L’affidamento esclusivo alla madre – indice:
La sesta Sezione della Corte di Cassazione ha discusso con sentenza n° 17990 del 24 Luglio 2013 un caso di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, il caso rappresenta un precedente molto interessante poichè viene considerato il rapporto del figlio con il padre, come emerso dagli atti, disinteressato dal rapporto con il figlio minore.
Le norme di riferimento per l’affiamento esclusivo
I casi relativi alla famiglia, e in particolare le sentenze che trattano provvedimenti riguardanti l’affidamento dei figli sono in parte legate agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. Tali norme impongono che, pur in caso di separazione consensuale o giudiziale, il figlio minore deve essere messo in condizione di mantenere un rapporto continuativo con entrambi in genitori. Nella fattispecie, poi, il giudice può disporre l’affidamento congiunto dei figli oppure a quale dei due genitori sia determinato l’affidamento, a seconda di circostanze su cui il legislatore per sua volontà ha lascianto ampio spazio all’organo giudicante, proprio in ragione della delicatezza delle questioni sottese.
Nel caso specifico è stata ritenuta determinante al fine della decisione, la questione inerente al disinteresse del padre rispetto agli impegni connessi alla propria potestà genitoriale. Si è dunque ritenuta ammissibile, ad avviso della Suprema Corte, la prova a carico dell’altro genitore relativa al tipo di rapporto intercorrente con il proprio figlio.
La madre, nel caso di specie, ha potuto evidenziare in giudizio il lassismo del padre, ottenendo così l’affidamento esclusivo del proprio figlio, proprio in ragione degli impegni disattesi dall’altro coniuge, ed ottenendo così un’applicazione dell’articolo 337-ter del codice civile nella parte in cui, ferma restanto la preferibilità dell’affidamento congiunto ad entrambi i genitori, nel caso in cui l’interesse preminente del figlio affidatario sia tale, possa essere derogato l’affidamento congiunto.
Deroga all’affidamento congiunto e preminente interesse del figlio minore
Consideranto il comportamenteo del genitore, il giudice può determinare un provvedimento diverso dall’affidamento comune, facendo salvi i diritti del minore: si evidenza infatti come quando si tratti di pronunce sull’affidamento in sede di separazione o di divorzio, il giudice debba tenere in prima considerazione il preminente interesse del minore. Si dà per presupposto dunque, che in primo luogo il minore abbia interesse a crescere ed avere una formazione con la collaborazione equidistante di entrambi i genitori. Ciò in determinate situazioni è ritenuto nocivo, ed in tal ultimo caso è disposto l’affidamento esclusivo a quello dei due coniugi che possa adempiere più agevolmente e compiutamente ai propri doveri inerenti alla responsabilità genitoriale.
L’affidamento dei figli rappresenta una questione molto ampia e delicata nella quasi totalità dei casi di separazione con figli minori; la discrezionalità del giudice è un elemento determinante di cui tenere conto, ed ampie altresì le possibilità probatorie previste per far sì che il giudice si determini nelle proprie decisioni.
In caso ci trovi nella condizione di genitori di un figlio minore, è opportuno verificare con il contatto e il supporto di un legale quali possono essere le diverse situazioni in cui si può ottenere un affidamento esclusivo, nelle circostanze in cui questa soluzione non rappresenti la soluzione migliore per il proprio figlio. La questione inerisce al diritto civile di famiglia: per approfondire la questione dal punto di vista individuale è però possibile chiedere all’avvocato una consulenza di diritto di famiglia.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio