L’accettazione tacita dell’eredità – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- Fattispecie tipiche
- Natura giuridica
- Impugnazione e trascrizione
- I costi della trascrizione
L’articolo 470 del codice civile richiama due distinte modalità di accettazione dell’eredità: l’accettazione pura e semplice e l’accettazione con beneficio di inventario. Andiamo ad approfondire la prima tipologia, dando particolare rilievo alla modalità di accettazione tacita.
Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità
L’accettazione pura e semplice dell’eredità può avvenire in maniera espressa o in maniera tacita ai sensi dell’articolo 474 del codice civile.
Nel primo caso richiede la forma dell’atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) con il quale il chiamato all’eredità dichiara di accettarla o comunica di assumere la qualifica di erede (articolo 475 codice civile).
Nel secondo caso l’accettazione si verifica quando “il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (articolo 476 codice civile).
I requisiti richiesti dalla legge sono due:
- Un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare. Tale atto deve essere posto in essere dal chiamato con la consapevolezza che l’eredità è a sua disposizione. L’articolo 485 del codice civile ci dà conferma di ciò affermando che “Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità…”;
- Un atto che non poteva essere posto in essere se non c’era la qualità di erede. Qui la norma richiede di verificare se il chiamato ha eseguito atti che eccedono i suoi poteri di chiamato elencati all’articolo 460 del codice civile. Se avrà ecceduto i limiti previsti dalla norma avrà accettato l’eredità in modo tacito.
Come funziona l’accettazione tacita dell’eredità
Il comportamento del chiamato deve essere valutato in modo obiettivo e deve manifestamente esprimere la volontà di accettare. Gli atti compiuti, in sostanza, devono essere completamente incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. Il chiamato inoltre deve essere a conoscenza che il patrimonio del defunto è stato messo a sua disposizione (delazione). Riportiamo alcuni esempi di atti che hanno indotto i giudici della cassazione in varie sentenze a presupporre accettazione tacita:
- La vendita o la locazione di beni ereditari;
- Il pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall’asse;
- L’esercizio dell’azione di riduzione;
- La proposizione del ricorso contro l’accertamento fiscale relativo all’imposta di successione;
- L’impugnazione di disposizioni testamentarie;
- La domanda giudiziale di divisione ereditaria.
La giurisprudenza ha invece escluso dalle ipotesi di accettazione tacita:
- La continuità del godimento dei beni del de cuius convivente, dopo aver rinunciato all’eredità;
- L’atto di dichiarazione di successione e il pagamento della relativa imposta.
La volontarietà di accettare l’eredità è elemento costitutivo dell’istituto giuridico e pertanto richiede la capacità naturale. Tutti gli atti posti in essere da un soggetto incapace di intendere e di volere in quel momento non costituiscono accettazione tacita e questa sarà nulla o priva di effetti. In tal senso si è espressa la Cassazione con sentenza numero 2276 del 1995 relativamente al caso di un’eredità devoluta a minori. Questi ultimi e gli interdetti posso accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario (articolo 471 codice civile).
Ai fini della prova contraria di accettazione dell’eredità non è ammesso verificare se il chiamato volesse che si producessero nei suoi confronti gli effetti della legge, ovvero l’effetto di acquisto dell’eredità. È ammessa soltanto l’indagine sulla sua volontà di compiere quell’atto posto in essere e sulla sua consapevolezza di delazione e rilevante ai sensi degli articoli 476 e 477 del codice civile.
Le fattispecie tipiche
Il codice civile prevede delle fattispecie tipiche di accettazione tacita dell’eredità agli articoli 477 e 478. Si tratta della “donazione, vendita e cessione dei diritti di successione” e della “rinunzia che porta accettazione”.
L’ipotesi di cui all’articolo 477 si riferisce, facendo cenno alla cessione, a tutti i negozi dispositivi diversi dalla donazione e della vendita. Perciò in tutti questi casi non può esservi un diverso intento rispetto a quello di accettare l’eredità quando la delazione sia conosciuta dal chiamato.
L’articolo 478 distingue la rinunzia ai diritti successori verso corrispettivo e a titolo gratuito. Si possono verificare due ipotesi, l’una volta ad ottenere un vantaggio, l’altra a beneficiare determinati soggetti:
- Il titolare del diritto ereditario aliena il suo diritto, vendendolo dietro corrispettivo, ad un soggetto terzo all’eredità. La rinuncia in tal senso comporta accettazione tacita e non vera e propria rinuncia in quanto il diritto ereditario era già entrato a far parte del patrimonio del soggetto che l’ha venduto e che di esso ha disposto.
- Viene venduto o donato (è il caso della rinuncia a titolo gratuito) il diritto ereditario in favore di alcuni dei chiamati all’eredità. Anche in questo caso si ha accettazione tacita dell’alienante poiché questi ha già acquisito il diritto e ne dispone.
La natura giuridica dell’accettazione tacita
Quanto alla natura giuridica di tale istituto la dottrina è divisa in due opinioni differenti.
Una parte ritiene che l’accettazione tacita integri un negozio giuridico. In questo caso l’accettazione necessita non solo della manifestazione della volontà mediante fatti concludenti bensì della volontà che gli effetti di quei fatti si producano. Tale ultima volontà sarebbe pertanto quella essenziale alla fattispecie in esame.
Altra parte (maggioritaria) ritiene l’accettazione tacita un atto non negoziale. Sostiene dunque la necessità della sola volontà espressa mediante l’esecuzione di atti che presuppongano la volontà di accettare e che non potrebbero essere eseguiti se non in qualità di erede. Quest’ultima ipotesi conferisce qualità di erede al chiamato anche in presenza di un azione contraria all’atto posto in essere, contestuale o successiva al compimento dello stesso.
Cenni all’impugnazione e alla trascrizione
L’accettazione dell’eredità può essere impugnata per violenza e dolo (articolo 482 codice civile) oppure per errore (articolo 483 codice civile). Prima di procedere con l’atto di impugnazione tuttavia è necessario verificare che non ci siano vizi della volontà di accettazione. La dottrina non è unanime nel ritenere rilevanti i vizi della volontà con riguardo all’accettazione tacita. Prevale però un’opinione positiva in quanto il vizio della volontà del comportamento posto in essere ne elimina la concludenza.
L’accettazione tacita dell’eredità dev’essere trascritta a cura di un notaio. L’articolo 2648 del codice civile al terzo comma afferma “Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. Si tratta del caso in cui, ad esempio, il soggetto chiamato all’eredità aliena un immobile facente parte del patrimonio ereditario a lui destinato in favore di un altro soggetto (che quindi pone in essere un comportamento concludente che presuppone la volontà di accettare l’eredità). La trascrizione della compravendita dev’essere eseguita a favore dell’acquirente ma deve essere preceduta dalla trascrizione dell’atto di accettazione tacita nei confronti dell’alienante.
I costi dell’accettazione tacita d’eredità
La trascrizione dell’accettazione tacita d’eredità ha un costo che genericamente è sostenuto da chi dispone del bene (ad esempio il venditore). La formalità ipotecaria nei registri immobiliari non è esente da imposte. Le imposte e le tasse relative alla predetta trascrizione sono costituite da 200 euro di imposta ipotecaria, 59 euro di imposta di bollo e 35 euro di tassa ipotecaria per complessivi euro 294. I costi complessivi comprensivi dell’onorario del notaio o di chi si occupa della predisposizione della relativa formalità nei registri immobiliari varia dagli euro 750 agli euro 900.