esprima in senso vero e proprio ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile, sia che si esprima in una circostanza di semplice disponibilità;
- Il possesso può riguardare tutti i beni ereditari, una sola parte di essi, od uno soltanto, purché questo abbia una consistenza economica;
- Secondo la dottrina, la durata del possesso dev’essere continuativa. In tal senso la rinuncia al possesso dei beni ereditari prima del termine entro il quale dev’essere portato a compimento l’inventario comporterebbe la rinuncia all’acquisto dell’eredità. Secondo la giurisprudenza è sufficiente che il possesso sia limitato nel tempo. Per evitare l’acquisto dell’eredità, dunque, sarebbe necessario una pronuncia espressa in proposito.
Quando il chiamato non è in possesso dei beni ereditari
La norma che disciplina il beneficio d’inventario con riguardo al chiamato che non è in possesso dei beni ereditari è l’articolo 487 del codice civile. Da questa si ricava la regola per cui il chiamato può accettare l’eredità, sia con beneficio d’inventario sia in modo puro e semplice, fino a che l’accettazione non cade in prescrizione (10 anni).
Il termine per redigere l’inventario del chiamato non in possesso dei beni è lo stesso previsto per il chiamato in possesso dei beni per quanto attiene alla durata. In questo caso tuttavia il termine decorre dal momento in cui il chiamato ha deliberato sull’accettazione o rinuncia, salvo abbia richiesto la proroga di cui all’articolo 485. Se non procede a redigere l’inventario entro il termine il chiamato diventa erede puro e semplice.
L’ultimo comma della norma in esame prevede il decadimento dal diritto di accettare l’eredità qualora il chiamato abbia fatto l’inventario prima della dichiarazione di accettazione e nei quaranta giorni successivi non abbia deliberato in tal senso.
L’actio interrogatoria
Nei confronti del chiamato non possessore è esperibile la cosiddetta “actio interrogatoria”. Questa è disciplinata in via generale dall’articolo 481 del codice civile ma ha una disciplina specifica per il chiamato possessore contenuta nell’articolo 488 del codice civile. Il chiamato possessore, infatti, deve accettare l’eredità entro il termine fissato dal giudice altrimenti perde il diritto di accettare e nello stesso termine redigere l’inventario. La sola esecuzione dell’inventario senza dichiarazione di accettazione comporta la perdita del diritto di accettare. Se invece effettua la dichiarazione ma non redige l’inventario decade dal beneficio. Il giudice può concedere una dilazione dei termini stabiliti su richiesta dell’interessato.
L’effetto principale del beneficio d’inventario
Il beneficio d’inventario ha come effetto primario la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede (articolo 490 codice civile).
L’erede quindi beneficia, come abbiamo già detto, della limitazione della propria responsabilità patrimoniale. Questo infatti si trova titolare di due patrimoni distinti, quello personale e quello erditario. Il patrimonio personale potrà essere aggredito dai soli creditori personali, mentre quello ereditario potrà essere aggredito sia dai creditori personali che da quelli ereditari, con preferenza per quest’ultimi in un’eventuale concorso fra i due.
Le conseguenze del beneficio ai sensi dell’articolo 490 del codice civile
Il secondo comma dell’articolo 490 elenca le conseguenze discendenti da tale effetto:
- Le situazioni giuridiche dell’erede e del defunto che si riuniscono nella sola persona dell’erede non si estinguono per confusione. Ciò significa che i diritti e gli obblighi che l’erede aveva nei confronti del defunto permangono (ad eccezione di quelli estinti per la morte). Sulla base di tale regola, se l’erede aveva dei debiti nei confronti del defunto deve supplire con il proprio patrimonio alle mancanze di quello ereditario fino a poter soddisfare i creditori ereditari e i legatari. Se invece l’erede vantava dei crediti verso il defunto questi partecipa al concorso dei creditori insieme con gli altri e con i legatari.
- Si limita la responsabilità dell’erede che risponde dei debiti ereditari e dei legati nel limite dei beni a lui pervenuti. Si tratta di una doppia limitazione di responsabilità, nel senso che l’erede risponde limitatamente sia fino a capienza dei debiti ereditari, sia limitatamente al valore dei beni acquisiti con la successione, senza rispondere con beni propri.
- I creditori ereditari e i legatari hanno la priorità sui creditori dell’erede in caso di procedimento esecutivo sul patrimonio del defunto. Se tuttavia l’erede decade dal beneficio d’inventario o rinuncia allo stesso, questi devono richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede se vogliono mantenere la loro priorità.
Il divieto di ipoteca giudiziale sui beni ereditari
Un ultimo effetto non è previsto dall’articolo 490 bensì si ricava dall’articolo 2830 del codice civile. I creditori e i legatari non possono iscrivere ipoteche giudiziali sui beni ereditari sulla base di sentenze favorevoli emanate nei loro confronti. La dottrina e la giurisprudenza unanimemente ritengono che l’ipoteca giudiziale iscritta sui beni ereditari prima dell’accettazione con beneficio d’inventario perda efficacia con riferimento ai beni presenti nell’asse ereditario qualora l’accettazione beneficiata venga disposta successivamente (È escluso tale effetto nei confronti dei beni già acquistati da terzi per i quali valgono le regole ordinarie sull’ipoteca giudiziale).