L’affidamento di figli minori – indice:
- I criteri di scelta
- L’assegno di mantenimento
- Differenze fra affidamento e collocamento
- Quando l’affidamento esclusivo
La questione dell’affidamento dei figli in sede di separazione, divorzio od al di fuori del matrimonio ha trovato riforma con il Decreto Legislativo numero 154 del 2013. La legge in questione ha introdotto gli articoli 337-bis e seguenti all’interno del codice civile. Gli articoli disciplinano non soltanto i criteri di scelta a cui dovrà attenersi il giudice in caso di separazione giudiziale o divorzio giudiziale, ma anche quali l’organo giudicante dovrà seguire per la prole nata fuori dal matrimonio. L’ambito di applicazione è infatti ben chiarito all’articolo 337-bis del codice civile, ove stabilisce che le disposizioni si applichino “in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio”.
I principi seguiti: l’affidamento condiviso come scelta preferenziale
L’articolo 337-ter del codice civile individua i principi in base ai quali viene operata la scelta. Il primo comma della norma in questione è molto chiaro al riguardo: l’affidamento esclusivo dei figli è la scelta preferenziale. “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori … “. La scelta del giudice deve essere chiaramente orientata al benessere psico-fisico del figlio. La norma consente tuttavia ai genitori di determinare consensualmente le modalità attraverso le quali esercitare l’affidamento condiviso. Tali modalità non possono essere in contrasto con l’interesse del figlio. Gli accordi in tal senso potranno avvenire, per esempio, in sede di accordi di separazione consensuale.
In difetto di accordi dei genitori sarà dunque il giudice a decidere. Il giudice dovrà anche stabilire le modalità attraverso le quali i genitori dovranno contribuire al mantenimento, all’istruzione ed alla cura del figlio.
Le scelte attinenti ad ordinaria e straordinaria amministrazione nell’affidamento condiviso
In caso di affidamento condiviso dei figli, la potestà (ora responsabilità) genitoriale verrà esercitata congiuntamente. I genitori dovranno concordemente prendere le scelte di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle tendenze e dell’interesse del figlio. In caso di disaccordo interverrà il giudice. Le scelte di straordinaria amministrazione sono quelle più importanti per il figlio: la legge è volutamente vaga sull’argomento, per lasciare ampio margine di interpretazione al giudice.
Per quanto attiene all’ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale può essere esercitata anche separatamente, quando però questo sia stabilito dal giudice. Le scelte di ordinaria amministrazione sono quelle meno importanti per la vita del figlio, attinenti alla vita quotidiana.
L’assegno di mantenimento del figlio
Il terzultimo comma dell’articolo 337-ter stabilisce i criteri in base ai quali viene determinata la contribuzione al mantenimento del figlio. Anche in questo caso vengono fatti salvi gli accordi presi dai genitori, che tuttavia non possono essere in contrasto con l’interesse dello stesso. La scelta preferenziale in questo caso è quella del mantenimento diretto (senza quantificazione di un assegno). Ove accordi in tal senso non siano possibili, il giudice potrà disporre a carico di uno od entrambi i genitori un assegno di mantenimento a favore del figlio. Al fine della determinazione dell’assegno di mantenimento il giudice terrà conto:
- Delle esigenze del figlio.
- Del tenore di vita avuto quando il figlio conviveva con entrambi i genitori.
- Del tempo di permanenza del figlio con ciascun genitore.
- Delle risorse economiche di ciascun genitore.
- Del valore economico del tempo impiegato dal genitore per accudire il figlio e per le faccende domestiche.
Differenze fra affidamento e collocamento
Come comprensibile da quanto già esposto, l’affidamento ha a che vedere con l’esercizio della responsabilità genitoriale, non con il domicilio o la residenza del figlio. Il luogo in cui il figlio avrà fissati la propria residenza od il proprio domicilio sarà quello di collocamento del figlio.
Il figlio dovrà infatti avere un collocamento che sarà unico, anche quando l’affidamento sia condiviso.
L’affidamento esclusivo del figlio come criterio residuale
L’articolo 337-quater del codice civile disciplina l’affidamento esclusivo del figlio. Può essere domandato da un genitore quando l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del figlio. La domanda per ottenere l’affidamento esclusivo può essere proposta anche quando sia stato deciso per l’affidamento condiviso. Può essere infatti accolta quando siano sopravvenuti fatti tali da far venir meno l’opportunità dell’affidamento condiviso. La decisione del giudice deve comunque essere motivata.
La giurisprudenza in tema di affidamento esclusivo è molto ampia. Può essere ad esempio deciso per l’affidamento esclusivo quando:
- Uno dei due genitori si disinteressa del figlio.
- Uno dei due genitori parla male dell’altro genitore al figlio o comunque ostacola il rapporto con l’altro genitore.
- Un genitore non adempie alle obbligazioni di mantenimento.
- Un genitore non ha relazioni adeguate con il figlio.
L’affidamento esclusivo del figlio determina l‘esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Anche in questo caso le scelte di maggiore interesse per il figlio devono essere prese da entrambi i genitori. Per quanto invece attiene alle scelte di ordinaria amministrazione queste verranno prese dal genitore affidatario in via esclusiva.
Il genitore affidatario in via esclusiva dei figli verrà favorito in sede di assegnazione della casa familiare.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio